Storica pronuncia del Tribunale di Napoli su risarcimento danni al buon nome e all’immagine

Subire l’ipoteca di un bene innesca una girandola di conseguenze

Gli effetti della misura non hanno solo carattere economico, ma incidono il più delle volte anche sulla psiche e sulla vita privata del diretto interessato e dei suoi cari. È innegabile che “l’ipotecato” si ritrovi bollato, e quindi segnato, oggetto di diffidenza professionale e di emarginazione sociale. Il danno che ne deriva è paragonabile a un’emorragia, sotto tutti i punti di vista.

Nei giorni scorsi, per la prima volta, il Tribunale di Napoli ha definito illegittima l’ipoteca di Equitalia sulla casa di un cittadino. A quest’ultimo è stato così accordato il risarcimento dei danni al buon nome, all’immagine e al decoro.

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Si è espresso così Angelo Pisani, il legale che ha difeso il contribuente. Contestualmente ha sottolineato che da qui in avanti l’agente di riscossione sarà esplicitamente chiamato ad attenersi al rispetto di valori quali il buon nome e il decoro.

 

I precedenti in materia

A tracciare il quadro generale inerente la tutela nei confronti dell’agente di riscossione ci ha pensato l’articolo 59 del DPR 602/1973. Il contribuente può avvalersi di una tra le seguenti opzioni: se chiede la sospensione della procedura esecutiva, dimostrando che potrebbe causargli danni profondi e definitivi, rinuncia al rimborso degli stessi. Se invece consente all’applicazione dell’ipoteca, può intraprendere in seguito una causa per ottenere il risarcimento.

Il Tribunale di Teramo, con sentenza 997 del 2016, ha richiamato Equitalia al pagamento della cifra necessaria a curare patologie “medicalmente accertabili” e “lesioni all’integrità psicofisica” derivanti da una procedura esecutiva illegittima. Il rimborso è dovuto anche nel caso in cui le conseguenze nocive riguardino l’immagine personale e l’identità.

Lo scorso anno sono intervenute due ulteriori sentenze della Corte di Cassazione. La n.3347 ha stabilito che la richiesta di rateizzazione non implica acquiscenza, e cioè l’accettazione della pendenza. Peraltro, nel caso in cui venga accertata l’illegittimità del credito dell’agente di riscossione, questo è tenuto al pagamento delle spese processuali e dei danni morali subiti dal contribuente.

La sentenza n.7437 del 23 marzo 2017 ha inoltre riconosciuto il diritto al risarcimento degli effetti determinati congiuntamente da una cartella pazza – poi cancellata – e dalla successiva ipoteca, inspiegabilmente portata avanti dal creditore.

La redazione