Tutto quello che c’è da sapere sul pignoramento presso terzi
Qual è il destino del conto corrente o di eventuali crediti, in caso di debiti?
Entrambi possono essere aggrediti, in quanto è contemplata la possibilità di un pignoramento presso terzi, qualora il soggetto insolvente non abbia a disposizione nell’immediato altri beni. La materia è disciplinata dall’articolo 543 del Codice di Procedura Civile.
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Come funziona la procedura?
Il creditore può ricorrervi sia quando il terzo detiene beni del debitore, sia nel caso in cui quest’ultimo sia in credito verso di lui (articolo 543 Codice Procedura Civile). L’esempio classico è rappresentato dal conto corrente intestato presso una banca.
L’articolo 547 c.p.c. sancisce l’obbligo per il terzo di comunicare al creditore, tramite raccomandata a/r o PEC, quali somme o oggetti del debitore detiene, ed entro quale data dovrebbe consegnarglieli. Contestualmente deve menzionare eventuali cessioni che gli sono state precedentemente notificate e/o che ha accolto.
Il pignoramento deve essere comunicato agli interessati (terzo e debitore) tramite apposito atto che indichi – almeno in linea di massima - quali sono i beni e i crediti aggrediti, contestualmente all’intimazione a non disporne (articolo 492 Codice Procedura Civile). Il valore sottoposto a “congelamento” equivale al credito aumentato del 50%; altro dato necessario è la citazione in giudizio del soggetto insolvente. Da questo momento il terzo deve attenersi agli obblighi stabiliti dalla legge per chi ricopre il ruolo di custode.
Se tale dichiarazione viene contestata, o il terzo non informa il creditore su quali proprietà del debitore detiene, interviene il giudice tramite apposita ordinanza.