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Condannata Equitalia e rifiutata ipoteca da un milione e mezzo di euro

Equitalia condannata Equitalia_Condannata

Una importantissima sentenza, la n. 478/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce depositata in data 11 febbraio, ha condannato Equitalia perché non ha rispettato il codice deontologico dei concessionari (Decreto Ministero delle Finanze n. 280 del 16/11/2000) oltre all’articolo 10 comma 1 della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), e inoltre perché voleva iscrivere un’ipoteca di oltre 1 milione e mezzo di euro senza prima instaurare il contraddittorio con il contribuente, come previsto dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia Europea. 

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Equitalia: illegittimo avviso se privo di data di consegna e motivazione

La decisione che ha accolto le doglianze del ricorrente difeso dall’avvocato Maurizio Villani, ha un rilevo nazionale, sottolinea Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, perché stabilisce dei principi che Equitalia deve rispettare per evitare gravi danni economici al contribuente

Nella fattispecie, si tratta di un’azienda leccese del settore calzaturiero con oltre 100 dipendenti .Appunto per questo, Equitalia Lecce oltre ad aver visto annullati sia il provvedimento di comunicazione di iscrizione ipotecaria che il diniego di rateizzazione, è stata condannata anche a pagare le spese legali per oltre 8.500 euro ed accessori.

(Giovanni D'Agata, presidente dello Sportello dei Diritti)

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Da redazione

 



 

Equitalia: illegittimo avviso se privo di data di consegna e motivazione

Illegittimo avviso se privo di data di consegna e motivazione Cartella_Equitalia_illegittima

Gli interessi di mora applicati alla cartella esattoriale possono essere invalidati, se non viene specificato quando l’ente creditore ha consegnato il ruolo a Equitalia. A sancirlo, una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Isernia.
 
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La maggiorazione delle imposte, a seguito degli accertamenti d’ufficio, si calcola infatti applicando l’interesse per ciascun semestre intero successivo, fino alla data di ricezione dei ruoli
 
Dunque, se questa non viene riportata, per il contribuente è impossibile effettuare alcun tipo di verifica. Peraltro, l’Ente impositore deve illustrare, anche sinteticamente, cosa ha originato detta iscrizione
 
«La cartella di pagamento, priva dell’indicazione dei criteri giustificativi, non soddisfacendo i requisiti minimi per un corretto esercizio di verifica dell’operato dell’Ufficio, da parte del contribuente, può essere viziata per carenza di motivazione».
 
Va comunque sottolineato che, in mancanza della data di consegna a ruolo, risulta invalidata unicamente la maggiorazione relativa a ritardata iscrizione.
 
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Da redazione