Quando si tratta di cartelle esattoriali, il messo notificatore non può dichiarare “irreperibile” il contribuente solo perché non lo ha rintracciato presso la sua abitazione. Al contrario, sono necessarie ulteriori, specifiche, ricerche. Qualora queste non vengano svolte, l’avviso di pagamento deve considerarsi inefficace. A stabilirlo, la Corte di Cassazione, sez. VI Civile, con ordinanza n. 24082 del 25 novembre.
La sentenza segue il ricorso di una donna, erede di un contribuente in precedenza morto, a cui l’Agenzia di Riscossione aveva inviato un avviso di pagamento. Questa aveva impugnato la decisione della Commissione Tributaria Regionale, che aveva definito valido il tentativo di notifica, non andato a buon fine, presso la residenza anagrafica dell’interessato. La motivazione indicata era stata “sconosciuto in loco”.
La pronuncia della Corte di Cassazione non specifica, tuttavia, come debbano concretizzarsi le attività volte a localizzare il contribuente. In ogni caso, deve essere evidente che «le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame».
Quel che è certo è che l’ufficiale giudiziario non si può far “fermare” dall’assenza di un nome sulla porta o sul citofono.