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Casa cointestata: può essere pignorata anche se il debitore è uno solo

acquistare un immobile con altre persone puo essere un'arma a doppio taglio 

Casa_cointestata

Acquistare un immobile con altre persone può essere utile a dividere le spese ma, se uno dei comproprietari ha dei debiti, si rivela un’arma a doppio taglio. 

Infatti, la casa può essere pignorata e venduta all’asta, indipendentemente dalle percentuali di ciascuno degli intestatari, e quindi anche se il contitolare che ha delle pendenze detiene solo il dieci o venti percento.

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Quali sono le condizioni necessarie per procedere alla vendita?

L’iter finalizzato alla cessione dell’immobile pignorato prevede regole ben precise: il pignoramento deve essere preceduto dall’ipoteca (che si può iscrivere solo se il debito è uguale o superiore a 20mila euro), e quest’ultima deve essere comunicata con un preavviso di almeno un mese.

Il pignoramento può essere perfezionato solo se il debito supera 120.000 euro, e a patto che siano trascorsi almeno sei mesi senza che questo sia stato estinto.

Specularmente, se la casa pignorata è l’unica di proprietà del debitore, costituisce la sua residenza anagrafica, non è un immobile di lusso, ed è iscritta come abitazione civile, non può essere pignorata.

Detti requisiti sono validi anche laddove riguardino il comproprietario non debitore. Tuttavia, questa tutela viene meno nel caso in cui il creditore sia un privato, come la banca.

Come si vende l’immobile pignorato?

pignoramento_immobile

In fase preliminare il giudice deve accertarsi dell’esistenza – o meno – dell’opportunità di procedere alla divisione. In caso negativo, a essere pignorata è solo la quota ideale del debitore, ma oggetto della transazione è l’intero bene.

Gli altri cointestatari possono decidere di pagare il debito o partecipare alla vendita all’asta per acquistare l’immobile pignorato. Se invece preferiscono non prendervi parte in alcun modo, riceveranno, al termine della cessione del bene, una percentuale del ricavato, corrispondente alla quota di proprietà. 

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Sfratti e Covid19: cosa ha deciso il Governo?

Ritorno alla normalità significa anche andare incontro alle conseguenze dei propri debiti

Covid19-SfrattiPerciò, via via che si avvicina la scadenza dello stato d’emergenza, il Governo Draghi è chiamato a decidere il da farsi con le molteplici proroghe andate avanti ad oltranza da marzo 2020.

E se il pagamento delle cartelle esattoriali “congelate” dovrà ri-attivarsi a partire dal 1° giugno, come pure l’espletamento delle procedure esecutive, gli inquilini morosi potranno essere sfrattati dai proprietari di casa dal 1° luglio prossimo.  La parziale buona notizia è lo sgombero degli immobili dovrebbe avvenire gradualmente, in ordine cronologico.

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I primi a dover lasciare casa, quindi, saranno i coinquilini morosi ante 28 febbraio 2020, data di inizio della pandemia (1° luglio 2021) . A chi invece si è indebitato con il proprietario di casa nel periodo compreso tra il 28 febbraio ed il 30 settembre 2020, stessa sorte toccherà dal 1° ottobre. Chi, invece, si è indebitato più recentemente subirà lo sfratto a partire dal 1° gennaio 2022.

Confedilizia, comunque, ha manifestato tutto il suo dissenso, definendo il blocco degli sfratti un provvedimento che mette sullo stesso piano morosità derivanti da ragioni diverse, e che quindi necessiterebbero di diverso trattamento. Così, l’associazione di categoria aspetta con ansia la decisione della Corte Costituzionale sul ricorso presentato.

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Cosa ti può pignorare la banca se non paghi?

Non di sola proroga del blocco dei debiti vive il contribuente

Pignoramento-da-bancaCosì, prima o poi, dovremo, nostro malgrado, ricominciare a pagare cartelle esattoriali/rate del mutuo o, se saremo impossibilitati a farlo, rischieremo di subire una procedura esecutiva, pignoramento o ipoteca.

La buona notizia è che la legge ha fissato una serie di tutele, nel caso in cui il creditore sia Agenzia delle Entrate Riscossione. Diversa è la situazione se la controparte è costituita da una banca. Proviamo a capire perché.

Quali beni (mobili e immobili) possono diventare prede?

In linea di massima, le somme di denaro di proprietà del debitore sono le candidate ideali a soddisfare le pretese del creditore. Così, spesso, questo opta per il pignoramento del conto, paralizzando, sostanzialmente, la quotidianità del debitore. Infatti l’avvio della procedura esecutiva può impedire interamente l’utilizzo dell’IBAN, andando ben oltre l’importo da rimborsare. A meno che lì non sia accreditato anche lo stipendio.

La banca, inoltre, può rivalersi su eventuali fondi di investimento, e sulla casa di residenza, anche se questa non rientra nella categoria degli immobili di lusso.

La redazione

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