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Ok delle commissioni tributarie: cancellazione automatica bollo auto entro mille euro

Buone notizie per gli automobilisti “smemorati”

Sanatoria-bollo-autoLa Commissione Tributaria si è recentemente pronunciata confermando la sanatoria del bollo auto nel periodo compreso tra il 2000 e il 2010.  Viene così ribadito il fatto che la cancellazione automatica delle cartelle al di sotto dei mille euro (Legge di Bilancio 2019) comprende anche i debiti scaturiti dalle infrazioni al Codice della Strada, e non solo quelli nei confronti del Fisco.

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È bene ricordare che l’intervallo di tempo fissato non riguarda l’anno in cui sarebbe dovuto essere pagato il tributo, ma quello in cui è stato iscritto a ruolo.

Purtroppo però la sanatoria non si è compiuta automaticamente, come previsto. Così, spesso i contribuenti si sono dovuti rivolgere alle commissioni tributarie per ottenere l’annullamento effettivo del debito.

La redazione

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Covid19 e pignoramento stipendio

Che ne sarà dei pensionati indebitati, allo scoccare del 1° gennaio?

Pignoramento-presso-terzi-2021Il pignoramento presso terzi è sempre in agguato. Dunque lo scenario più plausibile è che il creditore aggredisca il conto corrente su cui il cittadino mensilmente riceve la pensione, avvalendosi dell’intervento dell’Inps in quanto è il soggetto che eroga materialmente l’importo.

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Nel frattempo Agenzia delle Entrate Riscossione ha aggiornato le percentuali relative alla massima quota pignorabile in ciascun caso. Il principio generale prevede che il creditore possa aggredire la pensione entro un quinto del suo ammontare. Diverso è il discorso per quanto concerne importi “atterrati” sull’IBAN da altra fonte.

Se questi sono stati accreditati PRIMA della notifica dell’atto di pignoramento, possono essere “aggrediti” nella quota che eccede il triplo dell’assegno sociale. In caso di accredito successivo, invece, il massimale è del 20%.

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Irreperibilità-relativa-assolutaTant’è che sono molte le segnalazioni relative a comunicazioni fiscali comunque partite da AER nei mesi scorsi. Perciò è dovuta intervenire la Corte di Cassazione (ordinanza numero 28154 del 10 dicembre) per fare chiarezza. Il discrimine tra irreperibilità relativa ed irreperibilità assoluta, infatti, è spesso labile, ma può cambiare il destino del contribuente.

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Che succede se non è possibile consegnare la cartella nelle mani del contribuente?

Si possono configurare due situazioni alternative. L’irreperibilità relativa e quella assoluta. La prima scaturisce dal diniego del destinatario a ricevere il plico da parte del messo notificatore, o dal fatto che quest’ultimo non riesce a individuare il contribuente presso l’indirizzo della sua abitazione. Il passo successivo è, quindi, l’affissione in loco dell’atto, l’invio a mezzo raccomandata a/r, ed il deposito presso la Casa Comunale.

L’irreperibilità assoluta, invece, si manifesta quando nel Comune di notifica della cartella non risulta né un indirizzo di domicilio né lavorativo. Così, il messo si limita a deposita la comunicazione presso l’Albo Comunale. Attenzione però: PRIMA di applicare questa estrema ratio devono essere effettuate ADEGUATE ricerche da cui emerga, inequivocabile, l’impossibilità di individuare direttamente il contribuente.

Se invece il messo notificatore si avvale con troppa leggerezza della procedura connessa all’irreperibilità assoluta, la cartella esattoriale risulta NULLA, ed il debito del cittadino decade. Questo, in breve, quanto sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 10 dicembre scorso.

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