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Fermo amministrativo: niente più imposta per richiedere cancellazione

Oltre al danno, la beffa

Imposta-bollo-fermoSi può riassumere così l’iter che sono costretti ad affrontare i contribuenti che si ritrovano con le ganasce alla macchina. Non solo, infatti, spesso queste si concretizzano senza alcun preavviso nell’immediato, ma anche dopo aver estinto il proprio debito, per tornare a circolare liberamente bisogna pagare una ULTERIORE tassa, ai fini della cancellazione del fermo dal Pubblico Registro Automobilistico.

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La recente risposta di Agenzia delle Entrate Riscossione all’interpello n.393 del 23 settembre 2020, però, ha evidenziato un’importante modifica a favore dei cittadini. Infatti è venuto l’obbligo di notificare al registro dell’Aci la sospensione del fermo; dal 1° gennaio scorso il trasferimento di questa informazione avviene direttamente a partire dal Fisco, in virtù del Decreto Legislativo n.98/2017.

Niente comunicazione = niente imposta di bollo

Esemplificazione = risparmio di tempo…e di soldi

Per i provvedimento di fermo cancellati entro il 31 dicembre 2019 vigevano le regole scaturite dal DPR  n.642/1972, in base alle quali, ai fini del rilascio di certificazioni da parte di enti pubblici e locali, era necessario pagare un’imposta di bollo pari a 16 euro a foglio.

Il settimo comma dell’articolo 2 del Decreto Legislativo n.98 del 2017 ha eliminato l’obbligo, per il contribuente che ha saldato il debito, di presentare domanda cartacea o online così da ottenere la cancellazione del fermo. È caduto così anche l’onere del pagamento dell’imposta di bollo.

Clicca qui per verificare se sulla tua auto è iscritto un fermo amministrativo 

La redazione 

 

 



 

Covid19: quali beni potrà pignorare AER dopo il 15 ottobre?

La conclusione dello stato di emergenza proclamato dal Governo Conte si avvicina

Pignoramento-15-ottobre…e con questo, anche la ripresa dei pignoramenti da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione. Che si abbatterà come una mannaia sui – purtroppo – innumerevoli contribuenti impossibilitati a saldare i debiti verso il Fisco. La pandemia esplosa a marzo, infatti, è stata la miccia d’innesco di una crisi socio-economico-psicologica che giungerà al culmine, presumibilmente, nei prossimi mesi.

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Dal 15 ottobre Aer potrà nuovamente attingere alle informazioni contenute nell’Anagrafe Tributaria per individuare i beni di proprietà dei contribuenti insolventi, e pignorare quelli più appetibili. Fermo restando alcuni paletti da rispettare.

Non più del 20%: è questo il tetto massimo degli averi del debitore su cui il Fisco potrà rivalersi.

Giù le mani dalla casa: l’immobile di residenza è intoccabile, a patto che non sia classificato come bene di lusso.

…e il conto corrente? Il pignoramento presso terzi è ammesso se l’ammontare di stipendio o pensione supera una soglia calcolata in riferimento al minimo vitale (che è aggiornato annualmente in relazione al costo della vita). Alcune indennità, invece, non possono essere intaccate: invalidità civile, maternità e pensioni minime.

Tutela stringente anche per il reddito di cittadinanza, ma solo se costituisce l’unica fonte di reddito del nucleo familiare.

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Acquisto casa: le misure a sostegno di chi non riesce a pagare

“Che succede se salto qualche rata del mutuo? C’è un modo per evitare il pignoramento?”

Rata-mutuo-saltataLa buona notizia è che, generalmente, la banca non prende provvedimenti nell’immediato, ma concede un arco di tempo sufficientemente lungo per saldare la pendenza. Solitamente, la “finestra di tolleranza” è pari a sette rate o sei mesi, trascorsi i quali viene attivato il recupero crediti tramite solleciti telefonici o scritti.

Lo step successivo, qualora il mutuatario non paghi il dovuto, è la notifica dell’atto di precetto, che prevede ulteriori 10 giorni per mettersi in regola.

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Se anche questi trascorrono in vano, parte il decreto ingiuntivo, e, nel caso in cui non avvenga né il pagamento né l’opposizione in giudizio, si attiva l’iter di pignoramento dei beni, che può riguardare l’immobile su cui è stata iscritta l’ipoteca.

Inoltre, se il mutuatario è un under 35 può beneficiare del Fondo di Garanzia Prima Casa (che copre al 50% l’importo concesso dalla banca erogante). Il Fondo di Solidarietà per l’Acquisto della Prima Casa, invece, paga gli interessi del mutuo per un periodo massimo di 18 mesi, durante i quali l’intestatario del contratto è esonerato dal versamento delle rate.

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