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Mutui: che succede in caso di ritardo o mancato pagamento

Il Coronavirus ha innescato un effetto domino di proporzioni ancora difficili da quantificare

Rata-mutuo-saltataCertamente, l’eventualità di venire iscritti in Centrale Rischi si è fatta più che tangibile, per chi, a marzo scorso, aveva rapporti con banche o finanziarie a seguito della richiesta di un prestito o di un mutuo per la casa. Infatti, le moratorie da parte di queste si sono rivelate perlopiù mere dichiarazioni di intenti.

Dunque, chi ha stipulato un mutuo sulla casa e a seguito del Covid19 è stato impossibilitato a rispettare una o più scadenze probabilmente si sta chiedendo qual è il numero massimo di rate mancate o saldate in ritardo, oltre cui si rischia il pignoramento dell’immobile.

Il Decreto Mutui 2016 ha innalzato tale limite a 18 mensilità non consecutive (in precedenza erano sette).  Ma quando si definisce il pagamento ritardatario? Quando il mutuatario lo effettua tra il 30esimo ed il 180esimo giorno successivo alla scadenza.

Cosa succede se paghi UNA rata in ritardo?

L’istituto di credito che ti ha concesso il mutuo può procedere alla rescissione del contratto, e questo ti obbliga a rimborsare l’importo pendente, in caso contrario scatta la segnalazione a cattivo pagatore. La cancellazione da questo database richiede 12 mesi a partire dalla comunicazione del saldo del pregresso, ed a condizione che nel frattempo non si siano verificate ulteriori morosità.

Se le rate saltate sono state tre o più, invece, sono necessari 2 anni alle medesime condizioni.

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Le conseguenze del Covid19 sulla riscossione dei debiti

I contribuenti che si aspettavano maggior tolleranza da parte di Aer, dopo lo scoppio dell’epidemia sono destinati a restare delusi. E probabilmente anche a ricevere per posta qualche amara sorpresa.

Pignoramento-cc-AerInfatti, nonostante l’innumerevole elenco di provvedimenti assunti dal Governo negli ultimi cinque mesi per proteggere i cittadini dalla doppia morsa della crisi economica e produttiva e dalle fisiologiche scadenze fiscali, i poteri di Agenzia delle Entrate Riscossione, nei fatti, non sono stati neanche temporaneamente congelati. Ed anzi, nell’immediato futuro saranno addirittura ampliati.

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Il Fisco, infatti, potrà muoversi in autonomia per incassare i crediti, il che significa la facoltà di accesso totale e immediata ai database contenenti le informazioni sulla situazione finanziaria dei contribuenti.

Cosa cambierà, in concreto, per chi è indebitato?

D’ora in poi, ci saranno due mesi di tempo per pagare, a partire dalla notifica della cartella esattoriale. Al termine di questo lasso di tempo, in caso di insoluto Aer potrà prelevare direttamente dal conto del contribuente l’importo pendente. In pratica, non sarà più necessario il via libera dell’autorità giudiziaria.

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Conti correnti: quale compromesso tra clienti e banche?

Avere a disposizione un Iban per pagamenti e accrediti è un diritto ma anche una responsabilità

Apertura-contoInfatti, per i clienti, la contropartita di facilità, rapidità e sicurezza nelle transazioni è rappresentata dalla tracciabilità, elemento a favore di eventuali creditori lasciati in sospeso (privati, Fisco ed enti locali).

Dal punto di vista delle banche, il riconoscimento giuridico di questo diritto implica un obbligo, ed un rapporto costi/benefici praticamente rovesciato. Inevitabile, quindi, chiedersi, se ed in che modo contemperare gli obiettivi finanziari delle due parti; il Parlamento ha deciso di provarci con il Ddl n.1712 discusso in Senato nelle scorse settimane.

Cosa prevede il provvedimento?

Gli oneri in capo agli istituti di credito sarebbero due: apertura del conto per chi lo richiede, e impossibilità di rescindere il contratto prima dei termini stabiliti, se il saldo è positivo.

Il Ddl 1712 è scaturito da una situazione ormai consolidata in ambito bancario, a discapito dei cittadino. Vale a dire, la chiusura unilaterale dei conti nonostante la presenza sull’IBAN di somme di denaro, e nonostante l’assenza di una giusta causa. Ciò ha determinato una duplice e deleteria conseguenza per i correntisti: l’iscrizione a cattivo pagatore, e l’impossibilità di utilizzare i propri risparmi.

L’Associazione Bancaria Italiana, attraverso il suo direttore, ha espresso una serie di perplessità in riferimento ad entrambi gli oneri. Questi violerebbero non solo il principio di diligenza e buona fede che gli istituti di credito sono chiamati ad applicare in funzione antiriciclaggio, ma anche il diritto di recesso che il nostro ordinamento riconosce ad ambo le parti di un contratto.

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