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Covid19: novità in arrivo per contribuenti, imprenditori e professionisti

Venerdì 7 agosto il Governo ha varato ufficialmente il DL Agosto

Cartella-esattorialeCento articoli dal valore di 25 miliardi di euro che introducono importanti proroghe e novità in materia di debiti, lavoro, e impresa.

Tasse: primo e secondo tempo

I contribuenti in debito con i versamenti dei mesi “caldi” del Covid19 (da marzo a maggio scorsi) dovranno pagare il 50% entro il 16 settembre 2020, o in quattro rate a partire da questa data ed entro fine anno. Il saldo della restante metà potrà avvenire integralmente entro il 16 gennaio 2021, o essere spezzettato in un massimo di 24 rate a partire da gennaio prossimo, senza la maggiorazione di sanzioni e interessi.

Cartelle esattoriali rimandate a ottobre

I debiti verso Agenzia delle Entrate Riscossione sono congelati fino al 15 ottobre 2020; esenzione dalla seconda rata IMU per strutture ricettive e discoteche estesa anche al 2021 e 2022. Congelate anche COSAP (Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche) e TOSAP (Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche) fino al 31 dicembre 2020.

…e la cassa integrazione?

Ancora una proroga, in questo caso di 18 settimane, che riguarda sia la cassa ordinaria che quella in deroga, e che può essere utilizzata fino al 31 dicembre 2020. Previsto inoltre un contributo aggiuntivo  delle imprese, pari al 9% o 18% dell’importo spettante al dipendente per le ore non lavorate. Il primo scaglione riguarda le attività produttive che hanno registrato un calo di fatturato, il secondo quelle che sono riuscite a scongiurarlo. In caso di perdite superiori al 20%, non è previsti alcun contributo.

Confermato inoltre il bonus di mille euro per i lavoratori stagionali di turismo e spettacolo e quello da 600 euro per marittimi e stagionali sportivi. Prorogato anche il Reddito di Emergenza per un importo massimo di 400 euro entro il 15 ottobre.

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Cassa integrazione: gli esclusi (a sorpresa) del Decreto Agosto

La misura potrebbe essere confermata per ulteriori 18 settimane, ma non a tutti

Proroga-Cig-18-settimLa bozza del Decreto Agosto, infatti, prevede che la metà di questo periodo –da calcolare entro dicembre 2020 – spetti alle imprese in grado di documentare un calo pari almeno al 20% del fatturato. Da calcolare raffrontando il primo semestre di quest’anno con il medesimo periodo del 2019.

Così, le imprese che non rispetteranno il requisito saranno obbligate a contribuire economicamente all’erogazione dell’indennità ai dipendenti.

Tale criterio, spiega Il Sole 24 Ore, rischia di penalizzare fortemente settori già molto colpiti dal Covid19, tra cui quello dell’abbigliamento. Infatti migliaia di aziende potrebbero essere tagliate fuori dalla proroga senza oneri della Cig per 18 settimane, in quanto nella prima metà del 2020 hanno fatturato ordini risalenti al 2019.

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Rinegoziazione mutuoL’articolo 41 bis della Legge n.157 del 19 dicembre 2019 riguarda i mutui ipotecari accesi per l’acquisto di immobili di residenza su cui, in un momento successivo, interviene una procedura esecutiva. Il provvedimento introduce quindi, in via eccezionale e non ripetibile, la possibilità di rinegoziare (e quindi, ridiscutere e modificare) il finanziamento a condizioni particolarmente favorevoli.

Quali sono i requisiti necessari per usufruirne?

- Il debitore è un consumatore, vale a dire una persona fisica che non ha in precedenza usufruito della legge sul sovraindebitamento.

- L’immobile oggetto di mutuo ipotecario di primo grado deve costituire prima casa.

- La procedura di pignoramento è stata notificata tra il 1° gennaio 2010 ed il 30 giugno 2019.

- Il soggetto creditore è una banca a cui è già stato rimborsato almeno il 10% dell’importo inizialmente erogato.

La richiesta di rinegoziazione del mutuo va presentata entro il 31 dicembre 2021 per un importo massimo di 250mila euro da saldare entro 30 anni.  Il debitore può avvalersi contemporaneamente del Fondo di Garanzia Prima Casa , che può coprire fino al 50% del totale.

…e se la domanda viene respinta?

Si può chiedere ad un parente entro il 3° grado di subentrare, e questo diventa in automatico il proprietario dell’immobile, ma il debitore può continuare a risiedervi per 5 anni.

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