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Ok a 4 ulteriori settimane di cassa integrazione prima di settembre

La parola d’ordine del Governo contro il Covid19 è (stata) anticipo

Cassa-integrazione-Covid19Un approccio reso necessario per tamponare i bisogni materiali di milioni di famiglie rimaste senza reddito ma il cui protrarsi a oltranza comincia, inevitabilmente, a suscitare perplessità. E’ dei giorni scorsi la notizia che le aziende beneficiarie della cassa integrazione potranno utilizzare subito le ulteriori 4 settimane inizialmente previste per settembre-ottobre.

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Il Governo Conte si propone così di venire incontro alle esigenze delle imprese che hanno già esaurito le 14 settimane di cassa integrazione finalizzate a “traghettare” verso la fine dell’estate i lavoratori momentaneamente disoccupati. Resta comunque confermato il massimo arco temporale fruibile, ovvero 18 settimane.

La cassa integrazione targata Covid19 era stata introdotta con il Decreto Cura Italia e poi ripresa dal Decreto Rilancio.

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Pignoramento-precettoIl creditore ha diritto di notificare al debitore un numero pressochè illimitato di precetti, fino a quando la cifra pendente non venga saldata. Dunque, può avviare/intentare tutte le procedure di pignoramento (anche dello stesso bene) che ritiene utili allo scopo. L’unica condizione da rispettare è che non deve pretendere dalla controparte il pagamento delle spese relative ai precetti pregressi.

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Ne consegue, che se hai un debito e l’anno scorso il creditore ha tentato di pignorarti un bene mobile e il provvedimento è ancora sospeso, può comunque, nel frattempo, riprovarci di nuovo.

A pronunciarsi in tal senso è stata la Quarta Sezione del Tribunale di Roma il 6 maggio scorso, richiamandosi alla sentenza n. 4963 del 2 marzo 2007 e alla 8164 del 22 luglio 1991. Il Foro della Capitale era stato interpellato da una srl che aveva contestato il precetto relativo a un debito di circa un milione di euro. L’opposizione era stata motivata asserendo che l’unica differenza con l’atto precedente era l’ammontare degli interessi.

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Fermo amministrativo: se la notifica è appesa ad un filo

CTP-Lecce-fermo-ammvo…e quel filo è rappresentato dal messo notificatore, ovvero il postino, il contribuente deve tenere gli occhi aperti. Scrupolosità e diligenza, infatti, non sono implicite, nell’assolvimento di questo ruolo.

L’ennesimo episodio di cartella esattoriale persa per strada, per così dire, si è verificato a Lecce. Il postino non ha assunto informazioni sufficienti a individuare la residenza del destinatario, e a questo si è aggiunta la mancata consegna della raccomandata riguardante il deposito del documento presso la casa comunale.

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La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce (Seconda Sezione), con sentenza 837/2020 ha così sancito la nullità del preavviso di fermo amministrativo contenuto nella cartella mai notificata. Contestualmente Agenzia delle Entrate Riscossione è stata condannata al pagamento delle spese di lite.

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