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La carta Postepay può essere pignorata?

“Ci metto la firma”

Pignoramento-PostepayD’ora in poi pensaci due volte prima di siglare con il tuo nome un modulo, un’autocertificazione, un contratto. Perché, nonostante chi porge il fatidico foglio ostenti un sorriso e offra rassicurazioni verbali a buon mercato ("è solo una formalità, non si preoccupi"), ogni volta che apponiamo la nostra firma sotto un testo SENZA prima leggerlo ATTENTAMENTE, corriamo dei rischi, economici e non solo.

Perfino quando attiviamo la carta – apparentemente – più accessibile e inoffensiva presente sul mercato. Vale a dire la classica Postepay, prepagata gialla rilasciata da Poste Italiane, in pratica la “madre”di Postepay Evolution.

Nel corso degli anni la carta prepagata Postepay si è diffusa massicciamente, in virtù dei costi contenuti e del fatto che non risultasse impegnativa dal punto di vista finanziario. Non deve, infatti, essere agganciata ad un conto né presuppone il deposito di somme consistenti. Così, di volta in volta è stata utilizzata come strumento di pagamento per vendite online, lavori saltuari e paghette dei figli impazienti di iniziare ad emanciparsi dai genitori.

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Ciononostante, Poste Italiane invia regolarmente al Fisco i dati relativi a tutte le carte Postepay in corso di validità. “Ma com’è possibile? Nessuno me l’ha detto, quando l’ho attivata. E neanche dopo; neppure mio cognato e mio genero che lavorano agli sportelli”.

Nessuno te l’ha detto a voce semplicemente perché tecnicamente tu avresti dovuto GIA’ saperlo. Il consenso all’invio dei tuoi dati a terzi, infatti, è una delle clausole che hai accettato FIRMANDO il dettagliato contratto che ti è stato messo davanti al naso al momento dell’attivazione della Postepay classica.

Questo significa che il Fisco è autorizzato a passare al setaccio le informazioni relative ai movimenti effettuati negli ultimi 5 anni con la tua carta prepagata. E in caso di incongruenze/discrepanze con i redditi che hai dichiarato, o in caso di mancato pagamento dei debiti verso lo Stato o verso terzi, può mettere in moto la macchina del pignoramento.

Perciò se non vuoi ritrovarti un giorno con la carta svuotata a causa di una cartella più o meno “stagionata”,  ti conviene, d’ora in avanti, leggere attentamente prima di firmare.

La redazione



 


Che fare in caso di notifica di avviso bonario di una multa?

Suonano alla porta

multaVai ad aprire, apri la busta e ti accorgi che si tratta di una multa, magari di anni prima. Non riesci neppure a ricordare in che circostanza è “scattata”. Che fare, quindi? Pagare o fare opposizione? Quello che abbiamo appena descritto è l’incubo di molti automobilisti. Un incubo che ha un nome ben preciso: avviso bonario.

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Avviso bonario: di cosa si tratta?

Parliamo di una comunicazione di carattere informale inoltrata attraverso posta ordinaria per notificare l’esistenza di un debito. Nel caso specifico, è la procedura  attraverso cui il contribuente viene messo a conoscenza del fatto che ha compiuto un’infrazione al codice della strada. A partire dal ricevimento di questo c’è un mese di tempo per versare l’importo richiesto.

Che succede se vuoi impugnare l’avviso bonario?

La Cassazione, con ordinanza n. 15957/15 del 28 luglio 2015, ha riconosciuto la possibilità per il cittadino di fare ricorso contro tutti quelli atti finalizzati a rendere nota la pretesa tributaria. Per estensione, dunque, anche l’avviso bonario relativo a contravvenzione stradale. Perciò, aver appurato qual è l’oggetto della contestazione contenuta nella comunicazione, si può procedere. L’autorità competente è il Giudice di Pace; i costi da sostenere, definiti di contributo unificato, partono da 47 euro – per importi fino a 1.100 euro – per poi aumentare in proporzione. 

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Azienda fallita: quanto dura la segnalazione a cattivo pagatore?

Cosa succede ad un imprenditore che viene iscritto in Centrale Rischi?

Le conseguenze del fallimento di una srl o di una spa si trascinano, purtroppo per anni. Esattamente come avviene per la segnalazione a cattivo pagatore di un privato. L’unica differenza è che l’imprenditore, per ottenere la cancellazione – almeno formale – dei dati negativi deve aspettare dieci anni. Se non di più.

L’apertura dell’iter burocratico relativo al fallimento è solo l’inizio di un calvario professionale, in quanto è a partire da QUESTO momento che si calcolano i suddetti dieci anni. Ma, se nel frattempo l’imprenditore ha dovuto chiudere anche altre società, o a farlo è un soggetto a lui collegato, sono necessari ulteriori dieci anni per azzerare – tecnicamente – il drammatico quadro.

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Tali criteri sono stati fissati dal Garante per la Privacy attraverso il Codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale (2016).  All’articolo 7 (comma 4) si spiega infatti che le informazioni riguardanti fallimenti e procedure concorsuali possono essere trattenute per un massimo di dieci anni a partire dall’inizio dell’iter burocratico.

Chiusa questa finestra temporale i dati restano a disposizione del fornitore (ovvero la banca che ha effettuato la segnalazione) per altri 10 anni, nel caso in cui il cattivo pagatore si renda protagonista di una procedura analoga.

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