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Mutui: niente pignoramento se mora supera il valore soglia

Gli interessi previsti dal mutuo superano i limiti di legge?

Pignoramenti-e-mutui-usurariIl pignoramento non è consentito alla banca creditrice. Così il Tribunale di Brindisi nell’ordinanza emessa in data 1 ottobre 2019, in riferimento al procedimento n.216/2018.

Dunque, se il contratto prevede interessi di mora che eccedono il tasso soglia aggiornato trimestralmente (legge 108/1996) si parla di usura originaria. Una casistica, questa, che incide profondamente sul mutuo.

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Il foro del capoluogo pugliese ha ricordato i principi formalizzati sei anni fa da Banca d’Italia. Questa aveva stabilito che anche i tassi di mora dovevano rispettare i principi anti-usura.

L’ordinanza emessa lo scorso 1 ottobre è scaturita dalla vicenda di due clienti bancari che avevano ottenuto un mutuo da circa 150mila euro da restituire in 180 rate. Dopo oltre 100 versamenti mensili, però, si erano accorti di aver pagato, in percentuale, più interessi che sorte capitale.

Il Tribunale ha quindi congelato il pignoramento, chiarendo che, in caso di tassi d’interesse patologicamente alti, il contratto è parzialmente illegittimo. Dunque, l’importo pagato dal cliente bancario deve essere integralmente ricondotto al capitale, venendo meno il diritto del creditore agli interessi di mora.

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La Cassazione si esprime sulla prescrizione e l’impugnazione del bollo auto

Dopo quanto tempo la Regione non può più pretendere il pagamento dello – spesso odiato – tributo?

Prescrizione-bollo-auto-CassazioneLa Corte di Cassazione si è pronunciata in merito nei giorni scorsi, ricordando che la prescrizione è triennale. Contestualmente gli Ermellini hanno specificato qual è l’iter che deve seguire il contribuente per fare ricorso.

Dopo quanto “scade” il bollo?

Il credito vantato dalla Regione viene meno dopo tre anni, che decorrono a partire dal 1 gennaio dell’anno seguente a quello a cui è riferito il tributo. Esempio: dovevi pagare il bollo entro il 15 giugno 2019? La prescrizione interviene il 1 gennaio 2023.

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…e se la Regione bussa comunque alla tua porta?

È fondamentale NON pagare immediatamente: controlla la data di spedizione della comunicazione. Se sono già decorsi tre anni da quando il tributo era effettivamente dovuto, puoi procedere all’impugnazione, preferibilmente inoltrando prima contestazione cartacea o telematica.

Se la Regione non risponde o, al contrario, ribadisce di essere creditrice, il contribuente può rivolgersi alla Commissione Tributaria Provinciale per vedere riconosciute le sue ragioni.

Se invece la cartella esattoriale non viene contestata, l’importo è iscritto a ruolo e Agenzia delle Entrate Riscossione sarà incaricata di incassare.

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Palermo: freno ad AER che pignora ex funzionario

Il fermo amministrativo non deve mai essere applicato “a cuor leggero”

Pignorato-ex-dirigente-AERA precisarlo è stata, nei giorni scorsi, la Corte dei Conti di Palermo (Sezione Giurisdizionale), che ha accolto il ricorso di un ex funzionario della sede agrigentina di Agenzia delle Entrate Riscossione. L’uomo aveva subito un procedimento penale culminato con il licenziamento senza preavviso, disciplinato dal C.C.N.L. di settore.

Contestualmente AER aveva ottenuto il pignoramento di un quinto della buonuscita ricevuta dall’INPS e di un quinto dell’indennità di fine servizio messa a disposizione del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

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L’ex funzionario ha agito in giudizio contro il provvedimento, ed i suoi legali hanno rilevato molteplici elementi di illegittimità, evidenziando che gli importi erogati dagli enti pubblici non possono essere pignorati.

La sede palermitana della Corte dei Conti ha accolto il ricorso spiegando che il fermo amministrativo è un provvedimento da adottare solo in casi di particolare gravità - e ad esclusione degli enti di previdenza sociale - a seguito di una rigorosa lettura dei principi normativi.

Dunque l’ex funzionario di AER dovrà ottenere il rimborso degli importi sottoposti a pignoramento.

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