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Notifica atti del Fisco: a fare la differenza è il legame di convivenza

L’avviso di pagamento è stato consegnato a un familiare?

Notifica-cartelle-esattorialiLa procedura di notifica potrebbe essere nulla, come ha spiegato la Sezione Sesta della Corte di Cassazione attraverso l’ordinanza n.10543 del 15 aprile 2019.

In linea generale l’articolo 139 del Codice Civile sancisce che, se il destinatario dell’avviso di pagamento non è presente presso la casa di residenza al momento della consegna, questo può essere notificato al familiare, all’addetto alla casa, all’ufficio o all’azienda, a patto che non sia minorenne o evidentemente incapace.

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La pronuncia è scaturita dal ricorso avanzato da un contribuente in merito al pagamento di cartelle esattoriali risalenti al 2006, respinto dalla Commissione Tributaria Provinciale.

La questione è stata poi riproposta davanti alla CTR campana, che ha ribaltato il verdetto. A quel punto Agenzia delle Entrate Riscossione ha chiamato in causa la Suprema Corte.

Gli Ermellini hanno così rilevato che la notifica dell’avviso non si era svolta presso l’attuale indirizzo di residenza del destinatario, bensì presso il precedente. A dimostrarlo, il certificato storico-anagrafico presentato in occasione del giudizio di primo grado. In tal caso, dunque, non avrebbe potuto valere il principio di presunzione di ricezione.

La Cassazione ha concluso che non è sufficiente che la persona a cui è stato consegnato l’avviso di pagamento abbia un vincolo di parentela con il destinatario. Decisiva è invece la condizione di convivenza tra i due, che implica una quotidiana comunicazione.

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Segnalazione Crif, non basta il ritardato pagamento

Segnalazione Crif, non basta il ritardato pagamento Segnalazione_CRIF

Quando si tratta di una segnalazione alla Centrale Rischi, è necessario procedere con attenzione e cautela. E’ prima di tutto un principio di buonsenso, ma per qualche motivo gli istituti di credito faticano a recepirlo, e i tribunali sono costretti a rinfrescare loro la memoria.

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A ottobre 2014 è toccato al Tribunale di Mantova pronunciarsi in merito, definendo illegittima la segnalazione motivata unicamente da un ritardo di pagamento. Infatti, la decisione della banca ha pregiudicato in modo consistente la possibilità per il richiedente di avere accesso al credito nell’immediato e prossimo futuro.

Nello specifico, la segnalazione è avvenuta automaticamente, senza i preventivi necessari accertamenti circa la situazione finanziaria dell’interessato, che non ha neppure ricevuto un preavviso.

Inoltre, come ha rilevato Michele Rondinelli, il Tribunale ha evidenziato che “ai fini della legittimità della citata segnalazione, non è sufficiente un mero ritardato pagamento di uno o anche più debiti, ma occorre una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come deficitaria, ovvero come grave difficoltà economica, potendosi giustificare una tale segnalazione solo in presenza di una accertata condizione di difficoltà economico-finanziaria del cliente, cui quella sofferenza sia riconducibile”.

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Iscrizione in CRIF legittima anche per piccole somme e lievi ritardi

Hai un debito con la banca?

Iscrizione-CrifFai attenzione, perché la sorte che ti spetta dipende dal fatto che la segnalazione sia stata fatta alla Centrale Rischi Finanziari (Crif), che ha carattere privato, o alla Centrale Rischi di Banca d’Italia. La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata in merito (sentenza n. 29896/2018) stabilendo che, nel caso della prima, è ammissibile l’iscrizione anche se l’importo ha entità modesta e il ritardo è contenuto.

Quattro banche avevano detto “no”

Questa la motivazione che ha spinto due correntisti ad intraprendere le vie legali contro Banca Popolare di Puglia e Basilicata. L’istituto di credito non aveva notificato al CRIF che era stato estinto il loro debito di 20mila euro.

Le due persone avevano presentato richiesta di mutuo a quattro istituti di credito per l’acquisto di un immobile, ma nessuno aveva concesso il finanziamento. I correntisti avevano ipotizzato che all’origine dei rifiuti ci fosse la segnalazione a sofferenza e avevano chiesto a Banca Popolare di Puglia e Basilicata il risarcimento dei danni morali e materiali per un totale di 250mila euro. Contestualmente auspicavano il pagamento delle spese di lite da parte di questa, e la cancellazione dei dati dal CRIF.

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Il verdetto del Tribunale

Dall’esame in sede processuale è pero emerso che un istituto di credito non aveva rigettato la richiesta di mutuo, piuttosto intendeva predisporre ulteriori accertamenti a causa della segnalazione. Le altre tre banche, invece, avevano detto “no”, ma senza menzionare l’iscrizione in CRIF.

La Corte d’Appello prima e la Cassazione poi hanno respinto le istanze dei due. La prima aveva sottolineato che, in materia di comunicazioni, la disciplina relativa alla Banca d’Italia non poteva essere sovrapposta a quella inerente la Centrale Rischi Finanziari, che ha carattere privato.

La Cassazione ha successivamente specificato, tramite sentenza n. 29896/2018, che il concetto di insolvenza riguarda la Centrale Rischi di Banca d’Italia,  e non ha quindi attinenza con il CRIF.

I due correntisti avevano subito una segnalazione di inadempimento che, secondo la Cassazione, era legittima in quanto rispettava i requisiti di liceità, correttezza e proporzionalità  espressi nelle raccomandazioni del Garante della Privacy.

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