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Operaio perde casa. Cittadini la ricomprano e gliela donano

L’uomo è un animale sociale

Casa-TulaLa comunità rappresenta quindi necessario paracadute nelle situazioni di difficoltà materiale. Non sempre questa assolve la sua funzione, perciò, i casi “a lieto fine” in cui succede fanno notizia.

A Tula (Sassari) la cittadinanza ha sostenuto Tomasino, operaio 50enne che aveva perso la sua casa per debiti. Questa è stata ricomprata grazie a molteplici e condivisi sforzi e donata all’uomo e alla sua famiglia.

Tomasino era rimasto improvvisamente senza lavoro, e ciò gli aveva impedito di far fronte alle rate del mutuo in scadenza. La casa in cui viveva con la famiglia era quindi stata messa all’asta ed erano stati allertati i servizi sociali della località sassarese.

Il primo cittadino di Tulla si era rivolto alla comunità chiedendo un impegno concreto volto a salvare l’immobile dalla vendita a terzi e la famiglia di Tomasino da un futuro nebuloso. Ne era seguita una mobilitazione massiccia (sagre, lotterie) culminata con la raccolta dei 27mila euro necessari a intervenire nell’asta.

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Conto corrente di Agenzia delle Entrate pignorato da contribuente

Che succede quando il riscossore non paga i suoi debiti?

Pignoramento-AERQuasi sempre il contribuente resta a mani vuote, e ulteriormente disilluso circa l’efficienza della macchina della giustizia. Fortunatamente, però, arriva poi l’eccezione in grado di placare – quantomeno simbolicamente – la sua “sete” di riscatto.

È di questi giorni la notizia del pignoramento presso terzi del conto di Agenzia delle Entrate Riscossione, che aveva subito una condanna civile ed era stata quindi chiamata a pagare le spese legali.

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Agenzia delle Entrate Riscossione era stata sorda ai numerosi solleciti e all’atto di precetto inviati dall’avvocato del contribuente. Così è stato avviato il pignoramento presso terzi di un importo di 600 euro.

L’esproprio sarà effettuato dal conto corrente di AER attivato presso Poste Italiane e avrà come beneficiario il legale.

Cosa insegna la vicenda? Che la sollecitudine del Fisco viene canalizzata esclusivamente nella riscossione dei suoi crediti. Quando invece i ruoli si ribaltano, il contribuente è costretto a frustranti odissee – con conseguente spreco di tempo, ed energie, anche da parte di chi amministra la giustizia – per recuperare importi irrisori.

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Quando il giudice decide di vendere i tuoi immobili

Un debito “sedimentato” è spesso il primo passo verso l’asta

Asta-giudiziariaQuesta procedura è la necessaria risposta alle esigenze del creditore, ma non equivale automaticamente all’estinzione della pendenza. Può anzi rivelarsi mero palliativo per entrambe le parti, se non addirittura crudele beffa per il più debole. Proviamo a capire perché.

Cos’è l’asta immobiliare?

Questa rappresenta l’atto del giudice esecutivo finalizzato a congelare il godimento da parte del debitore dei beni immobili di proprietà. La procedura si concretizza con la vendita a chi presenta la migliore offerta.

L’asta può essere con incanto o senza incanto. Nel primo caso gli aspiranti acquirenti si candidano tramite offerta in busta chiusa, il cui ammontare non deve essere inferiore del 10% a quello proposto da chi vende.

L’asta con incanto viene indetta, invece, se quella senza incanto si conclude con un nulla di fatto.

Fissata la data della vendita giudiziaria viene indicata la “finestra temporale” (solitamente tra 90 e 120 giorni) entro cui devono essere inoltrate le offerte d’acquisto.

E se l’asta giudiziaria si rivela un buco nell’acqua?

La rivista Panorama ha recentemente pubblicato un articolo che rileva gli scoraggianti effetti della legge 132/2015, originariamente finalizzata ad accelerare lo svolgimento delle aste ed esemplificare il recupero delle somme dovute alle banche. I dati di settore, infatti, indicherebbero che, a seguito della riforma, il prezzo di vendita di un immobile sarebbe sceso da 55mila a 35mila euro.

Il quadro è stato ulteriormente complicato dalla legge n.119 del 30 giugno 2016 che ha fissato un numero massimo di tentativi di vendita in riferimento ai beni mobiliari: nessun “tetto”, invece per case, appartamenti e palazzi. Per questi ultimi la novità più rilevante è rappresentata dal fatto che il giudice può modificare condizioni di vendita e forme di pubblicità abbassando fino al limite di un quarto il prezzo base e, seguito di tre aste deserte, fino al 50%.