La diffidenza dei cittadini a firmare contratti dalle dimensioni enciclopediche ha un solido fondamento
È tutt’altro che raro, infatti, che al loro interno si annidino, scritte con carattere microscopico e collocate a pie’ di pagina, clausole che determinano un evidente svantaggio e disallineamento tra gli oneri/spese a carico del privato o dell’azienda, e i diritti della controparte (ad es: l’istituto di credito).
Queste clausole si classificano come vessatorie e, per arginarne l’impiego e le ricadute operative, sono intervenuti, rispettivamente, il Testo Unico Bancario ed il Codice del Consumo. Laddove se ne constati la presenza all’interno di un contratto che disciplini l’erogazione di un mutuo o l’apertura di un conto corrente, il documento risulta annullato. Inefficace sotto tutti i punti di vista, quindi anche ai fini dell’attivazione di una procedura di pignoramento.
Definizione di clausole vessatorie
Si tratta di condizioni/elementi contrattuali che sollevano l’istituto di credito da oneri e responsabilità derivanti da fatti non DIRETTAMENTE riconducibili ad esso.
Onde evitare di subire il pignoramento di un bene mobile o immobile a causa di clausole vessatorie, come ha rilevato la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenze C-693 e C-832 del 2019), è fondamentale “prevenire” per evitare di dover “curare”. Dunque, PRIMA di sottoscrivere un contratto è consigliabile sottoporlo ad uno specialista che possa indicare/mettere in rilievo elementi potenzialmente forieri di conseguenze negative per il privato.
La redazione