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Che succede se verso in banca più di 3.000€ in contanti?

Versamenti in contanti?

versamenti_in_contantiDobbiamo distinguere due categorie di correntisti: Gli imprenditori e i privati.

I primi hanno degli obblighi e devono attuare delle "prudenze" che non riguardano i secondi.
È una questione di legge, ma anche di buonsenso.

Mentre la movimentazione del denaro attraverso il circuito bancario è controllabile e rintracciabile, la destinazione del contante eventualmente prelevato non è tracciabile, per la natura stessa del denaro: da sempre vale il vecchio detto latino 'pecunia non olet', (letteralmente 'il denaro non ha odore') che fuor di metafora significa non lascia traccia.

Siccome non è un reato essere ricchi, un singolo privato può prelevare il contante che desidera (salvi i limiti stabiliti dalle singole banche e dalle tipologie dei conti correnti) e spenderlo o distribuirlo come meglio crede.

L'imprenditore invece è tenuto a registrare tutte le movimentazioni che fa, documentandole con precise fatture, ricevute e/o giustificativi. che deve registrare, conservare (per un certo numero di anni), inserire nelle sue dichiarazioni fiscali e riassumere nei suoi bilanci che deve depositare.

È evidente che anche un imprenditore ha necessità di usare del denaro contante: per pagare qualche caffè, per fare delle piccole spese di cancelleria, per tutta una serie di operazioni che la stessa Agenzia delle Entrate prevede e autorizza, lasciando un margine di spese non giustificate.

Ma quando un imprenditore preleva o versa una somma in contanti importante (con il limite che non troppi anni fa è stato abbassato a mille euro per prelievo e a cinquemila per giornata) sa che poi deve tenere memoria (attraverso la documentazione fiscale dell'utilizzo).

Lo stesso imprenditore come persona privata può invece versare e prelevare dal suo conto personale (ben separato da quello aziendale, anche se aperto presso la stessa Banca e la stessa filiale) e utilizzarlo senza necessità di alcun giustificativo.

Se l'Agenzia delle Entrate volesse fare dei controlli a qualsiasi scopo su prelievi o versamenti sui conti personali - anche degli imprenditori - deve essa produrre documentazione che dimostri un uso fraudolento o illecito di questo denaro.

Al contrario se un privato versa del danaro sul conto corrente di un'azienda, l'azienda deve dimostrare che il versamento è dovuto (magari anche semplicemente a titolo di prestito) attraverso le sue scritture contabili. Non ci fosse questa documentazione anche il privato potrebbe avere dei problemi. 

Tener presente che comunque anche il privato può essere chiamato a dimostrare l'origine del suo danaro.

Insomma: dove c'è lavoro deve esserci documentazione precisa e inconfutabile, dove c'è divertimento è lo Stato che deve eventualmente dimostrare le irregolarità (tipo non farsi dare scontrini o ricevute da un esercizio pubblico o da un dentista).
 

Stabiliti questi confini, vediamo quali sono i limiti.


LIMITI IMPRENDITORI.

Per gli imprenditori i limiti di versamento e prelievo sono fissati in mille euro per operazione e in cinquemila per giorno. (con obbligo di giustificazioni nelle scritture contabili).

LIMITI PER I PRIVATI

Prelievi e versamenti
Per i privati invece non ci sono limiti per prelievi e versamenti (salvo su richiesta di dimostrare l'origine del denaro del quale si ha la disponibilità).

Pagamenti
Ci sono però dei limiti nei pagamenti in contanti.
Fino a 2.999,99 euro viene giudicata una cifra modica: il privato che li spende o che li riceve, sempre nei limiti fino a tremila a transazione è nel suo diritto.

Da e sopra i tremila euro è invece tenuto a registrare l'operazione attraverso un Notaio (ma ovviamente consigliamo di procedere con un bonifico bancario, molto meno costoso di un Notaio, quando non totalmente gratuito).

Pagamenti rateali
Se si procede a pagamenti per importi da tremila euro in su si può procedere rateizzando l'importo, ma le norme stabiliscono che queste rate devono essere previste da un accordo commerciale.
In ogni caso la somma delle rate versate in un periodo di sette giorni deve essere inferiore ai tremila euro.

CONSIGLI

contantiStabiliti limiti, usanze e prudenze per imprenditori e per privati non sarebbe preferibile limitare l'uso del contante all'indispensabile? 

Oltre alle transazioni bancarie ci sono carte di credito, carte di debito e carte prepagate di tutti i tipi e per tutti i gusti, a costi spesso irrisori o addirittura gratuiti; senza limiti o con limiti molto elevati.

A parte il fascino del denaro 'fisico' , l'odore dei soldi, il piacere di maneggiarli e mostrarli, i vantaggi dei vari strumenti messi a disposizione da banche, istituti finanziari e organizzazioni varie sono molteplici: vale la pena rinunciarci?

di Redazione

 


 

 

Cosa rischi nel caso del pignoramento di beni mobili?

pignoramento di beni mobili

Pignoramento_Beni_MobiliQuando l’ufficiale giudiziario si materializza sulla porta di casa, certamente non sono in arrivo buone notizie. Il suo arrivo, infatti, coincide con l’avvio del pignoramento di beni mobili, e il conseguente disfacimento materiale (e spesso anche umano e affettivo) del nucleo familiare.

Quali sono i poteri di cui questa figura gode, e quali i limiti oltre i quali non può spingersi? Proviamo a fare il punto.

I beni che possono essere espropriati

L’ufficiale giudiziario ha il potere di pignorare una pluralità di oggetti, fino a coprire l’importo corrispondente all’ammontare del debito maggiorato di un ulteriore 50%.

Detta figura si occupa anche di quantificare il valore da espropriare, e laddove il debitore non concordi con la sua decisione, può effettuare opposizione agli atti entro i seguenti 20 giorni.

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Il pignoramento può riguardare qualunque oggetto concretamente a disposizione del debitore o comunque collocato nella sua abitazione. Qualora in loco si trovino anche beni di proprietà di familiari, figli e/o compagni conviventi, questi ultimi dovranno certificare il possesso tramite apposita documentazione.

Che succede se l’ammontare del debito è contenuto?

Qualora la pendenza da saldare equivalga a poche migliaia di euro, l’ufficiale giudiziario deve procedere in via prioritaria a pignorare i beni che hanno un valore sostanzialmente equivalente.

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Maggiori informazioni https://www.usuraonline.com/notizie/

Quale sorte spetta a contanti, gioielli e beni strumentali?

In linea astratta possono essere espropriate anche somme di denaro, mentre i preziosi sono off limits se hanno un valore puramente affettivo.

Eventuali oggetti necessari allo svolgimento della professione possono essere aggrediti solo in assenza di ulteriori altri beni, e in ogni caso non oltre un quinto del valore totale.

Vuoi verificare l’elenco integrale dei beni che non possono essere pignorati? Clicca qui

…e se il debitore è assente quando arriva l’ufficiale giudiziario?

Se presso il domicilio dell’interessato sono presenti familiari o comunque addetti alla casa o all’impresa che abbiano più di 14 anni e che non siano stati dichiarati incapaci di intendere e di volere, può essere recapitato loro un avviso di ingiunzione destinato al debitore.

In caso contrario, si procede all’affissione di una comunicazione sulla porta dell’immobile, e viene fissata una nuova data per effettuare il pignoramento.

La redazione

 


 
 

Quando il debitore rischia di perdere la casa in cui vive

Quando il debitore rischia di perdere la casa

EsproprioL’esproprio forzoso dell’immobile di residenza può essere un evento molto traumatico per il debitore, in quanto equivale a uno sradicamento violento e irreversibile.

Per evitare d’incappare nel pignoramento, o comunque per tamponarne le conseguenze, è quindi necessaria un’analisi approfondita della disciplina in materia. Qui di seguito esaminiamo i punti salienti fissati dalla legge, e le modifiche intervenute di recente.

Pignoramento immobiliare: quali sono i beni intoccabili?

La risposta a questa domanda è contenuta nell’articolo 76 del D.P.R. 602/1973. Questo afferma che il Fisco non può effettuare l’esproprio forzoso dell’unico immobile che appartiene al debitore. Se il creditore è invece rappresentato da una banca, finanziaria o un privato, il limite non sussiste.

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Che succede se il debitore è in possesso di due case, una delle quali destinata alle vacanze? Entrambe possono essere oggetto di pignoramento.

Peraltro, bisogna tener conto che la definizione di immobile è ampia, e non si riferisce unicamente alle case. Eventuali terreni sono quindi compresi al suo interno.

Garage, box auto e pertinenze, definite dall’articolo 817 del Codice Civile come “cose destinate in modo durevole a servizio o ornamento di un altro oggetto” (cantine, soffitte) non rientrano invece nella definizione, neanche se sono registrate autonomamente nell’apposito catasto degli immobili.

Quali sono i criteri che determinano l’impignorabilità?

I paletti fissati dal D.P.R. 602/1973 sono abbastanza rigidi, in quanto prevedono che non possa essere aggredito l’unico immobile di proprietà a patto che questo corrisponda alla residenza del debitore, sia destinato a uso abitativo, non sia registrato nella categoria di castello (A9), villa (A8) e non possa essere catalogato come casa di lusso.

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Le insidie nascoste nel fondo patrimoniale

Questo scaturisce da un accordo che le coppie sposate siglano davanti al notaio, individuando i beni da utilizzare per soddisfare i bisogni del nucleo familiare. Dunque il fondo patrimoniale è una sorta di tesoretto dedicato a un utilizzo specifico.

Il fondo patrimoniale può comprendere beni immobili, beni mobili registrati, università di mobili, ovvero, in base a quanto sancito dall’articolo 816 del Codice Civile, la totalità di oggetti appartenenti a un soggetto e destinate a un medesimo impiego.

L’inserimento di un immobile nel fondo patrimoniale non esclude l’eventualità di un pignoramento da parte del creditore, in quanto l’esproprio forzoso è ammesso se la pendenza è scaturita dalla necessità di far fronte alle esigenze familiari.

D’altra parte solo la famiglia può determinare quali obbligazioni sono state sottoscritte per soddisfare i propri bisogni.

Nel corso degli anni si sono susseguite svariate pronunce in materia, alcune delle quali hanno riconosciuto le ragioni del Fisco (sentenza n. 21396/2015 della Cassazione Civile, Sezione 5, sentenza n.23054/2016 della Cassazione Civile, Sezione 5, sentenza n. 20799/2016 della Cassazione, Sezione Tributaria) e altre che hanno invece accolto le istanze dei contribuenti (sentenza n.2218 dell’8 aprile 2014 emessa dalla Commissione Tributaria del Lazio).

Cosa è cambiato dal 2017?

L’articolo 8 del Decreto Legge n.50 del 24 aprile 2017 ha introdotto una variazione nell’articolo 76, comma 2 del D.P.R. 602/1973. La parola “bene” è stata infatti sostituita con “beni”.

Ne consegue che, se in precedenza l’esproprio forzoso dell’immobile era possibile solo qualora lo stesso avesse un valore uguale o superiore a 120mila euro, oggi il creditore può procedere se sia la pendenza che il valore catastale di tutti gli immobili del debitore raggiungono separatamente almeno 120mila euro. 

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La redazione