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Più tempo a disposizione per chi vuole rottamare le cartelle esattoriali

Via libera al decreto fiscale per definizione agevolata

Definizione_AgevolataLo scorso 30 novembre la Camera ha dato il via libera al decreto fiscale che estende, per chi ha aderito alla prima tornata della definizione agevolata, il termine ultimo del pagamento delle prime tre rate. Contestualmente è stata riaperta la “finestra temporale” per presentare domanda, non solo da parte di chi era stato inizialmente tagliato fuori, ma anche nel caso di carichi affidati ad Agenzia delle Entrate Riscossione nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 settembre 2017. Ecco in dettaglio tutte le novità.

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Hai saltato una o entrambe le prime due tranche?

Chi era stato ammesso alla rottamazione delle cartelle esattoriali durante la scorsa primavera avrebbe dovuto effettuare un versamento a fine luglio e uno a fine settembre. Tuttavia in molti non sono riusciti a onorare queste scadenze a causa dell’importo da pagare, o per spese impreviste e/o urgenti. La buona notizia è che, a seguito delle modifiche approvate nelle scorse ore, ci sarà tempo fino al 7 dicembre prossimo per mettersi in regola, a patto di saldare contestualmente anche l’eventuale terza rata prevista.

Nel frattempo, il termine ultimo per la quarta è slittato da aprile a luglio 2018, mentre è confermata la scadenza della quinta (settembre 2018).

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Chi può beneficiare della seconda chance?

Hanno tempo fino al 15 maggio 2018 per presentare una nuova richiesta quanti si erano visti respingere l’istanza nei mesi scorsi, come pure gli intestatari di carichi fiscali emessi nel corso del 2017. Le scadenze da tenere d’occhio, in questo caso, sono previste per luglio 2018 (prima o unica rata), settembre, ottobre, novembre e febbraio 2019. 

La redazione

 


 
 

In caso di anatocismo possibile ottenere ricalcolo della somma depositata sul conto

Hai rapporti con le banche? 

AnatocismoVerifica periodicamente il tuo saldo, perché, in caso di interessi illegittimamente addebitati, ti potresti trovare sulla soglia del “rosso”. Fortunatamente però, in tal caso puoi ricorrere in giudizio e ottenere la rettifica della somma depositata. A sancirlo è stata la sentenza n. 28819/17 del 30 novembre scorso emessa dalla Cassazione Civile.

Detta pronuncia ha respinto il ricorso presentato da una banca a seguito del ricalcolo del saldo di un cliente da parte della Corte d’Appello di Lecce.

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Infatti, sebbene in linea generale attivi e passivi relativi ai conti correnti vengano calcolati in chiusura di contratto, il cliente dell’istituto di credito può agire anche in corso d’opera, se ritiene che sussistano delle anomalie.

Un modo, questo, per consentire al correntista di tutelarsi da anomalie come l’anatocismo e le improprie commissioni di massimo scoperto.

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La pronuncia della Cassazione Civile

Ruota attorno al caso del cliente di un istituto di credito a cui la Corte d’Appello di Lecce aveva attribuito un saldo di conto superiore a 100mila euro.

Contestualmente, si è ribadito che il saldo di un debito parzialmente o integralmente illegittimo, in virtù della clausola che lo ha originato, determina il diritto alla ripetizione (ovvero, ad intraprendere un’azione finalizzata un rimborso), facendo quindi partire il computo dei termini relativi alla decennale prescrizione.  

La redazione

 


 

 

Prestiti tra privati: troppo belli per essere veri

Sono in molti in Italia i delusi dalle banche Prestiti_tra_Privati

Quelli che, per intenderci, se avessero bisogno di liquidità, eviterebbero volentieri di rivolgersi agli istituti di credito, a causa di passate esperienze negative, dirette o indirette

Così, la pratica del social lending (prestito tra privati) sembrava avere tutte le carte in regola per decollare, un po’ come era già successo in Gran Bretagna e Stati Uniti. Le cose però sono andate diversamente, e le perplessità che avevamo espresso già mesi fa (trovi l'articolo qui) sono state confermate da un recente studio di AltroConsumo.

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Prestiamoci, social lending…ma non troppo

A finire sotto la lente d’ingrandimento sono state Smartika e Prestiamoci

Piattaforme leader nel settore del social lending nel nostro Paese. La prima domanda da porsi è: questi operatori costituiscono realmente un’alternativa alle banche? La risposta non è particolarmente lusinghiera, considerando, tanto per cominciare, che Smartika fa capo a Intesa San PaoloAgata è invece la società a cui fa riferimento Prestiamoci, ed è nell’elenco speciale degli intermediari finanziari accreditati da Banca d’Italia.

Un altro aspetto fondamentale per confrontare le due vie di accesso al credito è il TAEG, cioè il tasso effettivo a cui va rimborsato l’importo ottenuto. 

Considerando un prestito di 5.000 euro a 48 mesi e uno di 2.000 a 24 mesi, in entrambe i casi i TAEG proposti da Smartika e Prestiamoci sono più costosi. Meno è affidabile il debitore, più il tasso è alto. E la valutazione della sua solvibilità è a discrezione delle due piattaforme.

Piuttosto scarse anche le tutele offerte a prestatori e debitori. Infatti il social lending non è sottoposto alla disciplina del credito al consumo, e quindi non è obbligatorio indicare il TAEG né far visionare il foglio informativo europeo. Inoltre, se fallisce il debitore o la piattaforma, il prestatore non ha particolari garanzie

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Da redazione