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Grazie a Manovrina estesi i termini di mediazione tributaria

Avere problemi con il Fisco talvolta è particolarmente sgradevole. Si sa, tutto ciò che ha a che fare con il denaro può essere fonte di tali e tante preoccupazioni, da togliere il sonno, specie per il timore di lunghi, a volte lunghissimi, tempi di attesa per ottenere un responso. In tale ottica, l’estensione della soglia al di sotto della quale è obbligatoria la mediazione tributaria rappresenta indubbiamente una buona notizia.
La cosiddetta Manovrina, ovvero il Decreto 50 del 2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 aprile, ha stabilito, all’articolo 10, che il suddetto tetto passa da 20mila a 50mila euro. Il cambiamento riguarda gli atti notificati a partire dal 1 gennaio 2018. A fare fede  è la data di ricezione dell’atto e non quella di spedizione. La soglia massima resta fissata a 20mila euro per gli atti impugnabili recapitati entro il 31 dicembre 2017. 
Il reclamo-mediazione riguarda gli atti impositivi prodotti dall’Agenzia delle Entrate e da quella di riscossione. A essere interessati, i provvedimenti inerenti imposte (bollo auto, tassa suri rifiuti), la cui pretesa non supera i 50mila euro, come pure le comunicazioni relative all’iscrizione di fermo amministrativo e l’ipoteca sugli immobili. Il nuovo tetto è valido anche per le sanzioni, per i documenti che certificano il rifiuto a risarcire tributi, e i casi del cosiddetto “silenzio-rifiuto” vigente da tre mesi dalla presentazione della domanda di rimborso. 

Mediazione tributaria 

Soglia_mediazione_tributaria

Avere problemi con il Fisco talvolta è particolarmente sgradevole
Si sa, tutto ciò che ha a che fare con il denaro può essere fonte di tali e tante preoccupazioni, da togliere il sonno, specie per il timore di lunghi, a volte lunghissimi, tempi di attesa per ottenere un responso. 
 
In tale ottica, l’estensione della soglia al di sotto della quale è obbligatoria la mediazione tributaria rappresenta indubbiamente una buona notizia.
 
La cosiddetta Manovrina, ovvero il Decreto 50 del 2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 aprile, ha stabilito, all’articolo 10, che il suddetto tetto passa da 20mila a 50mila euro
 
Il cambiamento riguarda gli atti notificati a partire dal 1 gennaio 2018. A fare fede  è la data di ricezione dell’atto e non quella di spedizione. La soglia massima resta fissata a 20mila euro per gli atti impugnabili recapitati entro il 31 dicembre 2017
 
 

Il reclamo-mediazione

riguarda gli atti impositivi prodotti dall’Agenzia delle Entrate e da quella di riscossione
 
A essere interessati, i provvedimenti inerenti imposte (bollo auto, tassa suri rifiuti), la cui pretesa non supera i 50mila euro, come pure le comunicazioni relative all’iscrizione di fermo amministrativo e l’ipoteca sugli immobili. 
 
Il nuovo tetto è valido anche per le sanzioni, per i documenti che certificano il rifiuto a risarcire tributi, e i casi del cosiddetto “silenzio-rifiutovigente da tre mesi dalla presentazione della domanda di rimborso.
 
La redazione
 


 

 

Fermo amministrativo: come difenderti se non è colpa tua?

Effettuare un acquisto di gruppo richiede una massiccia dose di fede nell’altro… e anche un pizzico di fortuna. D’altronde chi ha detto che non si conoscerà mai al 100% nessuno, a partire da noi stessi, evidentemente sapeva il fatto suo. L’adagio sembra essere, quindi, fidarsi è bene, non fidarsi è meglio.
Le conseguenze della fiducia mal riposta verso chi si ha difronte possono essere particolarmente gravi nel caso in cui a essere cointestato sia un veicolo. Che fare, ad esempio, se si scopre, magari accidentalmente, che questo è sottoposto a fermo amministrativo? 
Tanto per cominciare, è necessario farsi rilasciare l’estratto di ruolo dai creditori. Detto documento consente infatti di avere un quadro chiaro ed esaustivo dell’esposizione finanziaria che ha determinato il fermo. 
Attraverso un’analisi dettagliata delle pendenze esistenti, è possibile determinarne la natura, verificando che si tratti di tributi, contributi o sanzioni amministrative connesse a infrazioni stradali, come pure se questi siano in parte o integralmente prescritti. Se il debito è ancora attivo è preferibile saldare l’importo in una o più soluzioni; nel primo caso il provvedimento viene cancellato subito, altrimenti è necessario versare la prima rata e far pervenire al Pra la liberatoria.
Qualora si optasse per un  saldo “spezzettato” nel tempo, si  potranno ottenere fino a 120 tranche; tuttavia, qualora 8 di queste non vengano pagate, la misura decade. 
 
E se parte del debito è prescritta? 
Se l’interessato ritiene che una quota della pendenza originaria non sia più esigibile, può versare la restante, e per la prima inoltrare agli enti creditori istanza di sgravio. In caso di risposta positiva, il debito risulterà estinto, e si potrà procedere alla cancellazione del fermo amministrativo. Se, invece, la richiesta sarà respinta, si potrà decidere di saldare l’intero ammontare, oppure rivolgersi a un giudice per vedere riconosciute le proprie ragioni. Fino a che non sarà emesso un verdetto, però, il provvedimento resterà iscritto. 
 
Acquisto di auto usate
Se il fermo amministrativo risale a data precedente alla transazione, si mantiene anche a seguito del passaggio di proprietà, e il mezzo, oltre a non poter essere messo in movimento su strada, non potrà essere neanche demolito o radiato dal Pra. 
Invece, qualora l’acquisto sia antecedente all’emissione del provvedimento di blocco, ed esista un documento che dimostri con certezza il momento in cui la transazione si è perfezionata, Equitalia sarà tenuta a cancellare il fermo senza costi ulteriori, entro 10 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione dell’ACI. 
 
Ricorso contro il fermo amministrativo: come fare?
Per rilevare qual è l’autorità competente è necessario determinare la natura del debito: in presenza di tasse e imposte, ad esempio, bisogna far riferimento al giudice tributario. La misura è scaturita da una multa non saldata? È necessario rivolgersi al giudice ordinario. Qualora il fermo amministrativo sia stato determinato dal concorso di pendenze differenti, per ognuna di queste va presentato un ricorso ad hoc. 

Effettuare un acquisto di gruppo richiede una massiccia dose di fede nell’altro… e anche un pizzico di fortuna

Rischi_fermo_amministrativoD’altronde chi ha detto che non si conoscerà mai al 100% nessuno, a partire da noi stessi, evidentemente sapeva il fatto suo. L’adagio sembra essere, quindi, fidarsi è bene, non fidarsi è meglio.
 
Le conseguenze della fiducia mal riposta verso chi si ha difronte possono essere particolarmente gravi nel caso in cui a essere cointestato sia un veicolo
 
Che fare, ad esempio, se si scopre, magari accidentalmente, che questo è sottoposto a fermo amministrativo? 
Tanto per cominciare, è necessario farsi rilasciare l’estratto di ruolo dai creditori. Detto documento consente infatti di avere un quadro chiaro ed esaustivo dell’esposizione finanziaria che ha determinato il fermo
 
Attraverso un’analisi dettagliata delle pendenze esistenti, è possibile determinarne la natura, verificando che si tratti di tributi, contributi o sanzioni amministrative connesse a infrazioni stradali, come pure se questi siano in parte o integralmente prescritti
 
Se il debito è ancora attivo è preferibile saldare l’importo in una o più soluzioni; nel primo caso il provvedimento viene cancellato subito, altrimenti è necessario versare la prima rata e far pervenire al Pra la liberatoria.
Qualora si optasse per un  saldo “spezzettato” nel tempo, si  potranno ottenere fino a 120 tranche; tuttavia, qualora 8 di queste non vengano pagate, la misura decade
 
 

E se parte del debito è prescritta? 

Se l’interessato ritiene che una quota della pendenza originaria non sia più esigibile, può versare la restante, e per la prima inoltrare agli enti creditori istanza di sgravio. In caso di risposta positiva, il debito risulterà estinto, e si potrà procedere alla cancellazione del fermo amministrativo. Se, invece, la richiesta sarà respinta, si potrà decidere di saldare l’intero ammontare, oppure rivolgersi a un giudice per vedere riconosciute le proprie ragioni. Fino a che non sarà emesso un verdetto, però, il provvedimento resterà iscritto. 
 
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Se il fermo amministrativo risale a data precedente alla transazione, si mantiene anche a seguito del passaggio di proprietà, e il mezzo, oltre a non poter essere messo in movimento su strada, non potrà essere neanche demolito o radiato dal Pra
 
Invece, qualora l’acquisto sia antecedente all’emissione del provvedimento di blocco, ed esista un documento che dimostri con certezza il momento in cui la transazione si è perfezionata, Equitalia sarà tenuta a cancellare il fermo senza costi ulteriori, entro 10 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione dell’ACI
 
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Per rilevare qual è l’autorità competente è necessario determinare la natura del debito: in presenza di tasse e imposte, ad esempio, bisogna far riferimento al giudice tributario. La misura è scaturita da una multa non saldata? È necessario rivolgersi al giudice ordinario. Qualora il fermo amministrativo sia stato determinato dal concorso di pendenze differenti, per ognuna di queste va presentato un ricorso ad hoc
 
 
da redazione
 


 
 

Ipoteca nulla se Equitalia non ti avvisa

Hai un debito? 

notifica-equitaliaTi conviene avere buona memoria!
Infatti, l’eventualità che suonino a casa per comunicarti l’iscrizione di un’ipoteca è davvero concreta. Esserne informato o no, dipende però da chi è a esigere il credito. 
Se si tratta di un privato, il provvedimento può piombarti in testa a sorpresa: non aspettarti, insomma, né un atto di precetto né una sentenza. 
L’obbligo di avviso preventivo riguarda infatti esclusivamente l’Agenzia di Riscossione, laddove ci siano delle cartelle esattoriali inevase. 
I doveri di Equitalia (Agenzia delle Entrate Riscossione dal 1 luglio) in materia di comunicazione sono stati chiariti dalla Cassazione attraverso l’ordinanza n. 7597/17 del 27 marzo scorso. 
Questa ha stabilito che l’iscrizione di ipoteca va preceduta da apposita informativa con un anticipo di almeno 30 giorni. La finestra temporale si rende necessaria per consentire al contribuente di mettersi in regola con i pagamenti, per evitare di incorrere nelle conseguenze connesse al provvedimento. 
 
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Cosa si può fare nei 30 giorni concessi?

Nel mese che precede l’iscrizione di ipoteca il debitore può muoversi in vari modi. Ad esempio, saldando l’importo pendente (interamente o solo in parte: il provvedimento scatta infatti superati i 20mila euro), inoltrando richiesta di rateazione o procedendo al contraddittorio preventivo. 
 
Quest’ultima opzione gli consente di anticipare la sua difesa, senza dover ricorrere al giudice. 
Se non è preceduta dall’avviso l’iscrizione ipotecaria decade, in quanto non viene rispettato il diritto di partecipazione al provvedimento (Cass. S.U. sentenza n. 4590 del 2017)
 
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Dopo quanto tempo arriva l’ipoteca?

La sua iscrizione non è un obbligo, ma semplicemente un’opportunità a disposizione dell’Agenzia di Riscossione, che può adottarla quando lo ritiene opportuno, dunque anche a distanza di anni dalla ricezione della cartella, a patto che il credito non sia prescritto. 
Va peraltro ricordato che, sebbene la cartella decada dopo un anno (se non è seguita da un’intimazione di pagamento), ciò incide solo sul perfezionamento del pignoramento, e non sulla mera iscrizione di ipoteca, in quanto quest’ultima rientra nella categoria delle misure cautelari, e non delle esecuzioni forzate. 
 
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Il notaio non cancella l’ipoteca? Hai diritto a essere risarcito
Un’importante, ulteriore, pronuncia in materia è arrivata nelle scorse settimane dalla Corte di Roma
Il provvedimento (n.1673 del 13 marzo 2017) ha riconosciuto un notaio responsabile delle conseguenze subite dal compratore di un immobile gravato da ipoteca giudiziale. 
Così, il professionista è stato condannato in solido con il venditore al rimborso delle spese sostenute in riferimento alla misura cautelare e al pagamento di ulteriori 7.500 euro. 
 
La decisione della Corte di Roma è stata determinata dal fatto che il notaio avrebbe dovuto accertarsi che il bene fosse libero e disponibile, procedendo, ad esempio, a richiedere una visura attraverso i registri immobiliari. Avrebbe quindi dovuto informare il cliente dell’esistenza dell’iscrizione ipotecaria, e contestualmente convincerlo a desistere dall’acquisto. 
 
Non avendo seguito questo iter si è reso inadempiente nei confronti del contratto di prestatore d’opera.
In conclusione, se il professionista illustra in modo chiaro ed esaustivo le conseguenze correlate alla proprietà di un bene gravato da misura cautelare ed esprime parere negativo in merito alla transazione, laddove il cliente decida di procedere comunque, deve redigere apposito atto di esonero da responsabilità. 
 
La redazione