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Più facile partecipare a gare e appalti per chi ha ottenuto la definizione agevolata

Un Durc può cambiare la vita

durc_modulo-imprenditoriNe sanno qualcosa gli imprenditori. Infatti questo documento, finalizzato a certificare la regolarità contributiva e l’osservanza degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti dell’Inps, dell’Inail e della Cassa Edile, è fondamentale per partecipare ad appalti e subappalti di lavori pubblici, come pure per i lavori privati sottoposti al rilascio di concessione edilizia, Dia o attestazioni Soa.

Decreto Legge 50/2017 

Nei giorni scorsi sono state introdotte importanti novità in tal senso, attraverso il Decreto Legge 50/2017 del 24 aprile e la circolare n.80 del 2 maggio emessa dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. 

Così, le aziende che hanno chiesto di beneficiare della definizione agevolata (DL 193/2016) possono ottenere il rilascio del Durc prima di aver saldato, in parte o integralmente, il debito.

È l’articolo 54 del succitato decreto a sancire che, esibendo la domanda di rottamazione, qualora siano rispettati anche i requisiti di regolarità indicati nell’articolo 3 del Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2015, è possibile avere il Documento Unico di Regolarità Contributiva. La manifestazione della volontà del debitore di avvalersi della sanatoria viene quindi ritenuta discriminante.

Il cambiamento è sostanziale, se si pensa che, in precedenza, un documento dell’Ispettorato del lavoro subordinava l’emissione del Durc al versamento della prima rata dell’importo determinato attraverso rottamazione. 

Tuttavia, il Decreto 50/2017 precisa che, a oggi, in caso di mancato o tardivo saldo di una delle tranche previste dalla definizione agevolata, decadranno i Documenti di Regolarità Contributiva rilasciati a partire dal 24 aprile. 

da redazione 

 

 


 


 

Sei in causa con il Fisco? Verifica se ti conviene “darci un taglio”

Agli italiani, ma ancor di più all’Agenzia di Riscossione, piace rottamare! 

Sanatoria_liti_fiscali

Così, dopo la definizione agevolata delle cartelle esattoriali è il turno delle liti fiscali. 

Il Decreto sulla manovrina finanziaria correttiva dei conti pubblici (n. 50 del 24 aprile 2017) ha infatti introdotto la possibilità di chiedere, entro il 30 settembre, il congelamento dei contenziosi aperti e la cancellazione di sanzioni e interessi di mora.

L’articolo 11 del provvedimento riconosce la possibilità di sanare le liti fiscali pendenti in qualunque grado - Cassazione compresa – e per cui al 31 dicembre 2016 si sia già perfezionata la costituzione in giudizio; i contribuenti verseranno la cifra contestata al netto delle succitate voci. Chi aderisce si vedrà così addebitare solo il tributo maggiorato dagli eventuali interessi di ritardata iscrizione a ruolo, calcolati entro i 60 giorni successivi alla notifica dell’accertamento.

Cosa succede dopo aver inoltrato richiesta di rottamazione?

Il processo sarà sospeso fino al 10 ottobre prossimo, a patto che il cittadino versi per intero l’importo dovuto – se inferiore a 2.000 euro – entro il 30 settembre. 

Se la cifra è maggiore, potrà invece “spezzettarla” in tre rate: per la prima la scadenza resta la stessa, mentre per le altre due avrà tempo rispettivamente fino al 30 novembre 2017 e il 30 giugno 2018. 

In ogni caso il 40% del totale andrà liquidato con la prima tranche e l’80% con la seconda.

Ai fini del calcolo del debito residuo da saldare è necessario decurtare le cifre già versate, nonché quelle relative alla rottamazione delle cartelle. Se gli importi precedentemente sborsati sono superiori al dovuto, non ci sarà rimborso.

Per ottenere la sospensione del processo fino al 31 dicembre 2018 gli interessati dovranno esibire copia della domanda di adesione e dell’avvenuto primo pagamento entro il 10 ottobre.

E se la lite fiscale riguarda solo interessi di mora o sanzioni?

sentenza-tribunaleLe opzioni sono due: se gli importi non sono “connessi ai tributi”, la sanatoria consentirà di pagare solo il 40% del totale. Se invece sono a questi collegati, non ci sarà nulla da saldare.

A chi conviene la sanatoria?

La procedura appena illustrata chiarisce un punto: c’è una netta distinzione tra chi magari ha visto riconoscere le proprie ragioni dal Giudice Tributario nei gradi di giudizio precedenti e chi, invece, ha poche chance di vincere la causa. 

Per i primi aderire alla rottamazione rischia di non rivelarsi particolarmente conveniente in quanto, sulla carta, potrebbero veder alleggerire se non addirittura cancellare la propria pendenza. I secondi, al contrario, potrebbero andare incontro a un risparmio quasi certo. 

Se vuoi conoscere la tua situazione in Equitalia clicca qui »

da Redazione



Come non farti trovare impreparato dalla definizione agevolata

Definizione_Agevolata_UOLnon farti trovare impreparato dalla definizione agevolata!

Scaduti i termini per l’adesione alla rottamazione delle cartelle esattoriali, è tempo, per i contribuenti di tirare le somme e fare il punto su quelli che saranno gli step successivi della procedura

Cosa bisogna pagare e  come? Quali cifre vengono stornate?

La rottamazione riguarda gli importi dovuti al Fisco nel periodo compreso tra il 2010 e il 2016.

Questi potranno essere saldati al netto di sanzioni e interessi di mora e, nel caso di multe stradali, di questi ultimi e delle maggiorazioni contemplate dalla legge. 

Le opzioni di pagamento sono molteplici: il debito potrà essere estinto in un’unica soluzione o “spezzettato” in rate fino a un massimo di 5, versando il 70% del totale entro il 2017 e la restante parte l’anno successivo

La prima scadenza è per tutti a luglio prossimo.

Il contribuente potrà scegliere uno dei seguenti metodi di pagamento:

-        domiciliazione bancaria

-        portale Equitalia o app Equiclick

-        sportelli dell’Agenzia di Riscossione

-        bancomat delle banche aderenti al servizio CBILL

-        Internet banking

-        Poste

-        Tramite circuito SISAL o Lottomatica

-        Piattaforma PagoPa

-        Tabaccai aderenti al circuito ITB

-        Sportello degli istituti di credito

La comunicazione di Equitalia

Entro il 15 giugno l’Agenzia di Riscossione scriverà a chi ha aderito alla definizione agevolata per rendere noto quali debiti saranno interessati dal provvedimento, nonché il totale da pagare e le relative scadenze. 

È necessario precisare però cosa succede nel caso in cui non vengano saldate alcune rate.

Se si salta la prima, è possibile riprendere il piano di dilazione attivo in data antecedente al 31 dicembre 2016. 

Diversa è la situazione se non si versa una delle tranche successive: in tal caso infatti il piano precedente è automaticamente revocato.

“Attenzione agli interessi da pagare”

Come già evidenziato, la sensazione di molti addetti ai lavori è che la definizione agevolata non sarà tale per i contribuenti.

Il Fisco ha sollecitato i cittadini a sottoscrivere il provvedimento illudendoli di risparmiare sui tassi. In realtà, li ha re-introdotti anche se in misura attenuata”. Così Federcontribuenti, che ha evidenziato come le rate successive alla prima saranno gravate da interessi del 4,5% annuo, calcolati a partire dal 1 agosto prossimo.

L’avvertenza per tutti è di verificare, prima di iniziare a pagare, che la somma di partenza sia esatta, in quanto ci sono già stati casi in cui, sulla cartella esattoriale, le sanzioni sono state indicate con la lettera I e non con la S; ciò ha fatto lievitare il debito anche del 30%

È capitato peraltro spesso che, nel computo dell’importo finale da versare, l’Agenzia di Riscossione abbia incluso crediti già estinti o annullati. In tutti questi casi, per tutelarsi, è necessario inoltrare richiesta di rettifica agli Enti coinvolti entro il 15 giugno. 

da redazione