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Rottamazione cartelle: previsto abbattimento debito tra 25 e 43%

Abbattimento_debitoDefinizione agevolata 

Quando si tratta di imposte, il problema non è che i cittadini non vogliono pagare, quanto piuttosto che spesso sono materialmente impossibilitati a farlo. 

In tal senso si può dire che la definizione agevolata ha innescato una sorta di (positivo) effetto valanga. 

A oggi sono stati più di 600mila i contribuenti che hanno chiesto di beneficiarne, e per consentire a tutti gli interessati di poter accedere, sono stati spostati al 21 aprile i termini di presentazione delle domande.

Si stima che, alla chiusura di questa “finestra” temporale a usufruire della rottamazione saranno circa 1 milione di individui per un incasso totale di circa 4 miliardi di euro.

Definizione agevolata: quali debiti interessa?

La rottamazione riguarda le cartelle risalenti al periodo compreso tra 2000 e 2016; le cifre decurtate sono quelle relative a interessi di mora e sanzioni. 

Il risparmio per l’utente è compreso tra il 25 e il 43%: tendenzialmente, più è datato il debito, più dovrebbe ridursi per effetto della definizione agevolata. 

A decidere in quante rate viene frammentato l’importo da pagare è Equitalia: la prima deve comunque essere versata entro il 2017 e coprire il 70% del totale; la restante parte va saldata entro il 2018.

E se non sai “leggere” la cartella esattoriale?

Mentre la definizione agevolata è entrata nel vivo, è stato lanciato il servizio EquiPro, destinato agli intermediari abilitati a occuparsi dei debiti per conto dei contribuenti. 

I professionisti possono ora accedere a un’area riservata del sito del Gruppo Equitalia e svolgere una serie di operazioni tra cui il pagamento di cartelle e avvisi, e la richiesta di rateizzazione o sospensione di importi per un massimo di 60mila euro.

Scopri di più: Arriva EquiPro, il ponte tra contribuenti ed Equitalia

Rateizzare un debito non ti preclude la contestazione

Il fatto di aver chiesto di beneficiare della rottamazione di una o più cartelle esattoriali non ti impedisce di impugnarle in giudizio

In tal senso si è espressa la Cassazione con l’ordinanza n.3347 di quest’anno. La pronuncia ha riguardato un contribuente che aveva impugnato un debito di circa 100mila euro scaturito dal mancato pagamento di interessi e sanzioni relativi a Irap e Iva.

Scopri di piùRateizzazione cartelle esattoriali non impedisce contestazione

La redazione



Equitalia sbaglia? Deve pagare spese e danni

Equitalia_deve_rimborsareEquitalia deve rimborsare il danno patrimoniale

Se l’Agenzia di Riscossione emette cartelle esattoriali nonostante il Giudice Tributario abbia dichiarato decaduta la pretesa impositiva, deve rimborsare i danni e coprire le spese processuali. A stabilirlo, l’ordinanza n.7437/2017 prodotta dalla Cassazione (Terza Sezione Civile).

All’origine di tutto, la richiesta del cittadino di ottenere per Comune ed Equitalia una condanna solidale al rimborso del danno patrimoniale (correlato alle spese di giudizio), e di quello non patrimoniale (liquidazione equitativa) originati dall’emissione di ruoli annullati dal Giudice di Pace.

La vicenda dell’automobilista parmigiano

Un caso analogo è stato reso noto nei giorni scorsi. Equitalia è stata chiamata a risarcire un uomo che aveva ricevuto una multa destinata a un altro. Il cittadino si era infatti visto recapitare una raccomandata relativa a un’infrazione stradale compiuta dopo la vendita del veicolo.

L’automobilista si era rivolto dapprima al Giudice di Pace di Carpi, che aveva accolto le sue ragioni, annullando il debito e compensando le spese del giudizio. Era seguito l’appello al Tribunale di Modena con cui si chiedeva che Equitalia rispondesse per intero delle spese processuali di primo grado; la sentenza, in questo caso, è andata anche oltre, in quanto ha addebitato contestualmente all’Agenzia di Riscossione anche le spese d’appello per un totale di 3.000 euro.

La redazione

 

 


 


 

Rateizzazione cartelle esattoriali non impedisce contestazione

Dilazione di un debito verso Equitalia 

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Hai chiesto la dilazione di un debito verso Equitalia? Questa decisione non ti preclude la possibilità di opporsi in giudizio alla pretesa

A sancirlo è stata la Cassazione con ordinanza n.3347 del 2017: all’origine della pronuncia il caso del contribuente che aveva impugnato davanti al giudice tributario una cartella di circa 100mila euro

Questa era stata originata dal mancato pagamento di interessi e sanzioni relativi al tardivo saldo di Irap e Iva.

I collegamenti causali vanno ravvisati con cautela

L’ Agenzia di Riscossione si era opposta sostenendo che il cittadino aveva accolto la pretesa creditoria, avendo chiesto la rateizzazione. 

Dal canto suo la Cassazione ha precisato che non si può ravvisare un nesso tra “puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, dell’obbligo a pagare un tributo, e rifiuto di contestare l’an debeatur (‘se sia dovuto’, espressione latina che indica la questione dell’esistenza del diritto di cui si chiede tutela, ndr)”.

Detta considerazione non esclude comunque che il contribuente possa decidere di non contestare la pretesa del fisco, ma in tale ottica devono presentarsi alcuni indispensabili requisiti

-       la controversia deve essersi costituita in termini chiari;

-       la rinuncia deve essere esplicitamente espressa.

Eredità: che succede in caso di rateizzazione pregressa?

Se ci accetta l’eredità - anche con beneficio d’inventario – bisogna far fronte a crediti e debiti esistenti. Se il defunto aveva chiesto e ottenuto un piano di dilazione, i successori, a loro volta, possono fare domanda per vedersi riconoscere il medesimo provvedimento

Ci sono comunque alcune voci di pagamento che non si trasmettono: parliamo di importi addebitati a titolo amministrativo o penale, nonché multe stradali e sanzioni, per i quali è previsto lo sgravio.

Dunque, l’erede che inoltra domanda di dilazione, può defalcare da ciascuna cartella la relativa quota di sanzione. 

La redazione