Speravi che usufruendo del provvedimento di rottamazione recentemente introdotto avresti risparmiato, ma poi hai realizzato che non ti sarebbe convenuto? Niente paura, puoi rinunciare, e per farlo è sufficiente inoltrare apposita comunicazione all’Agenzia di Riscossione entro il 31 marzo. A precisarlo è stato lo stesso Ente nell’ambito dell’incontro, avvenuto nei giorni scorsi, con l’ODCEC (Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma).
Il tavolo tecnico è nato dall’esigenza di chiarire quale sia l’iter di attuazione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali introdotta dal Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017. Equitalia ha colto l’occasione per fugare i dubbi dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e di altri organismi in merito alle varie questioni attuative.
Rinunciare alla definizione agevolata: come fare?
Durante l’incontro si è evidenziato che il testo di legge non specifica se la presentazione della domanda e il versamento della prima rata manifestino l’inequivocabile volontà di aderire al provvedimento. Che succede, quindi, se l’utente cambia idea dopo aver ricevuto la risposta di Equitalia? È possibile bloccare tutto e tornare a pagare l’importo inizialmente previsto con tempistiche maggiormente dilatate?
L’Agenzia di Riscossione ha risposto specificando che il termine ultimo entro cui il contribuente può rifiutare il piano di definizione agevolata è il 31 marzo 2017. Contestualmente però, Equitalia ha chiarito che il medesimo effetto si ottiene “semplicemente” non pagando la prima rata: in tal modo, infatti, torna operativa la dilazione di cui aveva precedentemente usufruito.
E se volessi presentare più domande di rottamazione?
È possibile inoltrare – sempre entro il 31 marzo – molteplici richieste di definizione agevolata, relative a singole cartelle e/o ruoli, come pure far riferimento a uno o più ambiti territoriali. L’unico requisito necessario è far riferimento a uno degli ambiti a cui si è iscritti anagraficamente.