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E se con la definizione agevolata delle cartelle “la spesa non vale l’impresa”?

Estinguere le pendenze con Equitalia risparmiando soldi e preoccupazioni? 

Meglio non lasciarsi sedurre da sirene  (fin troppo) accessibili. Parliamo della definizione agevolata, inserita nel D.L. n. 193/2016, che contempla la possibilità di saldare i debiti con il Fisco al netto di sanzioni e interessi di mora. La misura, a cui è possibile aderire presentando relativa domanda entro il 31 marzo, ha già riscosso un considerevole successo. Basti pensare che, in soli due mesi, sono pervenute più di 100mila domande.

Nei giorni scorsi a lanciare il monito/allarme indirizzato ai contribuenti è stato Rocco Guerriero, Presidente di CesConsumatori. Il suggerimento per i cittadini? Sottoscrivere la definizione agevolata solo dopo aver valutato attentamente costi e benefici previsti.

“Rottamare”: quando permette davvero di risparmiare?

Aderire alla misura prevista dal D.L. n. 193/2016 rappresenta una scelta azzeccata in caso di debiti di modesta entità, o per chi ha già perso in  giudizio. A fare da contraltare al consistente taglio dell’importo da pagare c’è infatti l’obbligo di estinguere la pendenza entro un anno e due mesi, sborsando il 70% del totale entro novembre 2017.

Peraltro, chi ha giudizi pendenti in corso, dovrà rinunciare a qualunque, ulteriore, azione.  Gli aspetti più delicati, però, sono probabilmente quelli legati alla perentorietà con cui è necessario onorare le scadenze. Paghi anche solo con un giorno di ritardo una qualunque rata? Decadi immediatamente dalla rottamazione.

“Prevenire … è meglio che curare”

Insomma, meglio attivarsi per evitare sgradite sorprese. Rocco Guerriero consiglia di rivolgersi a un esperto per un calcolo tempestivo e accurato della somma che verrebbe abbattuta, e solo successivamente, se il risultato è stato interessante, inoltrare domanda di definizione agevolata. Infatti, l’elaborazione del prospetto da parte di Equitalia è già vincolante.

«La definizione agevolata? Favorirà solo i grandi evasori»

Non ci gira intorno, Fabio Di Stasio, direttore di Artigianfidi, e anzi evidenzia le abissali differenze che intercorrono tra Italia e Germania sul tema evasione fiscale. I tedeschi, infatti, hanno varato una legge che colpisce i “pesci grossi”. Per tutta risposta, invece, nel nostro Paese, ci si concentra su provvedimenti quali la rottamazione, il cui primo bersaglio sono i piccoli contribuenti. 

Pirati della strada: tutti gli strumenti che hai a disposizione per difenderti

Tampona l’auto e scappa

Omissione_soccorso_stradale Sempre più spesso si verificano casi di omissione di soccorso, che talvolta sfociano in episodi di omicidio stradale

Fortunatamente, però, le vittime hanno due strumenti di tutela: la denuncia penale e la richiesta di risarcimento al Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

La denuncia per omissione di soccorso

Subisci un incidente e il conducente del veicolo responsabile si allontana senza prima accertarsi delle tue condizioni? Il reato da contestare è l’omissione di soccorso, che si aggrava trasformandosi in fuga qualora tu fossi in uno stato di necessità determinato dai danni fisici.

Nel caso in cui tu disponga di qualche elemento utile a individuare nome e cognome del conducente, procederai a una denuncia contro persona da identificare, se invece non hai alcuna informazione al riguardo, inoltrerai una denuncia contro ignoti.

Ad ogni modo, la richiesta di risarcimento non è legata né condizionata a questa procedura.

Come ottenere il rimborso dei danni?

Se hai preso il numero di targa del conducente del veicolo coinvolto nell’incidente, è sufficiente chiedere al PRA il rilascio di un certificato contenente il suo nome, cognome e polizza Rc Auto. Sarà la tua compagnia assicurativa a risarcirti.

In caso di mancata identificazione del pirata della strada, interviene il Fondi di Garanzia Vittime della Strada, che sceglie un’assicurazione di zona, investendola dell’incarico di esaminare la tua auto, quantificare i danni e l’attendibilità dei fatti riportati. Al termine di questo iter riceverai il rimborso per i danni subiti.

Il primo e più importante requisito richiesto è la prova di esser stati oggettivamente impossibilitati a identificare l’altra auto (a causa dell’entità dell’impatto, o del trauma psicologico subito). Contestualmente, bisogna documentare i danni subiti, sia quelli fisici (che saranno risarciti per intero) che quelli riportati dal veicolo (che comportano una trattenuta di 500 euro a titolo di franchigia). 

È inoltre necessario dare prova dell’avvenuto incidente mediante tracce ambientali o tramite dichiarazioni testimoniali.

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da redazione



 

Se l’anatocismo cambia vestito ma non pelle…

I cittadini non possono star tranquilli. Mai

Infatti, mentre Equitalia ha deciso di “congelare” l’invio delle cartelle esattoriali fino al 6 gennaio prossimo, le banche “lavorano” alacremente. Migliaia di persone stanno ricevendo una lettera con cui si informa che, a partire dal 1 ottobre, è cambiato il metodo di calcolo degli interessi. Insomma, si ripropone il tema dell’anatocismo.

 Cosa cambia

La nuova norma è finalizzata a mettere fuori legge – in assoluto – la pratica di capitalizzazione degli interessi – laddove, in precedenza era possibile ricorrervi, a patto che la periodicità fosse la medesima per attivi e passivi.

Ma cosa significa capitalizzare gli interessi passivi? In parole povere, si tratta di trasformarli in capitale, con annesso addebito in conto corrente, così da utilizzarli per il computo di nuove passività. Di conseguenza, su interessi maturano ulteriori interessi.

Confartigianato Vicenza ha deciso di allertare i cittadini in quanto la nuova normativa indica il 1 marzo come termine ultimo per il pagamento degli interessi passivi maturati al 31 dicembre precedente. Insomma, sembrerebbe che l’anatocismo cambi veste, passando da trimestrale ad annuale, mantenendo inalterata la sostanza.

 Una scelta “pericolosa”

Il fatto che i clienti degli istituti di credito siano chiamati a decidere se avvalersi di addebito immediato in conto corrente o pagamento per cassa implica il rischio – ineludibile – di incappare nell’anatocismo. Chi opta per la prima procedura, infatti, autorizza l’equiparazione degli interessi esigibili alla sorte capitale; chi, invece, sceglie la seconda, potrebbe vedersi addebitati interessi di mora.  A fare il punto è Luigino Bari, delegato al Credito nella Giunta di Confartigianato Vicenza.