Tutto pronto per rendere operativa la rottamazione delle cartelle introdotta da un recente decreto del Governo. Da oggi infatti Equitalia ha reso disponibile il modulo finalizzato a beneficiare della definizione agevolata (domanda DA1 scaricabile al link modello ufficiale domanda definizione agevolata Equitalia 2016). Questo può essere ritirato anche presso gli sportelli dell’Agenzia di Riscossione e inoltrato via email (corredato di carta di identità) o consegnato a mano entro il 23 gennaio prossimo.
Richiedere di usufruire della rottamazione implica la dichiarazione esplicita, da parte del contribuente, della rinuncia a portare avanti eventuali procedimenti pendenti nell’ambito di commissioni tributarie.
Possono beneficiare del provvedimento tutti quelli che hanno ricevuto cartelle esattoriali, sia provenienti da Equitalia che da altri concessionari, come quelli siciliani. Lo sconto si applica anche ai contributi previdenziali e assistenziali e all’ Iva, con eccezione di quella che si riferisce all’importazione; per quanto riguarda le multe, la riduzione si riferisce ai soli interessi.
Le multe provenienti dall’Unione Europea o dalla Corte dei Conti sono escluse dalla rottamazione, come pure le sanzioni pecuniarie scaturite da sentenze penali di condanna.
Sul modulo DA1 i cittadini devono specificare per quale cartella intendono richiedere la definizione agevolata, nonché in che modo preferiscono saldare il debito (se in un’unica tranche o “spalmando” la somma in un massimo di quattro rate). A questo punto, entro il 24 aprile il concessionario della riscossione deve comunicare all’interessato quanto è l’importo da pagare, l’ammontare di ciascuna rata, e corredare il tutto con i relativi bollettini).
E se il contribuente non paga anche solo una rata? Pare che verrà applicato il “pugno duro”, in quanto, a questo punto, la rottamazione decade e si applicano sanzioni e interessi originari.
I cittadini che avevano invece già iniziato a saldare il debito, a seguito dell’adesione alla definizione agevolata verranno ridursi l’importo complessivo; tuttavia, sanzioni e interessi già versati non possono essere recuperati.
Concludiamo con una buona notizia: al momento della presentazione della richiesta di adesione alla rottamazione vengono congelati i termini di prescrizione e decadenza, e anche quelli relativi alle azioni esecutive del Fisco, come ganasce fiscali o pignoramento
Tutto pronto per rendere operativa la rottamazione delle cartelle introdotta da un recente decreto del Governo. Da oggi infatti Equitalia ha reso disponibile il modulo finalizzato a beneficiare della definizione agevolata (domanda DA1 scaricabile al link modello ufficiale domanda definizione agevolata Equitalia 2016). Questo può essere ritirato anche presso gli sportelli dell’Agenzia di Riscossione e inoltrato via email (corredato di carta di identità) o consegnato a mano entro il 23 gennaio prossimo.
Richiedere di usufruire della rottamazione implica la dichiarazione esplicita, da parte del contribuente, della rinuncia a portare avanti eventuali procedimenti pendenti nell’ambito di commissioni tributarie.
Possono beneficiare del provvedimento tutti quelli che hanno ricevuto cartelle esattoriali, sia provenienti da Equitalia che da altri concessionari, come quelli siciliani. Lo sconto si applica anche ai contributi previdenziali e assistenziali e all’ Iva, con eccezione di quella che si riferisce all’importazione; per quanto riguarda le multe, la riduzione si riferisce ai soli interessi.
Le multe provenienti dall’Unione Europea o dalla Corte dei Conti sono escluse dalla rottamazione, come pure le sanzioni pecuniarie scaturite da sentenze penali di condanna.
Sul modulo DA1 i cittadini devono specificare per quale cartella intendono richiedere la definizione agevolata, nonché in che modo preferiscono saldare il debito (se in un’unica tranche o “spalmando” la somma in un massimo di quattro rate). A questo punto, entro il 24 aprile il concessionario della riscossione deve comunicare all’interessato quanto è l’importo da pagare, l’ammontare di ciascuna rata, e corredare il tutto con i relativi bollettini).
E se il contribuente non paga anche solo una rata? Pare che verrà applicato il “pugno duro”, in quanto, a questo punto, la rottamazione decade e si applicano sanzioni e interessi originari.
I cittadini che avevano invece già iniziato a saldare il debito, a seguito dell’adesione alla definizione agevolata verranno ridursi l’importo complessivo; tuttavia, sanzioni e interessi già versati non possono essere recuperati.
Concludiamo con una buona notizia: al momento della presentazione della richiesta di adesione alla rottamazione vengono congelati i termini di prescrizione e decadenza, e anche quelli relativi alle azioni esecutive del Fisco, come ganasce fiscali o pignoramento