Si sa, quando su un bene cala la mannaia della vendita all’asta o del pignoramento può essere compromessa la sussistenza stessa. E il dramma si amplifica se il provvedimento piomba totalmente inatteso, e imprevisto.
Che succede, infatti se il contribuente non è stato preventivamente informato di quanto sta per succedere, e soprattutto: come può accadere? In genere, le opzioni sono due: la notifica è stata registrata come correttamente avvenuta anche se non è stata perfezionata, oppure la comunicazione è stata recapitata a qualcuno per conto dell’interessato o consegnata alla Casa Comunale.
A ricordare come ci si può muovere in casi del genere è stata, nelle scorse settimane, la Cassazione, con ordinanza n. 2066. Tanto per cominciare, bisogna controllare se la notifica è avvenuta in modo, diciamo così, non ortodosso, se invece non è stata perfezionata o se, pur essendosi svolta a norma di legge, è stato il diretto interessato a non occuparsene. A consentire di “tracciare” l’andamento delle cose è l’estratto di ruolo.
D’altra parte, l’atto di pignoramento deve riportare la motivazione che ha determinato la morosità. Dopo aver confrontato i due documenti, si può presentare l’istanza di accesso agli atti, così da verificare se sulla ricevuta della raccomandata è contenuta o meno la propria firma, se a ricevere l’incartamento è stato un parente convivente o se è avvenuto il deposito presso la Casa Comunale.
Qualora si riscontrino delle anomalie, si può impugnare la cartella della cui esistenza si è appreso attraverso l’estratto di ruolo
Si sa, quando su un bene cala la mannaia della vendita all’asta o del pignoramento può essere compromessa la sussistenza stessa
E il dramma si amplifica se il provvedimento piomba totalmente inatteso, e imprevisto.
Che succede, infatti se il contribuente non è stato preventivamente informato di quanto sta per succedere, e soprattutto: come può accadere? In genere, le opzioni sono due: la notifica è stata registrata come correttamente avvenuta anche se non è stata perfezionata, oppure la comunicazione è stata recapitata a qualcuno per conto dell’interessato o consegnata alla Casa Comunale.
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L’altra faccia della rottamazione delle cartelle potrebbe essere il pignoramento della casa
A ricordare come ci si può muovere in casi del genere è stata, nelle scorse settimane, la Cassazione, con ordinanza n. 2066. Tanto per cominciare, bisogna controllare se la notifica è avvenuta in modo, diciamo così, non ortodosso, se invece non è stata perfezionata o se, pur essendosi svolta a norma di legge, è stato il diretto interessato a non occuparsene. A consentire di “tracciare” l’andamento delle cose è l’estratto di ruolo.
D’altra parte, l’atto di pignoramento deve riportare la motivazione che ha determinato la morosità. Dopo aver confrontato i due documenti, si può presentare l’istanza di accesso agli atti, così da verificare se sulla ricevuta della raccomandata è contenuta o meno la propria firma, se a ricevere l’incartamento è stato un parente convivente o se è avvenuto il deposito presso la Casa Comunale.