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Marche: storica decisione della CTR. Contribuenti/Equitalia 2 a 0
01.09.2016 11:56Una sentenza destinata a costituire un fondamentale precedente in materia, quella emessa dalla Commissione Tributaria Regionale, che ha annullato un debito di 150mila euro dovuti all’Agenzia di Riscossione. L’appello presentato da Equitalia, a seguito della pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli (anch’essa favorevole al contribuente) è stato dichiarato inammissibile, in quanto depositato oltre i termini di tempo previsti per legge.
La decisione della CTP aveva trovato fondamento nel fatto che la cartella esattoriale recante l’importo del credito dell’Agenzia di Riscossione fosse stato firmato da un dipendente che non aveva la qualifica per procedere alla ricezione dell’atto.
<span style="font-size:14.0pt; font-family:" arial","sans-serif";times="" new="" roman";="" "="">Non ha nascosto la sua soddisfazione Sergio Ciccioli (legale rappresentante della ditta Si.Ce.). Peraltro, la CTR di Ancona ha condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento dei 2.500 euro di spese processuali.
Che succede se non sei a casa quando arriva un avviso di pagamento?
Quando ha diritto Equitalia a ricorrere alla “procedura semplificata”?
Che succede se non sei a casa quando arriva un avviso di pagamento?
31.08.2016 15:14Se arriva il postino con la cartella Equitalia e a casa non c’è nessuno, è necessario rispettare una procedura relativa alla cosiddetta irreperibilità momentanea (disciplinata dal Codice di Procedura Civile) affinchè l’atto possa considerarsi correttamente notificato. In caso contrario, Equitalia non ha il diritto di effettuare azioni esecutive come il pignoramento. A sancirlo una sentenza emessa nei giorni scorsi (CTR Roma, n. 4148/16).
In caso di irreperibilità relativa (o momentanea) il messo notificatore deve seguire il seguente iter, per garantire che il debitore riceva la comunicazione a lui indirizzata. La cartella deve essere consegnata presso un ufficio del Comune di residenza, e contestualmente nella cassetta della posta del contribuente deve essere recapitato un avviso (in busta chiusa e sigillato) che informi della mancata ricezione.
Ultimo, ma non da ultimo, il debitore deve essere informato a mezzo CAN (comunicazione di avvenuta notifica, raccomandata a/r) che ha tempo 30 giorni per recuperare l’originale della cartella presso la Casa Comunale. Al 31esimo giorno scatta la compiuta giacenza, e quindi la comunicazione si considera ricevuta anche se non materialmente ritirata.
Qualora la CAN non venga inviata, risulti persa o non rechi la firma del destinatario, la notifica si ritiene non perfezionata. Anzi, l’intero iter risulta nullo.
Se arriva il postino con la cartella Equitalia e non ci sei, è necessario rispettare una procedura relativa alla cosiddetta irreperibilità momentanea (disciplinata dal Codice di Procedura Civile) affinchè l’atto possa considerarsi correttamente notificato. In caso contrario, Equitalia non ha il diritto di effettuare azioni esecutive come il pignoramento. A sancirlo una sentenza emessa nei giorni scorsi (CTR Roma, n. 4148/16).
In caso di irreperibilità relativa (o momentanea) il messo notificatore deve seguire il seguente iter, per garantire che il debitore riceva la comunicazione a lui indirizzata. La cartella deve essere consegnata presso un ufficio del Comune di residenza, e contestualmente nella cassetta della posta del contribuente deve essere recapitato un avviso (in busta chiusa e sigillato) che informi della mancata ricezione.
Ultimo, ma non da ultimo, il debitore deve essere informato a mezzo CAN (comunicazione di avvenuta notifica, raccomandata a/r) che ha tempo 30 giorni per recuperare l’originale della cartella presso la Casa Comunale. Al 31esimo giorno scatta la compiuta giacenza, e quindi la comunicazione si considera ricevuta anche se non materialmente ritirata.
Qualora la CAN non venga inviata, risulti persa o non rechi la firma del destinatario, la notifica si ritiene non perfezionata. Anzi, l’intero iter risulta nullo.
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