C’era una volta una multa
L’avevi trovata ad aspettarti “abbracciata” al tergicristalli della macchina dopo una turbolenta (e alcolica) serata tra amici. A dispetto della scarsa lucidità e del bisogno impellente di lanciarti sul letto, non solo l’avevi vista subita, ma l’avevi anche portata in casa ripromettendoti di leggerla con calma a sbornia archiviata.
Invece, per te inspiegabilmente, l’hai rivista solo dopo ANNI, quando, giocoforza, hai dovuto fare le grandi pulizie causa trasloco imminente. E sin da subito un dubbio angosciante ti ha agguantato la gola.
“Non ho pagato, e nel frattempo sono passati tre anni. Cosa rischio? Mi possono portare via la macchina?”
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La risposta è no, in quanto il fermo amministrativo è ammesso SOLO dopo che Agenzia delle Entrate Riscossione abbia inviato (tramite raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata) una comunicazione inerente l’obbligo di estinguere il debito ENTRO 30 GIORNI per scongiurare il divieto a circolare. In assenza di preavviso, il provvedimento può essere contestato dall’automobilista ed essere cancellato (vizio di forma).
Il fermo amministrativo può essere impugnato anche se le relative cartelle sono già state oggetto di prescrizione. Le imposte dovute allo Stato si cancellano automaticamente dopo 10 anni, quelle che scaturiscono dal credito di un ente locale, invece, dopo 5 anni.
Oppure, l’opposizione alle ganasce fiscali può essere giustificata evidenziando che il blocco dell’auto pregiudicherebbe lo svolgimento della propria professione, essendo strumentale a quest’ultima.
Questo provvedimento viene congelato anche effettuando la richiesta – poi accolta – di rateizzazione del debito. Dopo aver pagato la prima tranche prevista, l’automobilista fornisce prova cartacea al creditore, e questo emetterà una quietanza che dovrà essere inoltrata al Pubblico Registro Automobilistico per ottenere il congelamento del fermo.
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