Commissione di Istruttoria Veloce
E’ il nuovo abuso che le banche applicano in caso di sconfinamento in assenza o in presenza di fido sul conto corrente.
Come funziona: L’art. 6-bis del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011) ha inserito nel Testo Unico Bancario l’art. 117-bis, che, dichiarando nulle tutte le commissioni diverse da quelle descritte nell’articolo stesso, introduce due nuove ed esclusive commissioni: una sulle linee di credito ed una sugli sconfinamenti.
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In particolare, a seguito dell’entrata in vigore della disciplina introdotta dal 1° luglio 2012, in caso di sconfinamento gli unici oneri ad essere applicati sono un tasso di interesse debitore ed una Commissione di Istruttoria Veloce, detta anche CIV.
La banca, per permettere all'utente di sconfinare, svolge una serie di attività interne, dette "di istruttoria” che vengono compensate appunto con l’addebito della CIV.
Ci sono comunque casi di esenzione dalla CIV, per i quali la commissione non è dovuta
- quando il consumatore sconfina per un totale inferiore o pari a 500 €, per un massimo di 7 giorni.
- quando lo sconfinamento si è creato per effettuare un pagamento a favore della banca
- quando lo sconfinamento non c’è stato perché la banca non lo ha autorizzato.
La Civ è un ulteriore abuso importantissimo anche ai fini del calcolo per l'usura. E’ quindi importante verificare attentamente le condizioni applicate sul proprio conto corrente controllando il foglio informativo di riferimento.
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Da redazione