Con decisione del 28 marzo 2014 n. 1875 il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario ha preso posizione sul tema della rilevanza degli interessi moratori ai fini del calcolo dell’usura.
In particolare, a fronte della rimessione effettuata dal Collegio ABF di Roma, il Collegio di Coordinamento ha analizzato la questione relativa alla possibile estensione, agli interessi moratori, della specifica disciplina sanzionatoria prevista, agli effetti civili, dall’art. 1815, 2° comma c.c., ai sensi del quale se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
Tale norma si coordina con la previsione dell’art. 644 c.p., che rinvia alla legge come fonte del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. La legge speciale 108/96 prevede che detto limite venga stabilito nel tasso effettivo globale medio comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, aumentato della metà originariamente e di 1/4 e 4 punti percentuali attualmente.
Riprendendo il ragionamento svolto dal Collegio di Coordinamento, si evidenzia come nemmeno la legge speciale fissa un tasso usuraio, ma istituisce un procedimento per determinare di volta in volta con scadenza trimestrale quale sia il tasso usuraio in relazione a tipologie predefinite di operazioni di credito ed all’andamento del mercato.
È indubbio quindi che divengano rilevanti le basi di calcolo che conducono ad individuare di volta in volta detta misura, dovendosi ritenere che la nozione di tassi usurari come tassi che superano i tassi soglia è persino impropria, perché in realtà si tratta di confrontare l’insieme di voci predefinite che attengono al costo del credito convenuto tra le parti con l’insieme delle stesse voci di costo medio rilevate trimestralmente.
Ed in tal senso, l’esclusione dalle segnalazioni e successive rilevazioni degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardo nei pagamenti è stata ribadita in data 25 marzo 2011 dal D.M. del MEF relativo ai tassi soglia trimestrali.
Secondo il Collegio di Coordinamento, quindi, ai fini del quesito sollevato non rileva la diversità ontologica tra interessi corrispettivi ed interessi moratori, né argomenti esegetici tratti da testi normativi come l’espressione “ a qualsiasi titolo”, ma il solo fatto che questi ultimi non sono rilevati nel corso del procedimento che identifica i tassi soglia e quindi non fanno parte dell’insieme delle voci di costo del credito che confluiscono nella identificazione dei tassi soglia