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Notizie

Usura e interessi moratori: l’orientamento del Collegio di Coordinamento ABF

Con decisione del 28 marzo 2014 n. 1875 il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario ha preso posizione sul tema della rilevanza degli interessi moratori ai fini del calcolo dell’usura.
 
In particolare, a fronte della rimessione effettuata dal Collegio ABF di Roma, il Collegio di Coordinamento ha analizzato la questione relativa alla possibile estensione, agli interessi moratori, della specifica disciplina sanzionatoria prevista, agli effetti civili, dall’art. 1815, 2° comma c.c., ai sensi del quale se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
 
Tale norma si coordina con la previsione dell’art. 644 c.p., che rinvia alla legge come fonte del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. La legge speciale 108/96 prevede che detto limite venga stabilito nel tasso effettivo globale medio comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, aumentato della metà originariamente e di 1/4 e 4 punti percentuali attualmente.
 
Riprendendo il ragionamento svolto dal Collegio di Coordinamento, si evidenzia come nemmeno la legge speciale fissa un tasso usuraio, ma istituisce un procedimento per determinare di volta in volta con scadenza trimestrale quale sia il tasso usuraio in relazione a tipologie predefinite di operazioni di credito ed all’andamento del mercato.
 
È indubbio quindi che divengano rilevanti le basi di calcolo che conducono ad individuare di volta in volta detta misura, dovendosi ritenere che la nozione di tassi usurari come tassi che superano i tassi soglia è persino impropria, perché in realtà si tratta di confrontare l’insieme di voci predefinite che attengono al costo del credito convenuto tra le parti con l’insieme delle stesse voci di costo medio rilevate trimestralmente.
 
Ed in tal senso, l’esclusione dalle segnalazioni e successive rilevazioni degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardo nei pagamenti è stata ribadita in data 25 marzo 2011 dal D.M. del MEF relativo ai tassi soglia trimestrali.
 
Secondo il Collegio di Coordinamento, quindi, ai fini del quesito sollevato non rileva la diversità ontologica tra interessi corrispettivi ed interessi moratori, né argomenti esegetici tratti da testi normativi come l’espressione “ a qualsiasi titolo”, ma il solo fatto che questi ultimi non sono rilevati nel corso del procedimento che identifica i tassi soglia e quindi non fanno parte dell’insieme delle voci di costo del credito che confluiscono nella identificazione dei tassi soglia

Il tasso di interesse usurario tiene conto di tutte le commissioni, remunerazioni e spese

Corte d'Appello di Cagliari, Sez. di Sassari, 31 marzo 2014
Con sentenza del 31 marzo 2014 (Pres. Mazzaroppi, est. Maria Teresa Spanu), la Corte di Appello di Cagliari ha fornito alcuni importanti principi in materia di usura, riassunti dalle massime di seguito riportate.
Usura – Carico economico da considerare come rilevante – Art. 1, comma 4, legge n. 108/1996 – Oneri effettivamente sopportati – Onnicomprensività.
Usura – Commissione di massimo scoperto – Rientra nel carico rilevante – Anche per il tempo anteriore all’emanazione della legge n. 2/2009, che ha carattere solo confermativo della disciplina vigente.
Stabilendo che per determinare il «tasso di interesse usurario, si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito», l’art. 1 comma 4 legge n. 108/1996 intende chiaramente ricomprendere nel calcolo del TEG qualsiasi onere effettivamente sopportato dal cliente quale costo economico.
La portata della legge n. 2/2009 si risolve nella mera conferma della «disciplina vigente» e cioè nel richiamo dell’art. 644 c.p. e non delle circolari della Banca d’Italia, che sono pacificamente sprovviste di portata normativa. Il tenore dell’art. 2-bis di detta legge, in particolare, ha mera valenza chiarificatrice di un dato che era già contenuto nella legge sull’usura, quale quello della determinazione del costo del denaro con riferimento a tutte le remunerazioni caricate, commissione di massimo scoperto compresa.
 
Fonte: Prof. Avv. Aldo Angelo Dolmetta

Protesta a Palermo davanti al tribunale

Usura bancaria, disoccupazione, malagiustizia: questo il filo conduttore che ha unito l’Associazione Antiusura Bancaria Aiutiamoci, il Movimento dei Forconi e tanti cittadini che in mattinata hanno deciso di inscenare una protesta davanti al Tribunale. Un momento drammatico per centinaia di migliaia di famiglie italiane colpite dalla crisi, la perdita del posto di lavoro e il conseguente indebitamento con l’esposizione del bene più caro, la casa, a garanzia di un debito che spesso non si riuscirà a onorare. La fredda sintesi che porta dritti ai pignoramenti e alle aste immobiliari.
 
“Una giustizia amministrata e non somministrata che non consenta espropri immobiliari se non eccezionalmente - afferma Ciro Gianforte, presidente dell’Associazione Antiusura Bancaria Aiutiamoci - regole chiare e applicazioni delle leggi vigenti a tutela dei debitori in difficoltà. La legge prevede che prima di sette rate non pagate non può esservi la revoca di un mutuo e nei fatti spesso accade che per contratto sia sufficiente il ritardo di una rata per mettere in atto la revoca del prestito e il conseguente iter burocratico che terminerà con la messa all’asta dell’immobile. Aste - prosegue Gianforte - dove spesso un acquirente fittizio senza alcuna capacità economica, “in barba” alle leggi antiriciclaggio, di tracciabilità del denaro e capacità reddituale diventa aggiudicatario del bene. L’Associazione si propone di seguire moralmente e burocraticamente ricorrendo anche al patrocinio gratuito i debitori in difficoltà”.
 
“Un debito di trentaduemilioni delle vecchie lire contratto nel Novanta per il quale oggi mi è stata chiesta la restituzione della somma di seimilioniquattrocentomila euro”, è la paradossale testimonianza di Giuseppe Catalano imprenditore edile presente alla manifestazione.  "Globalizzazione sfavorevole ai popoli e indebitamento contratto a causa dell’euro, moneta forte che sfavorisce l’esportazione dei prodotti nazionali - afferma Ignazio Adragna, rappresentante dei Forconi - il blocco delle procedure immobiliari esecutive usando come modello lo “scudo fiscale” potrebbe essere il metodo per sanare una situazione che coinvolge ogni giorno nuove famiglie”.
 
Tra i manifestanti anche Rossella Accardo, conosciuta a tanti per la sua triste ed enigmatica vicenda: a circa sette anni dalla misteriosa scomparsa dell’ex marito Antonio Maiorana e del figlio Stefano, ancora nessuna risposta dallo Stato per dare una svolta a questo giallo palermitano: ”Domani sarebbe stato il compleanno di Stefano e per la seconda volta l’indagine è stata archiviata, a proposito di “giustizia” sapere che le telecamere di video sorveglianza fossero oscurate il giorno della scomparsa dei miei cari nel tratto stradale che loro avrebbero dovuto percorrere mi lascia sgomenta e trovo tutto questo una strana coincidenza che una archiviazione accantonerebbe per sempre”.
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