I sospesi con Agenzia Entrate Riscossione NON sono come le malattie infettive
Non sono, cioè, trasmissibili. Gli eredi di un soggetto che doveva dei soldi ad Agenzia delle Entrate Riscossione non sono tenuti a pagare l’importo pendente. A stabilirlo è stata nei giorni scorsi la Sezione V della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n.25315 del 24 agosto 2022).
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All’origine della pronuncia, la vicenda degli eredi di una contribuente che aveva impugnato una cartella di pagamento sostenendo di aver già versato la somma dovuta. In sede di appello le ragioni della donna erano state rigettate, e questa era stata chiamata a versare un terzo di quanto inizialmente preteso dal Fisco. La successiva morte le aveva impedito di ottemperare all’obbligo, e la “palla” era passata agli eredi.
La V Sezione della Corte di Cassazione ha così giustificato la sua decisione: le sanzioni tributarie hanno carattere strettamente personale, e quindi si estinguono con la morte del soggetto titolare. Sono invece trasmissibili quelle civili, che hanno natura aggiuntiva rispetto alle obbligazioni a cui sono connesse.
La redazione