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Notizie

Il conto è in rosso? Ecco quali tutele hai nei confronti del creditore

Il pignoramento è uno degli effetti più immediati (e gravi) del debito

Il provvedimento investe non solo i beni materiali, mobili e immobili, ma anche i conti correnti. Ciò può congelare letteralmente la vita del debitore e della sua famiglia, soprattutto se l’insolvenza è stata determinata da una pregressa situazione di difficoltà economica.

Una casistica particolarmente delicata è quella inerente il pignoramento di un conto corrente in rosso. Quali sono i poteri  del creditore? Esiste una qualche forma di tutela del debitore? Proviamo a fare il punto.

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Cosa significa avere il conto corrente (e magari anche il fido) in rosso?

Lo stato di passività può essere determinato da due cause: non c’è più denaro sul conto, o il correntista ha usato il fido oltre i limiti stabiliti. Quest’ultimo si fonda su un contratto attraverso il quale l’istituto di credito concede al cliente di utilizzare una certa somma in assenza di liquidità sul suo IBAN.

Tale servizio viene erogato a fronte di un costo, ma comunque disporre del fido entro i limiti fissati non comporta l’applicazione di una mora. Detta voce di costo si aggiunge invece in caso di sconfinamento. Un esempio pratico? Il correntista è tenuto a rimborsare alla banca anche gli interessi se gli era stata concessa una disponibilità di 3mila euro e lui ne ha usati 4mila.

Che succede in caso di pignoramento di conto con fido in rosso?

La Corte di Cassazione si è pronunciata in merito attraverso la sentenza n.6393 del 9 dicembre 2014. Gli Ermellini hanno specificato che l’esproprio forzoso può avvenire solo se il conto corrente è in attivo.

Se il pignoramento scatta quando il saldo è passivo, non possono essere aggredite eventuali somme accreditate successivamente per ridurre o estinguere lo scoperto.

L’esproprio forzoso risulta quindi congelato in caso di versamenti di mero carattere ripristinatorio.

Come evitare il pignoramento del conto in modo legale? Guarda il video

La redazione



 


Multa: se firma illeggibile può essere annullata

Grafia incomprensibile?

Multa_annullata

Nell’immaginario collettivo i principali colpevoli del “reato” sono i medici. Tuttavia, l’esperienza quotidiana dimostra che perfino categorie professionali insospettabili subiscono l’indiscreto fascino della scrittura criptica, che nulla – o quasi –ha da invidiare ai geroglifici egizi. E per quanto possa risultare difficile da credere, le conseguenze, talvolta, si rivelano positive per i cittadini.

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Multa annullata per un motociclista

In Trentino Alto Adige un 50enne motociclista si è visto annullare una multa di circa 2.000 euro in quanto le firme apposte dagli agenti di polizia locale risultavano pressoché incomprensibili.

L’uomo, alla guida di un ciclomotore, era stato fermato il 12 aprile 2017 e, a seguito di controllo, emergeva che la sua patente era stata precedentemente sospesa. Ciò aveva determinato non solo la suddetta multa ma anche un ulteriore verbale di fermo amministrativo.

I difensori del motociclista avevano presentato ricorso evidenziando tre differenti scenari che avrebbero potuto inficiare la validità della sanzione pecuniaria. Quello accolto dal giudice di pace riguardava l’illeggibilità delle firme degli agenti di polizia locale, sostanzialmente equiparate a degli scarabocchi. Essendo i nomi indicati incomprensibili, identificare gli accertatori si era rivelato impossibile: di fatto il verbale sarebbe potuto essere redatto da chiunque.

Contestualmente, i difensori dell’uomo avevano rilevato che il suo nome era stato riportato in modo sbagliato, senza contare che il citato comma 0016 dell’articolo 218 del Codice della Strada non esiste.

Il giudice Antonio Orpello ha definito fondato il motivo inerente l’illeggibilità della sottoscrizione, ma ha comunque chiesto al motociclista di compensare le spese di giudizio. Non era infatti in discussione la natura e l’origine della sanzione, dunque non sarebbe stato logico avallare una chiara violazione del Codice della Strada per questioni puramente formali.

Quali vizi possono annullare una multa?

Non tutte le imperfezioni contenute nel verbale di accertamento della sanzione determinano l’inefficacia dello stesso. Tuttavia, una nutrita schiera di “errori tecnici” comporta detto effetto: ad esempio, è fondamentale indicare luogo e punto esatto in cui si è verificata l’infrazione, e la relativa data.

Inoltre, se la strada in cui si sono verificati i fatti è particolarmente lunga, bisogna riportare anche il numero civico; tale dettaglio è in grado di fare la differenza, se “l’arteria” congiunge due comuni.

Altrettanto decisive sono le informazioni riguardanti l’importo della multa e le relative modalità di pagamento. L’assenza di uno solo di questi elementi può determinare l’annullamento dell’atto di accertamento.

È possibile inoltrare ricorso anche quando dalla verifica della foto che testimonia l’infrazione emerge che il veicolo coinvolto non era di proprietà della persona menzionata nel verbale. 

La redazione

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Cartelle esattoriali: possibile rateizzare fino a 120mila euro senza ISEE

I contribuenti che hanno conti in sospeso con AER potranno saldarli grazie al Decreto Aiuti

Rateizzazione-cartelle-Decreto-AiutiIl provvedimento del Governo, infatti, sembra voler tenere fede al suo nome, avendo previsto, tra le altre cose, importanti modifiche in materia di rateizzazione delle cartelle esattoriali. Nello specifico, risulta snellita la procedura di richiesta, ed innalzato sia l’importo massimo che il numero di rate previste.

Rateizzazione delle cartelle esattoriali: i riferimenti normativi

La misura è stata introdotta dall’articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica n.620 del 1973, ed è a disposizione dei contribuenti in condizioni di difficoltà economiche.

Finora l’importo massimo rateizzabile senza dover presentare il proprio Indicatore di Situazione Economica Equivalente (Isee) era di 60mila.

Cosa è cambiato in materia di debiti con il Decreto Aiuti?

La soglia è stata raddoppiata: i contribuenti oggi possono usufruire della rateizzazione fino a 120mila euro semplicemente compilando online la richiesta (sezione Rateizza Adesso, dopo aver effettuato il login sul sito di Agenzia delle Entrate). L’invio deve avvenire tramite Posta Elettronica Certificata agli indirizzi preposti.

Se il debito è superiore a 120mila euro, invece, il form da inviare via PEC deve essere integrato dal proprio Indicatore di Situazione Economica Equivalente che certifichi la condizione di difficoltà economica.

In caso di responso favorevole da Agenzia delle Entrate Riscossione, è possibile beneficiare di un piano di rateizzazione che può articolarsi in un massimo di 72 rate spalmate su 6 anni, scegliendo se pagare ogni mese lo stesso importo, o variarlo.

La redazione 

 



 


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