Qual è il punto d’incontro tra i diritti del creditore e del debitore?
A dire la parola (si spera) definitiva è stata la Cassazione a sezioni unite, nei giorni scorsi, con la sentenza 26252. Finora gli unici paletti fissati erano quelli individuati dalla legge ordinaria.
Gli Ermellini hanno stabilito che i principi di carattere civilistico, sono applicabili anche in sede penale, in caso di pignoramento.
Quando il creditore può aggredire il conto corrente del debitore?
Il pignoramento delle somme presenti sull’IBAN, o percepite a titolo di stipendio/salario, come ribadito dalla Corte di Cassazione NON può avvenire integralmente. Il creditore, infatti, può rivalersi SOLO SE il conto corrente ha un saldo attivo SUPERIORE a tre volte l’ammontare dell’assegno sociale, annualmente ricalcolato ed attualmente pari a 468 euro.
Perciò l’esproprio è possibile solo se sul conto corrente è presente una somma superiore a 1404,30 euro. E se non è sufficiente questo primo pignoramento per soddisfare la pretesa del creditore? Si può procedere ANCHE successivamente ma cambiano i limiti da rispettare: stipendio e salario, infatti, potranno essere intaccati solo per un massimo del 20% del loro ammontare.