Sorpresa non è necessariamente sinonimo di felicità
A volte, infatti, un evento inaspettato è più simile a un fulmine a ciel sereno. Soprattutto se in ballo ci sono dei soldi.
Quante volte un contribuente ha subito materialmente le conseguenze di un debito non saldato, ma di cui non era stato messo al corrente prima? Altri, mentre magari erano in cerca di un modo per risolvere la situazione, si sono visti piombare in testa macigni quali il pignoramento o l’ipoteca.
Tali provvedimenti, spesso, hanno il potere di congelare – se non addirittura spazzare via – la quotidianità di intere famiglie. Una recente sentenza della Cassazione (n.12237 del 9 maggio 2019), però, ha ribadito un principio fondamentale: l’iscrizione di ipoteca da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione deve essere preceduta da apposita comunicazione. Inoltre, è necessario che al contribuente siano concessi almeno ulteriori 30 giorni per inoltrare contestazione o pagare. Se questo iter non viene seguito, il provvedimento decade, in quanto viola i dettami degli articoli 41,47 e 48 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.
La pronuncia è scaturita dal caso di un contribuente che ha subito un’iscrizione ipotecaria sui beni immobili per il mancato pagamento di sanzioni amministrative. La motivazione? La mancata osservanza del Codice della Strada.
Il debitore ha successivamente contestato il provvedimento in quanto non era stato preceduto dalla notifica degli atti di accertamento. Il Tribunale gli ha dato ragione, ma AER si è rivolta alla Cassazione e gli Ermellini hanno accolto, nuovamente, le istanze del contribuente.
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