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Notizie

Chi può usufruire della definizione agevolata?

Si scrive Decreto Legge n.119/2018 si legge Pace Fiscale

Rottamazione-terQuesto provvedimento contiene una serie di misure, alcune già adottate in passato, altre che rappresentano una “new entry”, finalizzate a cancellare i debiti con Agenzia delle Entrate Riscossione. In questo articolo esaminiamo in dettaglio la rottamazione ter, meglio nota come definizione agevolata.

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Chi può beneficiarne?

La misura riguarda le cartelle esattoriali emesse tra il 2000 e il 31 dicembre 2017 e riferite al bollo auto, al superbollo ed alle sanzioni amministrative scaturite da violazioni al Codice della Strada. I vantaggi sostanziali sono due: lo sconto di sanzioni e interessi di mora, e il taglio del tasso, che scende allo 0,3% a fronte dell’iniziale 4,5%. Il debito potrà essere estinto in un massimo di 18 rate in 5 anni, e la prima scade il 31 luglio 2019; è necessario mettersi in regola entro il 30 novembre 2023.

Possono aderire alla rottamazione ter anche i contribuenti che avevano sottoscritto le precedenti tornate di definizione agevolata ma poi non erano riusciti a saldare le rate scadute entro il 7 dicembre scorso. Per loro il pagamento del debito viene “spalmato” in 10 tranche.

La domanda di adesione deve essere presentata sul modulo DA-2018 contenuto nel sito di Agenzia delle Entrate Riscossione. Il termine ultimo è il 30 aprile 2019; il contribuente deve indicare su quante rate intende spalmare il pagamento e, contestualmente, rinunciare ai giudizi pendenti che riguardano le cartelle da rottamare.

Entro il 30 giugno AER comunicherà qual è la cifra residua da pagare e le scadenze relative a ciascuna rata.

Non possono beneficiare del provvedimento i contribuenti destinatari di cartelle scaturite da debiti inerenti:

  • risorse dell’Unione Europea e recuperi degli aiuti di Stato definiti illegittimi dalla stessa Comunità;
  • condanne pronunciate dalla Corte dei Conti;
  • multe e sanzioni pecuniarie connesse a sentenze penali di condanna;
  • sanzioni che non originano da violazioni tributarie o da comportamenti illeciti riguardanti obblighi contributivi e premi dovuti agli enti previdenziali.
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Cartelle esattoriali: la rottamazione ter tra luci e ombre

Pace fiscale? Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare…

Rottamazione-terNonostante Agenzia delle Entrate Riscossione abbia annunciato con grande clamore, mesi fa, la terza tornata di rottamazione delle cartelle esattoriali, procedono a tappe forzate i pignoramenti su conti correnti, stipendi e pensioni. Quindi, se da una parte si offre ai contribuenti la possibilità (teorica) di estinguere le proprie pendenze, dall’altra il Fisco ha deciso di “fare cassa” in tempi rapidi.

A pensar male si fa peccato, ma quasi mai si sbaglia, diceva qualcuno. Così è lecito pensare che questa “corsa al pignoramento” scaturisca dalla volontà di costringere il maggior numero di contribuenti ad aderire alla pace fiscale.

Eppure in molti avevano espresso l’auspicio che gli espropri forzosi venissero “congelati” almeno fino alla scadenza relativa alla presentazione delle richieste di adesione alla pace fiscale. Il termine ultimo è il 30 aprile 2019.

Pace fiscale: chi può beneficiarne?

Il provvedimento riguarda le cartelle emesse dal Fisco tra il 2000 e il 2017, comporta il blocco del pignoramento, anche presso terzi, e comprende il saldo e stralcio. Quest’ultimo è destinato esclusivamente ai contribuenti che versano in una situazione di difficoltà economica e consente di estinguere il debito pagando solo una quota dell’importo originario.

Possono usufruirne solo le persone fisiche, nel caso in cui abbiano omesso versamenti riguardanti l’autoliquidazione scaturita dalle dichiarazioni annuali. Il provvedimento riguarda anche i contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alla gestione separata dell’INPS.

I contribuenti otterranno una riduzione dell’importo da pagare proporzionale all’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) certificato. Le quote previste sono:

  • 16% della somma originaria (ISEE fino a 8.500 euro)
  • 20% con ISEE compreso tra 8.500 e 12.500 euro
  • 35% con ISEE da 12.500 a 20.000 euro

Il saldo e stralcio interessa anche quelli che possiedono i succitati requisiti economici, avevano aderito alla rottamazione bis ma erano decaduti al 7 dicembre 2018 non avendo rispettato le tempistiche previste per il pagamento delle rate.

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Come calcolare se sei vittima di illeciti bancari

Di cosa parliamo quando parliamo di anatocismo?

Anatocismo-bancarioDetta pratica costituisce la generazione di interessi a partire da interessi capitalizzati, vale a dire scaduti e sommati al capitale. Così, se si riceve un prestito al tasso del 5% per un importo di 200 euro e questo non viene rimborsato alla data di scadenza, dall’anno seguente il calcolo si effettua su 210 euro.

L’anatocismo è regolamentato dall’articolo 1283 del Codice Civile secondo cui, in assenza di usi contrari, gli interessi scaduti producono interessi solo a partire dal momento in cui avviene la domanda giudiziaria.

Due pronunce emesse dalla Cassazione nel 1999 hanno sancito che gli usi in questione sono quelli normativi, cioè i dettami di legge, e non gli usi negoziali. Nel 2014 è stata la volta della Legge di Stabilità che, modificando il Testo Unico Bancario, ha introdotto il divieto esplicito di anatocismo.

Nel 2016 è però sopraggiunto il Decreto Salva Banche, il quale ha riammesso la pratica, preparando peraltro il terreno allo sconfinamento nell’usura. Oggi l’anatocismo è ammesso solo se esplicitamente contemplato nel contratto firmato dal cliente. La somma tra tassi d’interesse e tassi di mora non può oltrepassare il tetto fissato per legge, detto soglia anti-usura. Dal 2011 tale valore si calcola incrementando di un quarto il Tasso Effettivo Globale Medio e sommando ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il valore soglia e quest’ultimo non può superare otto punti percentuali. E’ la Banca d’Italia che stabilisce trimestralmente l’ammontare del TEGM.

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