I diritti del creditore vengono riconosciuti attraverso apposito vincolo giuridico che interviene sulle proprietà del debitore
Tale strumento prende il nome di ipoteca, che costituisce diritto reale di garanzia, ma non preclude al proprietario l’impiego e la disponibilità del bene.
Quali sono le “fonti” da cui scaturisce l’ipoteca?
Tale vincolo giuridico può derivare da un contratto stipulato tra creditore e debitore (volontaria), da una norma che riconosce specifica tutela ad alcuni crediti (legale) o dall’intervento del giudice (giudiziale).
Le ipoteche vengono trascritte in pubblici registri immobiliari tenuti presso la Conservatoria. Per procedere sono necessari tre documenti: la copia autentica del titolo esecutivo, le visure catastali aggiornate, e la lettera di conferimento di incarico.
Su uno stesso immobile possono sussistere più ipoteche, il grado di priorità di ciascuna è determinato dall’ordine di iscrizione.
Come si procede alla cancellazione dell’ipoteca?
L’iter scaturisce da una domanda di parte, cui però si deve accompagnare una di queste condizioni:
- l’obbligazione originaria viene meno;
- il bene ipotecato è sottoposto a esecuzione forzata
- il creditore inoltra rinuncia scritta ed esplicita
Estinzione ipoteca
Questa procedura si differenzia dalla cancellazione: infatti non sempre l’estinzione si accompagna alla rimozione dal registro della Conservatoria.
L’estinzione può essere determinata da uno dei seguenti eventi:
- l’ipoteca non è stata rinnovata entro il termine previsto dall’articolo 2847 del Codice Civile
- il creditore ha rinunciato al diritto reale
- l’obbligazione si è estinta