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Notizie

Cartelle esattoriali: chi paga in caso di prescrizione?

L’esistenza di un credito determina una duplicità di conseguenze

Crediti_prescrittiDal lato del contribuente/debitore, in caso di insolvenza l’eventualità più che concreta è di essere contattato da Agenzia delle Entrate Riscossione, concessionaria delegata dallo Stato per il recupero della somma. Ci si vede così notificare un avviso di ruolo inerente la cartella di pagamento.

Quali sono invece i compiti che deve assolvere AER? La materia è disciplinata da alcuni articoli del Codice Civile; primario diritto dell’Agenzia è incassare in fase preliminare il credito pendente. A questo fanno da contraltare una serie di obblighi, scaturiti dal mandato di rappresentanza proveniente dallo Stato o dagli enti pubblici cui spetta la somma.

Agenzia delle Entrate Riscossione ha il dovere di porre in essere tutte le misure di legge che consentono di finalizzare l’incasso, comprese le cosiddette azioni esecutive. Contestualmente questa deve tutelare il credito esistente utilizzando la diligenza del “buon padre di famiglia”: ciò significa, in sostanza, che va scongiurato il rischio della prescrizione.

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Chi paga se il credito “scade”?

Una recente sentenza della Cassazione Civile – Sezione Lavoro (n.27218 del 26 ottobre) ha stabilito che, se la somma si prescrive, è compito del concessionario di riscossione rimborsare al creditore il danno economico subito.

All’origine della pronuncia, il ricorso del creditore alla Corte di Appello di Roma che aveva richiesto, in caso di comprovate anomalie e comportamenti inefficienti di Equitalia, il risarcimento della somma pendente.

Il giudice aveva rigettato l’istanza, sostenendo che fosse il creditore a doversi preoccupare dell’interruzione dei termini della prescrizione.

Questo si è rivolto alla Corte di Cassazione, che gli ha dato ragione, richiamandosi all’articolo 1710 del Codice Civile. È stato quindi riconosciuto in capo al soggetto riscossore il compito di scongiurare il rischio della “scadenza”.

Dunque, se il giudice non riscontra elementi di “colpa ricorrente” (art. 1710 Codice Civile) da parte dell’ente mandante, l’agente di riscossione è tenuto a risarcirgli integralmente la somma.

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Amministra formalmente una società e si ritrova con cartelle da due milioni di euro

C’è vita dopo il carcere?

Cartella_esattorialeLa risposta è tutt’altro che scontata, perché durante il periodo di detenzione possono stagliarsi all’orizzonte ulteriori questioni. Magari si tratta di problematiche di natura diversa, ciononostante il castello di pensieri e angosce da portare sulle spalle cresce considerevolmente, fino a diventare insostenibile. Una vicenda accaduta nei giorni scorsi a Scafati (Salerno) si inserisce in tale filone; un detenuto 40enne si è visto infatti recapitare alcune cartelle e un’intimazione di pagamento per 1 milione e mezzo di euro. E sembrerebbe che il totale a suo carico sia addirittura il doppio…

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Il credito del Fisco è “stellare”? Non affrontare da solo la tua battaglia

L’uomo, che sperava di intraprendere una nuova vita dopo il carcere, anche in considerazione della gravidanza della compagna, si è rivolto allo STAC (Sportello Tutela Aziende e Cittadini – Scafati). Il responsabile dell’organizzazione ha reso nota la vicenda ai media, spiegando che i debiti sarebbero stati contratti dallo zio dell’interessato. Il congiunto, infatti, sarebbe stato l’effettivo gestore della società di cui il nipote era, tecnicamente, amministratore.

Presumibilmente lo STAC procederà attraverso le vie legali, confidando nel fatto che i dieci anni di prescrizione non siano stati “congelati” dai cosiddetti atti interruttivi. In tal senso giocherebbero un ruolo importante anche i ripetuti cambi di residenza nel corso del tempo.

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Atti interruttivi: cosa sono?

Vengono definite tali le comunicazioni che illustrano con completezza le informazioni relative a un credito e che sono finalizzate a ottenere un pagamento.

Dunque, il primo requisito che deve presentare un atto per configurarsi come interruttivo è l’indicazione di numero e data di notifica della (o delle) cartella originaria. A questi elementi deve aggiungersi l’intimazione di pagamento.

Ultimo, ma non da ultimo, le modalità di consegna dell’atto. È ammesso il recapito tramite messo comunale, incaricato di stilare la relata di notifica, o tramite raccomandata a.r.

La redazione 

 


 

 

Dichiarazione integrativa, stralcio cartelle e voluntary disclosure. Le novità in arrivo

Il Decreto Fiscale è tornato ai blocchi di partenza

Sotto la lente d’ingrandimento è finito l’articolo 9, incentrato sulla dichiarazione integrativa, che nei giorni scorsi è stato rimaneggiato in maniera significativa. Il tema ha visto contrapporsi aspramente Lega e Cinque Stelle. La precedente versione del testo definiva non perseguibili i reati tributari connessi alle dichiarazioni infedeli, e all’omesso pagamento delle ritenute e dell’Iva. Contestualmente era stata ammessa la possibilità di avvalersi della voluntary disclosure, e cioè la spontanea denuncia di beni e attività finanziarie esercitate all’estero.

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Dichiarazione integrativa: come fare?

Tale strumento è a disposizione di chi intende far emergere un importo equivalente a un terzo di quanto dichiarato nell’anno fiscale in corso, per un massimo di 100mila euro totali. Nella precedente versione del Decreto Fiscale veniva riconosciuta al contribuente la possibilità di raggiungere questa soglia per ciascuna imposta (Irpef, Iva, Irap).

È possibile usufruire della dichiarazione integrativa per ognuno dei cinque anni precedenti alla data di pubblicazione del Decreto Fiscale in Gazzetta Ufficiale, prevista per il 23 ottobre. L’aliquota applicata sulle somme da far emergere sarà del 20% per quanto riguarda le imposte sui redditi, quelle sostitutive, i contributi previdenziali e l’Irap. In riferimento all’IVA si calcolerà invece l’aliquota media.

Stop alla voluntary disclosure

Dall’attuale versione del Decreto Fiscale è stata stralciata la parte relativa al condono dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie), e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe).

Stralcio cartelle e contenzioso tributario

È confermata la cancellazione automatica dei debiti relativi al periodo compreso tra il 2000 e il 2010, come pure la rottamazione ter. Sarà inoltre possibile per il contribuente chiudere il contenzioso tributario versando il 20% dell’importo richiesto, dilazionando in 5 anni in caso di vittoria in secondo grado. Se ci si ferma al primo grado, invece, bisognerà pagare la metà del totale.

Cosa si rischia con l’eliminazione dello scudo penale?

L’emersione di importi e attività non dichiarate, soprattutto se estere, potrebbe determinare i reati di riciclaggio o autoriciclaggio, punibili con il carcere per un periodo compreso tra 2 e 8 anni.

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