Quando si parla di debiti, quasi mai vale il principio “due più due fa quattro”
Pagare fino a estinguere la pendenza non garantisce il ritorno a una vita serena. Così, può capitare che i conti correnti dell’interessato rimangano congelati fino a data da destinarsi, con tutte le ripercussioni – psicologiche e materiali – che questo comporta. Nei giorni scorsi Il sito di Firenze ha raccontato la vicenda di Giulio, un 50enne del posto. A distanza di più di dieci anni da un rapporto di collaborazione con la Pubblica Amministrazione, l’uomo si è visto notificare un salato conto. Gli è stato infatti chiesto di risarcire, maggiorato degli interessi, un importo che non avrebbe dovuto incassare.
L’indebito percepito ammontava a 500 euro, che sono più che raddoppiati nel frattempo.
La doppia velocità della “macchina della giustizia”
Dopo che il Giudice di Pace ha condannato il 50enne toscano a rimborsare l’importo e saldare le spese processuali, è stato avviato il pignoramento. Sono così stati bloccati i conti a suo nome e la PostePay in uso al figlio. Il denaro depositato, però, era inferiore al credito vantato dalla Pubblica Amministrazione, ed è quindi stato necessario versare la differenza su un Iban dedicato, per estinguere la pendenza.
Tutto è bene quel che finisce bene? Non proprio, perché a distanza di dieci giorni ancora l’uomo non può disporre dei suoi conti…
Si può pignorare un nuovo conto corrente?
La risposta è sì. A variare è la procedura da seguire, a seconda del fatto che le ulteriori somme siano depositate presso la stessa banca o presso un’altra.
Il nuovo conto corrente è “aggredibile” se viene attivato prima dell’esecuzione del pignoramento, ma dopo il recapito dell’atto di precetto, nello stesso istituto di credito. Analogo iter se l’apertura del c/c precede l’udienza davanti al giudice.
Il conto corrente non può invece essere toccato se risulta attivato a seguito dell’assegnazione al creditore delle somme espropriate.
Se il c/c viene aperto presso un’altra banca il pignoramento in corso non si estende. Ciò non toglie, comunque, che il creditore possa attivare una successiva, ulteriore, procedura per “aggredirlo”, nel caso in cui il pagamento non abbia estinto la pendenza.
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La redazione