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Notizie

Non hai versato i tributi indicati in dichiarazione dei redditi? Ecco cosa dice una recente sentenza

Cartella di pagamento sprovvista di motivazione?

Motivazione-cartella-pagamentoNon sempre puoi impugnare l’atto per contestarne la fondatezza. In questo senso si è pronunciata nei giorni scorsi la Cassazione (ordinanza n.10013 del 24 aprile).

Talvolta, infatti, per esigere un credito, è sufficiente menzionare il documento precedentemente recapitato al contribuente che ha illustrato natura e origine della pendenza.

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A chi rivolgerti se vuoi opporti al fermo amministrativo?

Quali principi fissa la recente ordinanza della Cassazione?

La sentenza 10013 del 24 aprile scorso, rileva La Legge per Tutti, ribadisce che la cartella è un documento a carattere amministrativo dotato di funzione esecutiva. Costituisce, insomma, al tempo stesso, un’intimazione e un avviso di mora.

La cartella di pagamento viene redatta dal soggetto incaricato di riscuotere il credito sulla base del modulo autorizzato dal Ministero delle Finanze. L’atto deve specificare che, se entro due mesi dalla notifica la pendenza non sarà sanata, interverrà un’esecuzione forzata.

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 Quando non è necessario indicare la motivazione in cartella?

Se il credito preteso dall’agente di riscossione discende da imposte relative alla dichiarazione dei redditi del contribuente, non sussiste l’obbligo di dettagliarlo.

Perciò, ogni volta che il cittadino tramite dichiarazione dei redditi indica di dovere un tributo al Fisco ma poi non procede materialmente al pagamento, non è necessario che la successiva cartella esattoriale riporti la motivazione.

Vuoi sapere se (e quanto) devi ad Agenzia delle Entrate Riscossione? Compila il form 

La redazione

 


 

 

A chi rivolgerti se vuoi opporti al fermo amministrativo?

Che cosa faresti, se venissi improvvisamente privato della possibilità di utilizzare la tua macchina?

Preavviso-fermo-amministrativoQuasi certamente, la prima – sgradevolissima e bruciante – sensazione sarebbe paragonabile a una doccia fredda in pieno inverno.

Archiviato l’iniziale misto di frustrazione e impotenza, però, il passo successivo sarebbe mettersi all’opera. Tentare di tamponare/minimizzare le ripercussioni negative inevitabilmente determinate sul corso (privato e professionale) della tua vita.

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Dalla CTR di Palermo importanti sentenze in materia di notifica delle cartelle esattoriali

Due strade si aprirebbero a questo punto davanti a te. Meglio saldare il debito che ha originato il fermo, o agire legalmente per opporsi? Un’importante pronuncia è intervenuta nei giorni scorsi a disciplinare la seconda opzione.

A chi devi rivolgerti se il fermo è stato determinato da sanzioni al Codice della Strada?

Non hai pagato una multa? Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno enunciato il principio secondo cui, a decidere sull’opposizione al preavviso del blocco del veicolo è il giudice di pace (ordinanza 10261/2018).

La pronuncia del 27 aprile scorso è seguita all’impugnazione, da parte di un cittadino, di un debito di circa 15mila euro nei confronti del Comune di Roma e di Agenzia delle Entrate Riscossione.

In precedenza il Tribunale del capoluogo laziale, richiamandosi a quanto espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 15354/2015, aveva dichiarato che il fermo non poteva più essere equiparato a un’azione esecutiva anticipatoria. Questo, andava infatti inteso come misura finalizzata a indurre il debitore a regolarizzare la propria posizione.

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A ciascun debito la sua autorità competente

Prima di contestare il fermo amministrativo della macchina o il relativo preavviso, è necessario verificare di che natura è la pendenza che li ha originati. Se riguarda omessi contributi INPS o INAIL, devi rivolgerti al tribunale ordinario, se invece le ganasce sono state determinate dal mancato pagamento di imposte e tasse, il tuo interlocutore sarà la commissione tributaria.

Vuoi controllare s sulla tua macchina sono iscritti fermi amministrativi? Compila il form a questo link 

La redazione

 


 
 

Dalla CTR di Palermo importanti sentenze in materia di notifica delle cartelle esattoriali

No avviso bonario? No debito

Notifica-avviso-bonarioQuesto, in breve, è il messaggio contenuto nella sentenza 3074/4/17 emessa dalla Commissione Tributaria di Palermo (Sezione Staccata di Siracusa), e resa nota qualche ora fa dal Sole 24 Ore.

Dunque, se la cartella non è stata preceduta da un avviso di conciliazione risulta nulla.

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Di cosa parliamo quando parliamo di avviso bonario?

Si tratta di un documento che l’Agenzia delle Entrate deve inviare al contribuente a seguito di un monitoraggio della sua dichiarazione dei redditi da cui siano emerse anomalie e irregolarità. Tramite avviso bonario si comunica dunque, tra le altre cose, il mancato versamento di imposte e/o contributi.

Entro un mese dalla notifica dell’avviso di conciliazione, strumento preventivo rispetto all’iscrizione a ruolo, il cittadino può integrare e/o correggere le informazioni prodotte dall’Agenzia delle Entrate. In tale arco di tempo è necessario presentare tutta la documentazione finalizzata a motivare la propria istanza e/o saldare l’importo dovuto.

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La vicenda da cui ha tratto origine la pronuncia della Commissione Tributaria

Tutto è partito dalla contestazione di un avviso di pagamento inerente imposte e sanzioni risalenti al 2010 davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa.

Questa aveva annullato solo le sanzioni, e quindi il cittadino si è rivolto alla Commissione Tributaria Regionale, che ha cancellato integralmente la cartella esattoriale.

La stessa CTR si è peraltro pronunciata circa la notifica di un ricorso tributario a mezzo servizio postale privato. La sentenza 510/2/2018 ha stabilito che non fosse possibile avvalersi di tale strumento prima del 10 settembre 2017.

La vicenda era scaturita da una cartella relativa al 2005 rispetto alla quale il contribuente aveva fatto ricorso inoltrando a comunicazione tramite vettore privato e consegna a mano all’Agenzia delle Entrate.

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