Ce l’hai fatta
Hai investito tempo e soldi per la tua formazione, hai svolto il fisiologico periodo di tirocinio e il tuo nome ha cominciato a circolare nel settore, tra gli addetti ai lavori, ottenendo stima e credibilità. Finalmente cominciano ad arrivarti richieste di collaborazione in veste di autonomo. Nonostante l’importante traguardo raggiunto, non puoi rilassarti. Ora infatti, devi valutare con estrema attenzione qual è l’inquadramento del rapporto giuridico che ti permetta di ridurre al minimo il carico fiscale.
Le opzioni possibili sono queste:
- l’attività è catalogabile come lavoro autonomo occasionale, di cui all’articolo 2222 codice civile;
- si decide di avviare l’ attività in forma abituale.
Definizione di lavoratore autonomo occasionale
Si tratta di colui che si obbliga a svolgere un’opera e/o un servizio verso un corrispettivo specifico, senza alcun vincolo di subordinazione né potere di coordinamento del committente. E’ pertanto necessario il rispetto di limiti qualitativi legati alla prestazione svolta:
- mancanza di continuità e abitualità della prestazione di lavoro autonomo. L’attività abituale e continuativa si identifica come duratura nel tempo e non sporadica; per più prestazioni autonome abituali si ricade nell’ obbligo di apertura della partita Iva;
- mancanza di coordinamento della prestazione. Per mantenere tale requisito l’attività non deve essere svolta all’interno dell’azienda o nell’ambito del ciclo produttivo del committente. Qualora sussisterà l’elemento della coordinazione, troverà applicazione la disciplina riguardante il lavoro dipendente.
Il lavoro autonomo occasionale non prevede l’obbligo di un contratto scritto, si consiglia,però, di sottoscriverne uno che contenga la natura della prestazione e il compenso spettante.
Regime fiscale
Il lavoratore autonomo emetterà una ricevuta contenente la data e il numero, i propri dati personali, le generalità del committente, l’importo del compenso lordo, la ritenuta applicata (20%) e l’importo netto percepito (la ritenuta di acconto si applicherà solo qualora il committente sia un imprenditore/sostituto di imposta). Importante apporre una marca da bollo di euro 2,00 per prestazioni che superano i 77,47 euro.
Qualora i compensi percepiti, superino i 4.800,00 euro, andranno dichiarati nel modello 730 e/o nel Modello Unico. Ai fini previdenziali qualora il compenso non superi la soglia annuo di euro 5.000,00 non vi è l’obbligo di contribuzione, in caso contrario il committente tratterrà la ritenuta previdenziale pari ad 1/3 del contributo dovuto.
Partita IVA
C’è l’obbligo di aprirla se si decide di svolgere l’attività di lavoro autonomo in forma abituale; nello specifico, la creazione di una ditta individuale con adesione al regime forfettario sarà la scelta meno onerosa in termini di costi amministrativi e fiscali.
Detto regime prevede: esenzione IVA, inapplicabilità dell’IRAP, esenzione dalla tenuta della contabilità (unico obbligo è la conservazione della documentazione contabile e fiscale,l’ invio del modello unico). Per i primi 5 anni di inizio attività, sempreché si abbiano i requisiti, il contribuente pagherà un’imposta sostitutiva pari al 5% a titolo di imposte. E’ il regime più vantaggioso e applicabile alla fattispecie sin qui trattata.
Studio Commerciale Dottoressa Nicoletta Cipriano