Qual è il peggior incubo di un automobilista?
Ricevere una multa. Infatti, per ovvi motivi, risulta difficile – se non impossibile – ricostruire a distanza di tempo le azioni effettuate mentre si era alla guida, soprattutto tenendo conto del fatto che quotidianamente si trascorrono molti minuti in macchina.
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Guidare rappresenta insomma, spesso, un gesto pressoché meccanico, perciò è comprensibile il disorientamento che coglie l’automobilista quando si vede recapitare la famigerata busta con l’avviso di pagamento. Così, una delle exit strategy per cui si opta più di frequente è quella della contestazione, non solo in riferimento alla natura dell’infrazione, ma anche alle tempistiche. Tuttavia, una recente pronuncia della Cassazione quasi certamente ridurrà considerevolmente i margini di manovra da parte dei contribuenti.
La Terza Sezione Civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 27887/2017, ha infatti stabilito che è legittima la maggiorazione del 10% applicata a cadenza semestrale per il ritardato pagamento delle multe scaturite da infrazioni stradali. L’arco di tempo a cui si fa riferimento è quello compreso tra il momento in cui la sanzione diventa esigibile, e il “trasferimento” dell’imposta all’agente di riscossione.
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La pronuncia si è resa necessaria
Dopo che un’automobilista aveva contestato una cartella esattoriale derivante da un credito maturato dal Comune a seguito di una violazione al Codice della Strada. Dapprima erano state riconosciute le ragioni della contribuente, ed erano state annullate le maggiorazioni determinate dall’applicazione dell’articolo 27 della legge 689 del 1981.
A quel punto il Comune si è rivolto alla Cassazione, che ha definito superato l’orientamento a cui la precedente pronuncia si era richiamata. Così, è stata ribadita la valenza non risarcitoria bensì di sanzione aggiuntiva della maggiorazione da ritardo. L’importo suppletivo è stato quindi ripristinato e l’automobilista è stata richiamata anche al pagamento delle spese legali.
La redazione