Conto corrente pignorato?
Un debito non pagato per tempo può comportare l’esproprio forzoso da parte del creditore.La regola generale prevede che il conto corrente sia pignorabile integralmente, nell’ottica di consentire il saldo complessivo della controparte. Ciononostante, una tutela speciale è stata prevista per due categorie spesso svantaggiate dal punto di vista finanziario, ovvero dipendenti e pensionati.
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Infatti, laddove il conto corrente sia utilizzato come punto d’appoggio per l’accredito dello stipendio o della pensione, l’esproprio forzoso può intaccare solo una percentuale del totale.
Tuttavia, nel caso in cui sul c/c vengano depositati anche importi di natura differente (ad esempio connessi all’affitto o vendita di immobili), dipendenti e pensionati vengono equiparati a imprenditori e liberi professionisti. Ne consegue, quindi, che diventano, come questi ultimi, integralmente pignorabili.
Come si perfeziona il provvedimento?
In fase preliminare deve essere convocata un’udienza in tribunale, attraverso cui il giudice dà il via libera al trasferimento della somma pendente dal debitore al creditore. Tuttavia, in caso quest’ultimo coincida con Agenzia delle Entrate Riscossione, dopo che il pignoramento è stato comunicato all’istituto di credito, la controparte ha due mesi di tempo per saldare l’importo. Qualora ciò non avvenga, l’operazione si perfeziona in automatico, senza necessità di ulteriori autorizzazioni.
Come “scongelare” il conto corrente?
La prima opzione consiste nel chiedere la conversione dell’esproprio forzoso. Ciò prevede che, tramite il via libera del giudice, il pignoramento venga spostato su un importo altrove depositato, ad esempio un libretto ad hoc depositato presso la Cancelleria del Giudice dell’Esecuzione, dove il debitore effettua uno o più versamenti a favore del creditore.
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Quando puoi opporti a un pignoramento?
L’ammontare della somma, che deve comunque comprendere capitale, interessi e spese, viene fissato dal giudice. Questo, dopo che è stata versata l’ultima tranche, autorizza l’assegnazione del totale al creditore attraverso apposita udienza. Ovviamente il c/c viene effettivamente liberato dal provvedimento pendente solo in questo momento.
In alternativa lo “scongelamento” può avvenire tramite una scrittura privata tra le parti. Il provvedimento, che in genere comporta una riduzione della somma da pagare, sancisce l’impegno del debitore a saldare in tempi rapidi, se necessario anche mediante rateizzazione. Il creditore inoltra quindi al Giudice dell’Esecuzione la ratifica dell’accordo e avvia l’iter necessario a cancellare il pignoramento.
La redazione