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Hai sottoscritto un mutuo con una banca o una finanziaria e ora rischi di perdere l’immobile? Probabilmente al momento della firma del contratto non hai verificato le clausole che ti venivano proposte. Tuttavia, puoi farlo adesso, e in presenza di condizioni definite abusive, far annullare il pignoramento. A stabilirlo, è stata la Corte Europea, riconoscendo la facoltà di “congelare” il procedimento al giudice. A fare fede è la Direttiva 93/13 dell’allora Cee.
Quali sono le voci contrattuali da tenere d’occhio?
I mutui devono indicare chiaramente l’entità dell’ISC o TAEG, quest’ultimo è obbligatorio nel credito al consumo.
A cosa si riferiscono le due voci? Si tratta di parametri tra loro equivalenti. L’acronimo del primo è Indicatore Sintetico di Costo, e corrisponde alle spese determinate complessivamente da un finanziamento. La modalità di calcolo è la medesima del Tasso Annuo Effettivo Globale, e deve essere riportato obbligatoriamente anche nel documento di sintesi consegnato al cliente. La sua definizione si deve alla Direttiva Europea 90/88; espresso percentualmente, include non solo il tasso effettivo di interesse sul contratto, ma anche le spese accessorie.
Dunque, la mancata indicazione dell’ISC rappresenta un grave vizio e causa la nullità del finanziamento stesso, se invece l’indicatore non è correttamente riportato, a decadere è unicamente la clausola inerente gli interessi.
Bloccare un’asta: come fare?
Evitare l’esecuzione giudiziaria è possibile, ma non è una procedura facile da ottenere. Infatti, il potere discrezionale del giudice è molto ampio, dunque tutto dipende da quanto sono estese le “maglie” della sua interpretazione.
L’asta viene preceduta, in genere dall’iscrizione dell’ipoteca, vincolante solo se l’attore in gioco è Equitalia. Detta misura assume una certa rilevanza in quanto consente al creditore di tutelare il proprio diritto in modo preminente e prioritario rispetto all’eventuale pretesa finanziaria di altri soggetti.
L’esecuzione giudiziaria può essere congelata solo se è stata originata da un assegno o da un contratto di mutuo. Se è già stata emessa una sentenza di condanna o un decreto ingiuntivo, invece, il debitore non ha più margini di manovra.
Il blocco dell’asta ha ragion d’essere laddove non sia più possibile garantire in modo concomitante due diritti: quello del creditore a vedersi rimborsare la somma concessa tramite finanziamento, e la legittima volontà del debitore di estinguere le pendenze esistenti e tornare a dormire sonni tranquilli. Ciò succede, ad esempio, quando, dopo svariati tentativi di vendita andati deserti, il prezzo subisce un ribasso considerevole, che soddisfa soltanto l‘esigenza di acquisto di chi, furbescamente, ha atteso per spuntare la cifra più conveniente.
In linea generale il codice di procedura (art. 164 bis DL n. 132 del 12.09.2014) afferma che “quando risulta evidente che non è più realistico realizzare le aspettative dei creditori, anche in virtù dei costi determinati dall’esecuzione della procedura, delle possibilità di liquidare il bene e dell’ipotetico relativo valore, si opta per la chiusura anticipata dell’asta”. L’estinzione del pignoramento è definitiva, e dunque lo stesso non può riproporsi in seconda battuta.
Tuttavia, resta da chiarire un punto: quante aste sono necessarie, esattamente, per arrivare a questo punto? Sul punto è intervenuto il Decreto Banche dei primi mesi del 2016 stabilendo che, laddove il terzo tentativo di vendita si concluda infruttuosamente, si procede con il quarto, anche riducendo cospicuamente (fino al 50%) il prezzo del bene.
Nel caso in cui quest’ulteriore tentativo di vendita fallisca, si verifica la condizione indicata nel codice di procedura. Dunque, tirando le somme, se entro la quarta o quinta asta il bene non viene liquidato, il pignoramento decade.
Hai sottoscritto un mutuo con una banca o una finanziaria e ora rischi di perdere l’immobile? Probabilmente al momento della firma del contratto non hai verificato le clausole che ti venivano proposte. Tuttavia, puoi farlo adesso, e in presenza di condizioni definite abusive, far annullare il pignoramento. A stabilirlo, è stata la Corte Europea, riconoscendo la facoltà di “congelare” il procedimento al giudice. A fare fede è la Direttiva 93/13 dell’allora Cee.
Quali sono le voci contrattuali da tenere d’occhio?
I mutui devono indicare chiaramente l’entità dell’ISC o TAEG, quest’ultimo è obbligatorio nel credito al consumo.
A cosa si riferiscono le due voci? Si tratta di parametri tra loro equivalenti. L’acronimo del primo è Indicatore Sintetico di Costo, e corrisponde alle spese determinate complessivamente da un finanziamento. La modalità di calcolo è la medesima del Tasso Annuo Effettivo Globale, e deve essere riportato obbligatoriamente anche nel documento di sintesi consegnato al cliente. La sua definizione si deve alla Direttiva Europea 90/88; espresso percentualmente, include non solo il tasso effettivo di interesse sul contratto, ma anche le spese accessorie.
Dunque, la mancata indicazione dell’ISC rappresenta un grave vizio e causa la nullità del finanziamento stesso, se invece l’indicatore non è correttamente riportato, a decadere è unicamente la clausola inerente gli interessi.
Bloccare un’asta: come fare?
Evitare l’esecuzione giudiziaria è possibile, ma non è una procedura facile da ottenere. Infatti, il potere discrezionale del giudice è molto ampio, dunque tutto dipende da quanto sono estese le “maglie” della sua interpretazione.
L’asta viene preceduta, in genere dall’iscrizione dell’ipoteca, vincolante solo se l’attore in gioco è Equitalia. Detta misura assume una certa rilevanza in quanto consente al creditore di tutelare il proprio diritto in modo preminente e prioritario rispetto all’eventuale pretesa finanziaria di altri soggetti.
L’esecuzione giudiziaria può essere congelata solo se è stata originata da un assegno o da un contratto di mutuo. Se è già stata emessa una sentenza di condanna o un decreto ingiuntivo, invece, il debitore non ha più margini di manovra.
Il blocco dell’asta ha ragion d’essere laddove non sia più possibile garantire in modo concomitante due diritti: quello del creditore a vedersi rimborsare la somma concessa tramite finanziamento, e la legittima volontà del debitore di estinguere le pendenze esistenti e tornare a dormire sonni tranquilli. Ciò succede, ad esempio, quando, dopo svariati tentativi di vendita andati deserti, il prezzo subisce un ribasso considerevole, che soddisfa soltanto l‘esigenza di acquisto di chi, furbescamente, ha atteso per spuntare la cifra più conveniente.
In linea generale il codice di procedura (art. 164 bis DL n. 132 del 12.09.2014) afferma che “quando risulta evidente che non è più realistico realizzare le aspettative dei creditori, anche in virtù dei costi determinati dall’esecuzione della procedura, delle possibilità di liquidare il bene e dell’ipotetico relativo valore, si opta per la chiusura anticipata dell’asta”. L’estinzione del pignoramento è definitiva, e dunque lo stesso non può riproporsi in seconda battuta.
Tuttavia, resta da chiarire un punto: quante aste sono necessarie, esattamente, per arrivare a questo punto? Sul punto è intervenuto il Decreto Banche dei primi mesi del 2016 stabilendo che, laddove il terzo tentativo di vendita si concluda infruttuosamente, si procede con il quarto, anche riducendo cospicuamente (fino al 50%) il prezzo del bene.
Nel caso in cui quest’ulteriore tentativo di vendita fallisca, si verifica la condizione indicata nel codice di procedura. Dunque, tirando le somme, se entro la quarta o quinta asta il bene non viene liquidato, il pignoramento decade.
Annullare il pignoramento
Hai sottoscritto un mutuo con una banca o una finanziaria e ora rischi di perdere l’immobile? Probabilmente al momento della firma del contratto non hai verificato le clausole che ti venivano proposte.
Tuttavia, puoi farlo adesso, e in presenza di condizioni definite abusive, far annullare il pignoramento. A stabilirlo, è stata la Corte Europea, riconoscendo la facoltà di “congelare” il procedimento al giudice. A fare fede è la Direttiva 93/13 dell’allora Cee.
Quali sono le voci contrattuali da tenere d’occhio?
I mutui devono indicare chiaramente l’entità dell’ISC o TAEG, quest’ultimo è obbligatorio nel credito al consumo.
A cosa si riferiscono le due voci? Si tratta di parametri tra loro equivalenti. L’acronimo del primo è Indicatore Sintetico di Costo, e corrisponde alle spese determinate complessivamente da un finanziamento.
La modalità di calcolo è la medesima del Tasso Annuo Effettivo Globale, e deve essere riportato obbligatoriamente anche nel documento di sintesi consegnato al cliente. La sua definizione si deve alla Direttiva Europea 90/88; espresso percentualmente, include non solo il tasso effettivo di interesse sul contratto, ma anche le spese accessorie.
Dunque, la mancata indicazione dell’ISC rappresenta un grave vizio e causa la nullità del finanziamento stesso, se invece l’indicatore non è correttamente riportato, a decadere è unicamente la clausola inerente gli interessi.
Bloccare un’asta: come fare?
Evitare l’esecuzione giudiziaria è possibile, ma non è una procedura facile da ottenere. Infatti, il potere discrezionale del giudice è molto ampio, dunque tutto dipende da quanto sono estese le “maglie” della sua interpretazione.
L’asta viene preceduta, in genere dall’iscrizione dell’ipoteca, vincolante solo se l’attore in gioco è Equitalia. Detta misura assume una certa rilevanza in quanto consente al creditore di tutelare il proprio diritto in modo preminente e prioritario rispetto all’eventuale pretesa finanziaria di altri soggetti.
L’esecuzione giudiziaria può essere congelata solo se è stata originata da un assegno o da un contratto di mutuo. Se è già stata emessa una sentenza di condanna o un decreto ingiuntivo, invece, il debitore non ha più margini di manovra.
Il blocco dell’asta
Ha ragion d’essere laddove non sia più possibile garantire in modo concomitante due diritti: quello del creditore a vedersi rimborsare la somma concessa tramite finanziamento, e la legittima volontà del debitore di estinguere le pendenze esistenti e tornare a dormire sonni tranquilli.
Ciò succede, ad esempio, quando, dopo svariati tentativi di vendita andati deserti, il prezzo subisce un ribasso considerevole, che soddisfa soltanto l‘esigenza di acquisto di chi, furbescamente, ha atteso per spuntare la cifra più conveniente.
In linea generale il codice di procedura (art. 164 bis DL n. 132 del 12.09.2014) afferma che “quando risulta evidente che non è più realistico realizzare le aspettative dei creditori, anche in virtù dei costi determinati dall’esecuzione della procedura, delle possibilità di liquidare il bene e dell’ipotetico relativo valore, si opta per la chiusura anticipata dell’asta”. L’estinzione del pignoramento è definitiva, e dunque lo stesso non può riproporsi in seconda battuta.
Tuttavia, resta da chiarire un punto
Quante aste sono necessarie, esattamente, per arrivare a questo punto? Sul punto è intervenuto il Decreto Banche dei primi mesi del 2016 stabilendo che, laddove il terzo tentativo di vendita si concluda infruttuosamente, si procede con il quarto, anche riducendo cospicuamente (fino al 50%) il prezzo del bene.
Nel caso in cui quest’ulteriore tentativo di vendita fallisca, si verifica la condizione indicata nel codice di procedura. Dunque, tirando le somme, se entro la quarta o quinta asta il bene non viene liquidato, il pignoramento decade.
Costellata com’è da scadenze, la vita quotidiana rischia di trasformarsi in una corsa a ostacoli in cui, a intralciare i passi del contribuente, sono le incombenze da onorare. I servizi della burocrazia finalizzati ad alleggerire il carico di responsabilità sostenuto dall’utenza possono quindi costituire una vera e propria ancora di salvezza. Soprattutto laddove una dimenticanza costa caro, provocando magari la decadenza da una misura volta a esemplificare i rapporti economici tra le parti.
In quest’ottica si inserisce Se Mi Scordo, il servizio alert targato Equitalia che, tramite messaggi di testo o di posta elettronica, aggiorna i cittadini che hanno un piano di rateizzazione delle cartelle in corso, o che vogliono ricevere un promemoria nel caso in cui all’Agenzia vengano affidati i propri debiti.
Il servizio può essere attivato da chi ha chiesto di beneficiare della definizione agevolata e non vuole correre il rischio di dimenticare le date di scadenza delle singole rate, come pure da chi ha ottenuto un piano di rateizzazione del debito e non ha saldato la metà delle tranche previste per decadere dalla misura. Se Mi Scordo può rivelarsi utile anche a chi ne manca solo una per vedersi revocare la dilazione.
I contribuenti che aderiscono al servizio si vedranno recapitare, su cellulare o via email, comunicazioni recanti il mittente Equi Info relative alla presa in carico da parte dell’Agenzia di Riscossione di eventuali somme non pagate, o inerenti l’avvicinarsi del termine ultimo per saldare una tranche, con l’indicazione suppletiva di quelle rimaste inevase.
Se Mi Scordo può essere attivato presso uno degli sportelli Equitalia dislocati sul territorio, o collegandosi al sito Internet dell’Agenzia ed accedendo all’area riservata attraverso le credenziali fornite per usufruire dei servizi dell’Agenzia delle Entrate, INPS e Carta Nazionale dei Servizi. È necessario indicare il numero di cellulare o l’indirizzo email che si intende utilizzare, e il servizio, che non ha valore giuridico, può essere revocato in qualsiasi momento.
La redazione
Servizio alert targato Equitalia
Costellata com’è da scadenze, la vita quotidiana rischia di trasformarsi in una corsa a ostacoli in cui, a intralciare i passi del contribuente, sono le incombenze da onorare.
I servizi della burocrazia finalizzati ad alleggerire il carico di responsabilità sostenuto dall’utenza possono quindi costituire una vera e propria ancora di salvezza.
Soprattutto laddove una dimenticanza costa caro, provocando magari la decadenza da una misura volta a esemplificare i rapporti economici tra le parti.
In quest’ottica si inserisce Se Mi Scordo, il servizio alert targato Equitalia che, tramite messaggi di testo o di posta elettronica, aggiorna i cittadini che hanno un piano di rateizzazione delle cartelle in corso, o che vogliono ricevere un promemoria nel caso in cui all’Agenzia vengano affidati i propri debiti.
Il servizio può essere attivato da chi ha chiesto di beneficiare della definizione agevolata e non vuole correre il rischio di dimenticare le date di scadenza delle singole rate, come pure da chi ha ottenuto un piano di rateizzazione del debito e non ha saldato la metà delle tranche previste per decadere dalla misura. Se Mi Scordo può rivelarsi utile anche a chi ne manca solo una per vedersi revocare la dilazione.
I contribuenti che aderiscono al servizio si vedranno recapitare, su cellulare o via email, comunicazioni recanti il mittente Equi Info relative alla presa in carico da parte dell’Agenzia di Riscossione di eventuali somme non pagate, o inerenti l’avvicinarsi del termine ultimo per saldare una tranche, con l’indicazione suppletiva di quelle rimaste inevase.
Se Mi Scordo può essere attivato presso uno degli sportelli Equitalia dislocati sul territorio, o collegandosi al sito Internet dell’Agenzia ed accedendo all’area riservata attraverso le credenziali fornite per usufruire dei servizi dell’Agenzia delle Entrate, INPS e Carta Nazionale dei Servizi. È necessario indicare il numero di cellulare o l’indirizzo email che si intende utilizzare, e il servizio, che non ha valore giuridico, può essere revocato in qualsiasi momento.
Sono mesi di iniziative importanti, per quanto riguarda la riscossione dei debiti.
La possibilità di aderire alla definizione agevolata prima, e, fra qualche settimana, l’abolizione di Equitalia.
A sostituirla, a partire dal 1 luglio, sarà Agenzia delle Entrate – Riscossione: il passaggio di consegne è stato sancito dal decreto fiscale connesso alla Legge di Bilancio 2017 (D.L. 193/2016).
Il cambiamento, lungi dall’essere meramente formale, è destinato a produrre conseguenze significative sulla vita dei contribuenti.
Infatti, dall’estate, per pignorare il conto corrente, il Fisco non avrà bisogno di chiedere l’intervento del giudice, e gli importi necessari a saldare i debiti saranno immediatamente congelati da AdE-R.
Quest’ultima avrà accesso a una gran quantità di informazioni, potendo visionare i dati contenuti, ad esempio, nell’archivio elettronico dell’INPS, e dunque potrà risalire immediatamente all’esistenza di rapporti di lavoro o indennità.
Dunque, le somme presenti sul conto corrente saranno immediatamente girate al Fisco, e, se non sufficienti a estinguere la pendenza esistente, verranno integrate dal pignoramento di una quota dello stipendio o della pensione.
Il prelievo di somme dal conto corrente bancario o postale, dal salario, o da eventuali indennità percepite, rientra nelle misure di pignoramento presso terzi.
Disciplinata dall’articolo 491 del codice civile, mira a tutelare il creditore nei confronti del debitore.
La misura si perfeziona con modalità diverse a seconda della tipologia di soggetti coinvolti.
Se il credito è vantato da una persona fisica, una società o un’azienda, è necessario che il giudice emetta un provvedimento ad hoc, per procedere al pignoramento. Se a essere coinvolto è il Fisco, invece, detto passaggio si salta.
Perché AdE-R non necessita dell’intervento del giudice?
La motivazione è legata al fatto che la cartella esattoriale notificata costituisce già atto esecutivo, ed è quindi equivalente al precetto.
Dunque, se trascorrono 60 giorni senza che il debito sia saldato, si può procedere al pignoramento.
L’Ente ha il diritto di rivolgersi alla banca ancor prima di inoltrare comunicazione al contribuente.
Quest’ultimo ha comunque 60 giorni di tempo per estinguere la pendenza e, in caso non proceda, il Fisco è autorizzato a richiedere l’accredito dell’importo.
Cosa cambia, quindi, rispetto al passato? Finora Equitalia doveva rivolgersi all’Agenzia delle Entrate, ottenere da questa le informazioni necessarie, e quindi attivare l’iter di pignoramento. Dal 1 luglio, invece, sarà AdE-R a svolgere direttamente i controlli sulle banche dati, e procedere al recupero delle somme equivalenti al credito.
E se vuoi chiedere la rateizzazione del debito?
Puoi farlo entro 60 giorni dalla notifica della cartella. Tuttavia, dopo che hai inoltrato relativa domanda, è necessario saldare la prima tranche, per ottenere lo sblocco del conto corrente.