Imposte non pagate
Le imposte non pagate possono avere l’effetto di una slavina. Si accumulano nel tempo fino a generare importi incredibili.
È quello che è successo a un dentista di Massa Carrara che, tra Tari, contributi Inail e Inps e multe, si è visto piombare addosso un debito di 614mila euro da cui è scaturita un’iscrizione ipotecaria.
L’intervento di una società pisana specializzata nella risoluzione di problemi connessi al sovra indebitamento ha consentito, per il momento, la cancellazione di una cartella da 120mila euro, somma originata dalla somma tra sanzioni e interessi.
L’iscrizione ipotecaria e le relative cartelle esattoriali sono state impugnate in varie sedi: Giudice di Pace, Tribunale del Lavoro e Commissione Tributaria; a oggi si è espressa solo quest’ultima, annullando il suddetto importo.
Il provvedimento è stato reso possibile dal fatto che la raccomandata atta a comunicare il debito è stata recapitata tramite servizio di poste private, e non attraverso Poste Italiane. La società pisana ha dichiarato di lavorare spesso su casi caratterizzati da vizi di procedura, in cui si riscontrano difetti di notifica, scadenza dei termini di prescrizione o mancanza del titolo esecutivo.
Quali sono le regole per la notifica in caso di irreperibilità momentanea?
Se presso il domicilio indicato nella comunicazione il messo non trova né il destinatario né un familiare convivente, né un portiere o una domestica che la possano ricevere (la cosiddetta irreperibilità momentanea), la raccomandata va depositata in Comune. Qui resta a disposizione per un mese, arco di tempo superato il quale non può più essere ritirata, ma si ritiene comunque notificata.
Le conseguenze per il contribuente sono facilmente intuibili: non è più possibile effettuare opposizione, anche se si ignora il contenuto dell’atto. In tal senso è quindi fondamentale poter risalire alla data di tentata notifica da parte del messo. A questo serve la raccomandata informativa, comunicazione che segue il primo, infruttuoso, recapito, e la cui obbligatorietà è stata sancita dalla Cassazione con sentenza n. 8433/17 del 31 marzo scorso.
Dunque, in caso di irreperibilità momentanea l’iter da seguire prevede il deposito della cartella in Comune, l’affissione della comunicazione sulla porta dell’abitazione o dell’ufficio, e il recapito della raccomandata informativa contenente l’avviso di ricevimento. L’assenza di anche uno di questi passaggi rende la notifica nulla.
In caso di irreperibilità assoluta (l’indirizzo del destinatario è cambiato e il nuovo è ignoto), invece, la procedura comporta, oltre al deposito presso la casa comunale, l’affissione nell’Albo Comunale.
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da redazione