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Notizie

In caso di errori di Equitalia in soccorso del cittadino arriva l’autotutela

Che succede se l’Agenzia di Riscossione sbaglia? 

Equitalia, autotutela: ecco la sentenza n. 6283 del 2012

In che modo può riparare al mancato rispetto dei principi di correttezza, imparzialità e buona amministrazione? A pronunciarsi in merito è stata la Cassazione con sentenza n. 6283 del 2012, sancendo l’obbligo, per l’amministrazione finanziaria che ha constatato di essere incappata in un errore, di effettuare ricerche e accertamenti propedeutici ad annullare in autotutela il provvedimento illegittimo. Detto principio è valido anche nel caso in cui il contribuente abbia fatto scadere il termine ultimo entro il quale contestare l’atto davanti alla Commissione Tributaria.

La correzione dell’errore va effettuata in tempi stretti, anche se non si specifica l’arco di tempo entro cui deve essere svolta. Discorso diverso per il risarcimento, a cui il cittadino ha diritto solo dopo aver fornito la prova degli effetti negativi scaturiti dal ritardo dell’ufficio.

Lo Statuto del Contribuente fissa alcuni importanti paletti, infatti, disciplinando i rapporti tra Pubblica Amministrazione e cittadini, specifica, all’articolo 17, che «le disposizione di questa legge valgono anche verso i soggetti che operano in qualità di concessionari e organi indiretti dell’amministrazione finanziaria. La definizione include anche i soggetti che svolgono attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque tipo». 





 

I debiti sull’immobile venduto sono come un virus

Debiti ereditato dal condominioIl passato segna. Persone e cose, ma, mentre nel primo caso volontà e tenacia sono ottimi strumenti per riscattarsi, nel secondo la negligenza dei proprietari può rivelarsi assolutamente deleteria. Cosa succede, ad esempio, se il titolare di una casa in condominio, dopo aver accumulato debiti su debiti decide di vendere, o muore? Indubbiamente la situazione da gestire rischia di essere molto delicata per i nuovi arrivati. Ecco perché è di fondamentale importanza informarsi dettagliatamente prima di entrare in possesso del bene.

«Non ho niente, quindi non posso pagare». E la casa condominiale?

Talvolta chi ha un debito cerca di avvalersi dello status di nullatenente per scrollarsi di dosso gli inevitabili problemi finanziari. In realtà, detta definizione non può essere utilizzata da chi ha una casa in un complesso residenziale: si tratterebbe infatti di una contraddizione in termini.

Se vivi in condominio, sei titolare dell’unità abitativa che occupi: questo è il principio sottoteso. Dunque, nulla impedisce, in caso di debiti, che il creditore (magari il condominio stesso) proceda al pignoramento; c’è solo un’eventualità che può scongiurare detto scenario, ovvero l’esistenza di un’esecuzione giudiziaria già in atto. Tuttavia, la procedura potrebbe subire un rallentamento se il debitore abbia presentato opposizione al decreto ingiuntivo e questa sia stata accolta dal giudice.

Che succede se la casa venduta è gravata da debiti?

L’art. 63  co.3 disp. att. cod. civ. stabilisce che acquirente e precedente proprietario sono tenuti a far fronte alle spese condominiali dell’anno (inteso in termini di gestione, e non solare) in scorso e di quello precedente. Inoltre, in caso di morosità - anche in presenza di aste per pubblici incanti ed esecuzioni forzate immobiliari - il destinatario del decreto ingiuntivo sarà il primo dei due.

La Cassazione ha peraltro specificato che, nel caso di spese decise prima della vendita dell’immobile, il precedente proprietario è responsabile nei confronti dell’acquirente che ha saldato la pendenza al posto suo. Quest’ultimo ha quindi possibilità di rivalersi nei confronti del venditore.

Risulta quindi evidente che conoscere il “passato” dell’immobile a cui si è interessati, prima di farsene carico, è l’unico modo per evitare di trovarsi a far fronte a spese improvvise, e magari di cospicua entità. In tal senso è consigliabile che l’aspirante acquirente chieda al venditore di farsi rilasciare dall’amministratore di condominio un certificato che testimoni la regolarità dei pagamenti delle spese.

… e in caso di eredi?

Questi ultimi sono tenuti a rispondere dei costi condominiali dal momento dell’apertura della successione. L’articolo 459 del codice civile stabilisce infatti che l’eredità si acquista con l’accettazione, la quale produce i suoi effetti dall’apertura della successione. Inoltre, nel caso di coeredi i debiti devono essere onorati in proporzione ai pesi ereditari, a meno che il defunto non abbia stabilito precise e differenti volontà.

I potenziali eredi che non abbiano ancora accolto l’eredità possono espletare atti conservativi  e di amministrazione temporanea. In assenza di questi è interesse dell’amministratore di condominio sollecitare la designazione di un curatore. 

 
 

Rottamazione cartelle esattoriali: keep calm e rivolgiti allo Sportello dei consumatori

La definizione agevolata entra nel vivo, ma rischia di restare un rebus per i contribuenti 

Definizione_Agevolata_Cartelle_Equitalia

 

Conviene richiederla o no? Che succede se si salta una rata? E soprattutto: è possibile rinunciare al provvedimento, dopo averlo sottoscritto? A questi ed altri quesiti di carattere generale abbiamo provato a rispondere con i nostri approfondimenti che trovate qui e qui

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Tuttavia, per fare chiarezza in merito a dettagli più specifici e casistiche particolari, c’è solo una cosa da fare: rivolgersi a uno dei tanti sportelli costituiti ad hoc sul territorio.

Codacons, ad esempio, ha attivato lo scorso novembre il servizio Rottamazione Cartelle, con l’obiettivo di erogare un servizio appositamente dedicato agli effetti del Decreto Legislativo n.193 del 22 ottobre 2016 connesso alla Legge di Bilancio. L’associazione si avvale di una squadra di consulenti fiscali che possono essere contattati al numero 8930398 il lunedì e venerdì dalle 11,30 alle 13,30.

Nello specifico, lo sportello Rottamazione Cartelle presenta anche numerose ramificazioni territoriali, tra cui una a Reggio Calabria. Il servizio vien svolto in via Galileo Galilei n.22 dal lunedì al giovedì (16-18,30); il recapito telefonico è 0965/031161.

Chi vive a Lecce, invece, può avvalersi dello sportello virtuale di Adiconsum, istituito in convenzione con Equitalia. Gli utenti possono richiedere l’estratto conto della propria posizione debitoria e verificare se (e quanto) la definizione agevolata consente loro di risparmiare

Il servizio comporta il versamento di un piccolo contributo volontario da parte dei soci, e l’iscrizione per chi non è ancora tesserato.

La definizione agevolata può essere richiesta per i ruoli relativi al periodo 2000-2015; chi non paga, o lo fa in ritardo o in misura insufficiente vede decadere il provvedimento e l’eventuale recupero delle misure esecutive sull’importo non saldato

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Da redazione

 



 
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