Bollo auto non pagato? Verifica se l'imposta è prescritta
Per l’utente la burocrazia è spesso una selva in cui è difficile orientarsi. Così, diventa difficile conoscere i propri diritti, e farli valere.
In molti, ad esempio, si chiedono quale sia il termine di prescrizione dell’imposta sull’auto, e quali siano, invece, gli atti che la interrompono facendone ripartire ex novo il calcolo. Proviamo a fare chiarezza.
Bollo auto: decade dopo tre anni di “silenzio”
Il termine triennale va calcolato a partire dal 1 gennaio successivo all’ultima data utile a pagare la tassa. Avevi tempo fino al 31 luglio 2015? Per verificare dopo quanto tempo non ti possono più chiedere niente, devi considerare 36 mesi dal 1 gennaio 2016: dunque, la prescrizione sopraggiungerà il 31 dicembre 2018.
Quali atti interrompono la prescrizione?
Se dopo che sono scaduti i termini per il versamento del bollo ricevi una richiesta di pagamento, un avviso di accertamento una cartella esattoriale, un’ingiunzione fiscale, un preavviso di fermo amministrativo, “si azzera” l’arco di tempo già trascorso e si ricomincia ex novo - a partire dal giorno seguente - con il computo del ”periodo finestra” di 36 mesi.
La buona notizia, per i contribuenti, è che perlomeno la prescrizione non si tramuta in decennale.
A quali sentenze far riferimento?
A sostegno di quest’orientamento sono intervenute, nel corso degli anni, una serie di pronunce. Tra queste, la sentenza n.1711 del 2015 emessa dalla CTP di Cosenza, la quale ha peraltro specificato che, nel caso di notifica del mancato pagamento del bollo, l’iter si considera perfezionato solo quando il destinatario riceve l’atto (o è messo nelle condizioni di farlo).
Dal canto suo, la sentenza n.4718/44 del 2015, emessa dalla CTP di Milano, ha equiparato avviso di accertamento e cartella esattoriale.
Quali atti, invece, NON interrompono la prescrizione?
L’iscrizione a ruolo del bollo da parte di Regione o Agenzia delle Entrate non ha effetti diretti sul calcolo del “periodo finestra” di 36 mesi.
Dunque, se questi sono già trascorsi, per l’automobilista non cambia niente. A pronunciarsi in tal senso è stata la Cassazione con la sentenza n.741 del 13 gennaio 2017.
All’origine di tale decisione la constatazione del fatto che la procedura riguarda esclusivamente l’amministrazione finanziaria, si sviluppa al suo interno, non viene comunicata all’utente, e quindi non può avere conseguenza sulla sua sfera giuridica.
Bollo auto: come ricordarti quando pagarlo?
Da redazione