Dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce è arrivata una sentenza capace di costituire un precedente utile a molti contribuenti
Detta pronuncia, la n. 611 del 25 febbraio 2016, ha sancito la nullità delle cartelle di pagamento targate Equitalia notificate attraverso PEC .
Il caso oggetto di sentenza
Al centro della decisione della CTP, un avviso inoltrato dall’Agenzia di Riscossione nell’ottobre 2014, con cui si richiedeva il versamento di IRAP, IVA e interessi inerenti l’anno 2007.
Il contribuente si era opposto all’azione di Equitalia fornendo molteplici motivazioni, tra cui l’illecita sostituzione della consueta raccomandata quale strumento di notifica con la PEC e l’inesistenza di elementi in grado di garantire la ricezione della comunicazione. Inoltre, non venivano fornite le motivazioni all’origine dell’atto, non erano riconosciuti gli importi già saldati e l’intestazione riportava un luogo diverso dalla sede legale societaria.
La decisione della CTP
La Commissione di Lecce ha accettato il ricorso e definito nullo il ruolo in oggetto. Infatti la posta elettronica certificata non riporta l’originale della cartella, ma solo una copia, non riconosce le garanzie previste dalla raccomandata e quindi non ha valore giuridico. Peraltro, in base a un orientamento ormai acquisito, dirigenti, funzionari e dipendenti dell’Agenzia di Riscossione non sono equiparati a pubblici ufficiali. Infine, la PEC non riporta la ricevuta di avvenuta consegna, e quindi non offre prove utili all’utente.
La redazione