Un regalo per piccoli imprenditori
La sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.9451/2016, stabilisce che il professionista, l’artista o l’imprenditore individuale che non sia in possesso dei requisiti caratterizzanti l’autonoma organizzazione, presupposto che determina l’assoggettamento all’imposta, non è obbligato a pagare l’imposta regionale sulle attività produttive.
Dopo la sentenza infatti, possono smettere di versare l’Irap i professionisti e piccoli imprenditori che, oltre a non impiegare beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività, si avvalgano anche in modo non occasionale di un unico collaboratore che esplichi mansioni “basilari” come, segreteria o comunque solo esecutive.
Nel caso in cui un professionista o piccolo imprenditore si rispecchi in questa situazione che da maggio di quest’anno la Cassazione considera come “non organizzata”, ed abbia già effettuato versamenti a titolo di Irap negli anni precedenti può richiedere il rimborso di tali somme secondo quanto previsto dalla sentenza della Cassazione.
Facciamo una precisazione
Sempre secondo la sentenza n.9451, al fine di verificare l’esistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione, è “necessario accertare in punto di fatto l’attitudine del lavoro svolto dal dipendente a potenziare l’attività produttiva”, a differenza della maggior parte delle precedenti sentenze che affermavano, invece ,che era soggetto ad Irap il contribuente che impiegava un solo collaboratore in via continuativa o part time.
La sentenza in esame interessa un grande numero di contribuenti
Sia se esercitano in forma individuale l’attività professionale, artistica o d’impresa (in qualità di agenti, rappresentanti, promotori finanziari, artigiani, piccoli commercianti, coltivatori diretti del fondo ed in genere di piccoli imprenditori che esercitano l’attività prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia). Notevole sarà, altresì, l’impatto sul contenzioso esistente, dato che l’Agenzia delle entrate, nella direttiva numero 42 dell’11 giugno 2014 aveva condiviso l’orientamento giurisprudenziale “restrittivo” o meglio improntato sull’assoggettamento obbligatorio al pagamento dell’imposta anche con un solo dipendente assunto part-time.
Per ottenere il rimborso
Dovranno essere accertate le mansioni svolte dal dipendente o collaboratore sulla base delle risultanze del contratto e, ove possibile, dell’attività dallo stesso effettivamente svolta. Per gli anni passati, può essere presentata istanza di rimborso nel termine di 48 mesi dal versamento (articolo 38 Dpr 602/1973), pertanto si consiglia di provvedere quanto prima allo scopo di non fa prescrivere il diritto alla restituzione. Lo studio Cipriano è a vostra completa disposizione per valutare i casi concreti, ed inoltrare le istanze di rimborso.
dott. Nicoletta Cipriano
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