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«Voglio un fisco umano, che colpisca gli evasori veri ma abbia comprensione per persone e imprese che vivono difficoltà». Così il Presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni ha presentato, in questi giorni, il progetto di abbandono di Equitalia. La decisione è operativa a partire da oggi, 15 settembre 2016.
«Il provvedimento è stato assunto nel corso di una seduta della Giunta regionale, che ha sancito l'avvio del nuovo sistema di riscossione coattiva attraverso il nuovo Concessionario RTI Publiservizi srl e Duomo GPA srl, individuato mediante una gara ad evidenza pubblica, su scala europea. Questo comporterà, per Regione Lombardia, una riduzione dei costi di aggio, che passeranno dall'8 per cento al 5,9 per cento, e per i contribuenti una riduzione delle spese postali».
Dunque, mentre il Presidente del Consiglio Matteo Renzi lancia proclami circa l’abolizione di Equitalia entro il 2018, a mettere mano prima, in concreto, all’idea è stato Roberto Maroni.Ciò comporta la scomparsa della cartella esattoriale, che lascia il posto all’ingiunzione di pagamento, il quale diventa lo strumento coattivo principale da parte della Regione Lombardia.
«Congiuntamente all'abbandono di Equitalia Regione Lombardia ha realizzato una campagna di 'regolarizzazione agevolata', che, anche al fine di creare le condizioni per una efficace riscossione della tassa automobilistica, contemperando le esigenze di tutela dell'Erario con quelle del cittadino incolpevolmente moroso, ha prodotto una significativa riduzione delle posizioni».
Tuttavia, gli addetti ai lavori guardano con scetticismo alla decisione di Roberto Maroni. «Il cambiamento converrà solo a Regioni, Comuni e Stato se riusciranno a strappare condizioni migliori con il nuovo concessionario, ma per il cittadino non cambia nulla se non il logo nella busta che arriva a casa con dentro pignoramenti e ingiunzioni». Così Antonio Maria Rinaldi, economista e docente di Finanza Aziendale all’Università Gabriele D’Annunzio di Chieti-Pescara in un’intervista a Intelligonews.
Questo provvedimento, prosegue, «è una aspirina somministrata a un malato terminale.La domanda vera è: come mai il Giappone, ad esempio, che ha il doppio del rapporto debito pubblico rispetto all’Italia ha una pressione fiscale inferiore alla nostra o come accade anche per alcuni Paesi dell’Eurozona che non hanno l’euro?».
Hai dimenticato l’imposta sul tuo veicolo? Prima di spaventarti, controlla a quando risale. Infatti, c’è l’eventualità che sia caduto in prescrizione. Ciò succede allo scoccare del 31 dicembre del terzo anno seguente l’accertamento definitivo, nel caso in cui l’Agenzia di Riscossione o chi per lei non abbia, nel frattempo, inoltrato un sollecito di pagamento. In tal caso, perciò, il contribuente non sarebbe più tenuto a versare il tributo.
Un esempio pratico. Se il pagamento era dovuto nel 2016, il termine di prescrizione va calcolato a partire dal 1 gennaio 2017, per poi chiudersi nello stesso giorno del 2020.
Gli estremi giuridici a cui far riferimento in materia sono l’articolo 1 comma 163 della legge 296 del 2006 , nonché le sentenze n. 3658/2007 Corte di Cassazione, n. 44/2007 CTP Taranto e 137/2005 CTR Lazio. Queste pronunce sono state rinforzate e avvalorate ulteriormente dalla CTR di Catanzaro (3 febbraio 2016), nonché dalla CTP di Bari (sent. n. 3647/04/15).
Cosa può “congelare” il termine di prescrizione, invece? Il fatto che, intanto, il contribuente riceva un avviso di accertamento o una cartella ; fa fede la data di ricezione (a partire da cui si cominciano, nuovamente, a conteggiare i tre anni) e non quella di invio.
Chi intende procedere a contestazione, può rivolgersi alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dalla notifica della cartella.
Hai dimenticato l’imposta sul tuo veicolo? Prima di spaventarti, controlla a quando risale. Infatti, c’è l’eventualità che sia caduto in prescrizione. Ciò succede allo scoccare del 31 dicembre del terzo anno seguente l’accertamento definitivo, nel caso in cui l’Agenzia di Riscossione o chi per lei non abbia, nel frattempo, inoltrato un sollecito di pagamento. In tal caso, perciò, il contribuente non sarebbe più tenuto a versare il tributo.
Un esempio pratico. Se il pagamento era dovuto nel 2016, il termine di prescrizione va calcolato a partire dal 1 gennaio 2017, per poi chiudersi nello stesso giorno del 2020.
Gli estremi giuridici a cui far riferimento in materia sono l’articolo 1 comma 163 della legge 296 del 2006 , nonché le sentenze n. 3658/2007 Corte di Cassazione, n. 44/2007 CTP Taranto e 137/2005 CTR Lazio. Queste pronunce sono state rinforzate e avvalorate ulteriormente dalla CTR di Catanzaro (3 febbraio 2016), nonché dalla CTP di Bari (sent. n. 3647/04/15).
Cosa può “congelare” il termine di prescrizione, invece? Il fatto che, intanto, il contribuente riceva un avviso di accertamento o una cartella ; fa fede la data di ricezione (a partire da cui si cominciano, nuovamente, a conteggiare i tre anni) e non quella di invio.
Hai dimenticato l’imposta sul tuo veicolo? Prima di spaventarti, controlla a quando risale.Infatti, c’è l’eventualità che sia caduto in prescrizione. Ciò succede allo scoccare del 31 dicembre del terzo anno seguente l’accertamento definitivo, nel caso in cui l’Agenzia di Riscossione o chi per lei non abbia, nel frattempo, inoltrato un sollecito di pagamento. In tal caso, perciò, il contribuente non sarebbe più tenuto a versare il tributo.
Un esempio pratico. Se il pagamento era dovuto nel 2016, il termine di prescrizione va calcolato a partire dal 1 gennaio 2017, per poi chiudersi nello stesso giorno del 2020.
Gli estremi giuridici a cui far riferimento in materia sono l’articolo 1 comma 163 della legge 296 del 2006 , nonché le sentenze n. 3658/2007 Corte di Cassazione, n. 44/2007 CTP Taranto e 137/2005 CTR Lazio. Queste pronunce sono state rinforzate e avvalorate ulteriormente dalla CTR di Catanzaro (3 febbraio 2016), nonché dalla CTP di Bari (sent. n. 3647/04/15).
Cosa può “congelare” il termine di prescrizione, invece? Il fatto che, intanto, il contribuente riceva un avviso di accertamento o una cartella ; fa fede la data di ricezione (a partire da cui si cominciano, nuovamente, a conteggiare i tre anni) e non quella di invio.
Infatti, c’è l’eventualità che sia caduto in prescrizione.
Ciò succede allo scoccare del 31 dicembre del terzo anno seguente l’accertamento definitivo, nel caso in cui l’Agenzia di Riscossione o chi per lei non abbia, nel frattempo, inoltrato un sollecito di pagamento. In tal caso, perciò, il contribuente non sarebbe più tenuto a versare il tributo.
Un esempio pratico
Se il pagamento era dovuto nel 2016, il termine di prescrizione va calcolato a partire dal 1 gennaio 2017, per poi chiudersi nello stesso giorno del 2020.
Gli estremi giuridici a cui far riferimento in materia sono l’articolo 1 comma 163 della legge 296 del 2006 , nonché le sentenze n. 3658/2007 Corte di Cassazione, n. 44/2007 CTP Taranto e 137/2005 CTR Lazio. Queste pronunce sono state rinforzate e avvalorate ulteriormente dalla CTR di Catanzaro (3 febbraio 2016), nonché dalla CTP di Bari (sent. n. 3647/04/15).
Cosa può “congelare” il termine di prescrizione, invece?
Il fatto che, intanto, il contribuente riceva un avviso di accertamento o una cartella ; fa fede la data di ricezione (a partire da cui si cominciano, nuovamente, a conteggiare i tre anni) e non quella di invio.
Chi intende procedere a contestazione, può rivolgersi alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dalla notifica della cartella.
L’iscrizione ipotecaria era impropria e indebita? Può essere annullata. Si conclude positivamente l’incubo di un cittadino, il cui avvocato Fortunato Forcellino ora annuncia battaglia. «Inoltreremo richiesta di risarcimento danni». Infatti, Equitalia non avrebbe tenuto conto degli sgravi sanciti dai precedenti gradi di giudizio. Si può riassumere così la vicenda che ha visto protagonista il signor Giordano. A rendere nota la vicenda, il ,agazine di informazione online Padovanews.
Tutto comincia tre anni fa, quando il contribuente si vede notificare l’avviso relativo a un’iscrizione ipotecaria che graverebbe sull’unico suo bene, peraltro in comproprietà. L’Agenzia di Riscossione pretende da lui circa 50.000 euro, per pagare i quali ha un mese di tempo. Già questa pretesa scricchiola, quanto a validità, poiché «sono menzionati crediti previdenziali per i quali il sig. Giordano ha ricevuto uno sgravio dall’ente impositore, che è stato comunicato telematicamente a Equitalia precedentemente all’invio della predetta comunicazione […] abbiamo impugnato la comunicazione innanzi ai giudici competenti: Giudice Di Pace per le multe, Giudice Del Lavoro per i contributi previdenziali e CTP Salerno per i tributi. Il Giudice Di Pace di Salerno accoglie la domanda, del sig. Giordano e dichiara prescritte le cartelle relative ad infrazioni al codice della strada richiamate nella comunicazione preventiva. Anche il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice Del Lavoro, annulla la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria La sentenza emessa dal Tribunale di Salerno passa in giudicato perché Equitalia decide di non appellarla».
Quindi, successivamente, viene accolto il ricorso del contribuente e annullata l’iscrizione ipotecaria. A procedere è la CTP.
Nel frattempo, però, davanti al sig. Giordano si è spalancato un baratro, durato tre anni, che è stato un vero e proprio incubo a occhi aperti. L’uomo infatti, «si è visto rifiutare la concessione di finanziamenti e non ha potuto nemmeno realizzare la vendita della unità immobiliare sulla quale Equitalia con tanta leggerezza aveva iscritto ipoteca. Questa storia indica, se ancora ce ne fosse bisogno, come il sistema della riscossione sia troppo squilibrato a favore di una sola delle parti in causa; una società di riscossione organizzata sotto forma di società per azioni; un soggetto di diritto privato al quale sono state attribuite funzioni e poteri smisurati, e senza il controllo preventivo e garantista del giudice delle esecuzioni e nel quale l’opposizione del contribuente/debitore è solo eventuale, e le garanzie e possibilità di difesa veramente ridotte al lumicino». Così il legale.
La motivazione fondamentale alla base della richiesta danni da parte del contribuente è che «Equitalia ha avuto più volte la possibilità di emendare i suoi errori, e poteva farlo tranquillamente, annullando ad esempio in autotutela la sua comunicazione di iscrizione ipotecaria palesemente ed assolutamente illegittima, ma non lo ha reputato assolutamente nè necessario, né doveroso farlo».
L’iscrizione ipotecaria era impropria e indebita? Può essere annullata
Si conclude positivamente l’incubo di un cittadino, il cui avvocato Fortunato Forcellino ora annuncia battaglia. «Inoltreremo richiesta di risarcimento danni». Infatti, Equitalia non avrebbe tenuto conto degli sgravi sanciti dai precedenti gradi di giudizio. Si può riassumere così la vicenda che ha visto protagonista il signor Giordano. A rendere nota la vicenda, il magazine di informazione online Padovanews.
Tutto comincia tre anni fa, quando il contribuente si vede notificare l’avviso relativo a un’iscrizione ipotecaria che graverebbe sull’unico suo bene, peraltro in comproprietà. L’Agenzia di Riscossione pretende da lui circa 50.000 euro, per pagare i quali ha un mese di tempo. Già questa pretesa scricchiola, quanto a validità, poiché «sono menzionati crediti previdenziali per i quali il sig. Giordano ha ricevuto uno sgravio dall’ente impositore, che è stato comunicato telematicamente a Equitalia precedentemente all’invio della predetta comunicazione […] abbiamo impugnato la comunicazione innanzi ai giudici competenti: Giudice Di Pace per le multe, Giudice Del Lavoro per i contributi previdenziali e CTP Salerno per i tributi. Il Giudice Di Pace di Salerno accoglie la domanda, del sig. Giordano e dichiara prescritte le cartelle relative ad infrazioni al codice della strada richiamate nella comunicazione preventiva. Anche il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice Del Lavoro, annulla la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria La sentenza emessa dal Tribunale di Salerno passa in giudicato perché Equitalia decide di non appellarla».
Quindi, successivamente, viene accolto il ricorso del contribuente e annullata l’iscrizione ipotecaria. A procedere è la CTP.
Nel frattempo, però, davanti al sig. Giordano si è spalancato un baratro, durato tre anni, che è stato un vero e proprio incubo a occhi aperti. L’uomo infatti, «si è visto rifiutare la concessione di finanziamenti e non ha potuto nemmeno realizzare la vendita della unità immobiliare sulla quale Equitalia con tanta leggerezza aveva iscritto ipoteca. Questa storia indica, se ancora ce ne fosse bisogno, come il sistema della riscossione sia troppo squilibrato a favore di una sola delle parti in causa; una società di riscossione organizzata sotto forma di società per azioni; un soggetto di diritto privato al quale sono state attribuite funzioni e poteri smisurati, e senza il controllo preventivo e garantista del giudice delle esecuzioni e nel quale l’opposizione del contribuente/debitore è solo eventuale, e le garanzie e possibilità di difesa veramente ridotte al lumicino». Così il legale.
La motivazione fondamentale alla base della richiesta danni da parte del contribuente è che «Equitalia ha avuto più volte la possibilità di emendare i suoi errori, e poteva farlo tranquillamente, annullando ad esempio in autotutela la sua comunicazione di iscrizione ipotecaria palesemente ed assolutamente illegittima, ma non lo ha reputato assolutamente nè necessario, né doveroso farlo».